TAR LOMBARDIA-BRESCIA – Decreto presidenziale 18 gennaio 2002 n. 41 - Pres. Mariuzzo - On the road S.r.l. (Avv.ti G. Onofri e G. Tanzarella) c. Comune di Curno (n.c.).
Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanze contingibili ed urgenti - Ordinanza che impone limiti generalizzati al consumo dell’acqua potabile - In mancanza di adeguata motivazione circa il pericolo ed in violazione del principio di proporzionalità - Domanda di sospensione - Va accolta.
Va sospesa l’efficacia di una ordinanza contingibile ed urgente con cui il sindaco ha disposto limiti generalizzati al consumo dell’acqua potabile, tenuto conto che, da una parte, l’assunta riduzione della portata delle sorgenti utilizzabili per il rifornimento dell’acqua potabile nel territorio comunale non sembra integrare una fonte di pericolo imminente per la fruizione da parte dei singoli del servizio dell’acquedotto comunale e, dall’altra, non pare comunque certa la riconducibilità del dedotto evento ai casi espressamente previsti dall’art. 54, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, che codifica le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.
In ogni caso deve affermarsi che, ove l’ordine impartito possa tradursi nel denunciato divieto di prosecuzione dell’attività produttiva svolta dalla società ricorrente, lo stesso apparirebbe illegittimo anche per violazione del generalissimo principio di proporzionalità, che fa obbligo ad ogni Autorità amministrativa di prescegliere nell’esercizio dei propri poteri discrezionali il mezzo meno gravoso a carico dei soggetti incisi (1).
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(1) Sul principio di proporzionalità v. in questa rivista:
TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Sentenza 22 agosto 2001 n. 722, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombbrescia_2001-08-22-1.htm
TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Decreto presidenziale 5 maggio 2001 n. 346, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombrescia_2001-05-05-02.htm
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Sentenza 30 ottobre 2000, n. 6158, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlombmi3_2000-6158.htm
T.A.R. LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Sentenza 29 giugno 1999, n. 2523, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombmi3_1999-2523.htm
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Ordinanza 8 agosto 2000 n. 234, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlommi3_2000-234.htm
TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I – Sentenza 19 gennaio 2001 n. 48, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarliguriage1_2001-48.htm
REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
IL PRESIDENTE
ha pronunciato il seguente
Visto il ricorso n. 58/2002 proposto dalla
ON THE ROAD S.r.l.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Onofri e Giancarlo Tanzarella ed elettivamente domiciliata presso il primo in Brescia, via Ferramola, 14;
contro
il SINDACO del COMUNE di CURNO,
non costituitosi in giudizio;
e
il Comune di CURNO,
non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza contingibile ed urgente 8.1.2002, n. 4, con cui il Sindaco di Curno ha disposto limiti generalizzati al consumo dell’acqua potabile
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Rilevato:
che con il suddetto ricorso, depositato il 17 gennaio 2002, la ricorrente ha richiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21, 8° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205;
Ritenuto:
che il proposto ricorso pare assistito dal fumus boni iuris, tenuto conto che, da una parte, l’assunta riduzione della portata delle sorgenti utilizzabili per il rifornimento dell’acqua potabile nel territorio comunale non sembra integrare una fonte di pericolo imminente per la fruizione da parte dei singoli del servizio dell’acquedotto comunale e, dall’altra, non pare comunque certa la riconducibilità del dedotto evento ai casi espressamente previsti dall’art. 54, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, che codifica le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;
che in ogni caso deve affermarsi che, ove l’ordine impartito possa tradursi nel denunciato divieto di prosecuzione dell’attività produttiva svolta dalla ricorrente, lo stesso apparirebbe illegittimo anche per violazione del generalissimo principio di proporzionalità, che fa obbligo ad ogni Autorità amministrativa di prescegliere nell’esercizio dei propri poteri discrezionali il mezzo meno gravoso a carico dei soggetti incisi;
che detta conclusione sembra avvalorata dal fatto che, alla stregua delle informazioni acquisite dal Sindaco, l’esigenza di preservare il patrimonio idrico disponibile pare soddisfatta dall’invito contestualmente rivolto a tutta la cittadinanza ad evitare sprechi nell’uso dell’acqua tuttora disponibile senza che ciò debba necessariamente essere associato alla sospensione per 30 giorni del prelievo di quella strettamente occorrente per l’esercizio delle attività produttive in essere sul territorio comunale;
che sussistono i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, posto che l’ordine impartito ha effetto immediato e che l’istanza incidentale presentata potrà essere esaminata soltanto alla prima camera di consiglio utile, decorsi i termini di legge (25.1.2002);
P.Q.M.
accoglie in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione, fatta salva ogni diversa statuizione da parte della Sezione;
alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.
Brescia, 18 gennaio 2002
Depositato il 18.1.2002.