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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. III BIS - Sentenza 19 febbraio 2003 n. 1297 - Pres. Corasaniti, Est. Pascone - Società Lavoro 4 (Avv.ti Giovanardi, Correale e Merlo) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n.c.) e Liquidazione coatta amministrativa I.P.A.S. (Avv. Graziani) nonché Miceli (n.c.) e Cesarei (Avv.Lesti) - (dichiara la giurisdizione del G.A. e accoglie il ricorso).

Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Gara - Asta pubblica - Indetta per la dismissione di immobili di istituto di patronato - Controversie - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste.

Competente a conoscere una controversia riguardante l’alienazione di alcuni immobili di proprietà di un istituto di patronato per l’assistenza sociale è il Giudice amministrativo, in quanto, detto istituto, in relazione alla gestione dei suoi compiti, è assoggettato a regole pubblicistiche e la procedura di dismissione degli immobili di proprietà è obiettivamente correlata a disposizioni di carattere pubblico che appartengono alla giurisdizione del G.A. (alla stregua del principio, è stata dichiarata la giurisdizione del G.A. in relazione ad una controversia insorta a seguito di espletamento di gara, indetta con avviso di asta pubblica, avente ad oggetto la dismissione, in unico lotto, di due immobili ubicati in Roma, di proprietà dell’I.P.A.S. - Istituto Patronato per l’Assistenza Sociale) (1).

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(1) V. tuttavia, in senso contrario T.A.R. Veneto, Sez. I, 30 gennaio 2003 n. 898, in questa Rivista n. 2-2003, ed ivi ulteriori riferimenti, secondo cui "esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo attribuita al giudice ordinario, una controversia riguardante una gara indetta per l’alienazione di un immobile di proprietà di un ente pubblico economico, assumendo, a tale riguardo, immediato rilievo la natura dello stesso ente, ed essendo, invece, irrilevante la qualità di organismo di diritto pubblico" (alla stregua del principio è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in relazione ad una controversia insorta a seguito di espletamento di gara, indetta con avviso di asta pubblica, avente ad oggetto l’alienazione di un immobile di proprietà dell’A.T.E.R. - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Verona)

 

 

(omissis)

per l’ annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalla gara relativa alla vendita di due immobili di proprietà dell’ IPAS ubicati in Roma, Via Terenzio n. 7, della Società Lavoro 4 nonché del provvedimento di aggiudicazione degli stessi in favore dei sigg.ri Miceli Sopo Gerardo e Luciana Cesarei, entrambi disposti in data 29.11.2002, del provvedimento di fissazione della compravendita in data 19.2.2003 nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e conseguenziali e successivi disposti dal Commissario liquidatore dell’ IPAS nonché della reintegrazione in forma specifica della posizione di concorrente in capo alla Soc. Lavoro 4 con la conseguente aggiudicazione a suo favore della gara

Vista la costituzione della Liquidazione amministrativa IPAS

Viste le difese e tutti gli atti di causa

Udita nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2003 la relazione del Cons. Giovanni Pascone;

Vista la legge n. 205 del 2000 nella parte in cui consente la decisione con sentenza in forma semplificata dei ricorsi trattati per la fase cautelare in Camera di Consiglio;

Uditi gli Avv.ti Ivo Correale e Cinzia Merlo per la ricorrente, l’ Avv. Grazieni per l’ IPAS e l’ Avv. Lesti per la controinteressata Cesarei Luciana

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la Società a responsabilità limitata Lavoro 4

ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Commissario liquidatore

dell’ I.P.A.S. ( istituto Patronato per l’ Assistenza Sociale) per la vendita , in un unico lotto, di

due immobili di proprietà dello stesso Istituto ubicati in Roma, Via Terenzio n. 7

(scala A Piano 2° interni 3 e 4).

Il suddetto atto è stato motivato dal fatto che la società ricorrente, benché avesse offerto per i predetti immobili un prezzo più elevato di quello degli aggiudicatari, Miceli Sopo Gerardo e Cesarei Luciana, e pari a Euro 1.030.000,00 , non avrebbe versato la cauzione in misura adeguata alle previsioni di cui al bando di gara che ha previsto che questa fosse commisurata al 15% del prezzo a base d’asta.

In realtà, dalla documentazione in atti si evince che la ricorrente ha versato una cauzione pari a Euro 94.335,00 invece che Euro 94,335, 08 e , quindi, con una differenza in meno di 0,08 Euro ( pari a circa 16 delle vecchie lire).

La ricorrente deduce , con diverse censure la violazione di legge e l’ eccesso di potere sotto varie figure sintomatiche.

Si oppongono al gravame l’Istituto che eccepisce , innanzitutto , il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed afferma la infondatezza del gravame.

Anche la controinteressata Cesarei eccepisce la infondatezza del gravame.

Alla Camera di Consiglio del 17 febbraio 2003, considerata la ricorrenze delle condizioni di legge per il giudizio in via semplificata, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione con sentenza breve.

DIRITTO

Il ricorso va accolto perché fondato.

Deve, innanzitutto, respingersi il dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto l’ Istituto resistente è assoggettato a regole pubblicistiche per la gestione dei suoi compiti ed in quanto l’ effettuazione della procedura di dismissione è obiettivamente correlata a disposizioni di carattere pubblico che appartengono alla giurisdizione cui è stato sottoposto il presente gravame.

Con il terzo motivo di ricorso , al ricorrente ha osservato che il bando di gara, alla clausola B ha previsto la doverosità del rilascio del deposito cauzionale del 15% del prezzo a base senza , tuttavia, precisare né la misura specifica di detto importo né la esclusione delle offerte che fossero , da tale punto di vista , carenti.

La cauzione versata dalla società ricorrente e che ha determinato l’ esclusione dal procedimento di gara è, in effetti , risultata carente per appena 8 centesimi di Euro in relazione all’ arrotondamento operato dal concorrente sull’importo a base d’asta ( 94.335,00 invece che 94,335,08).

Detto errore nella determinazione della cauzione non assume il carattere della rilevanza ed indispensabilità ai fini del procedimento di gara ( che ha visto , peraltro, l’offerta della Lavoro 4 essere maggiore di quella degli aggiudicatari Miceli Sopo e Cesarei) in quanto , in materia di arrotondamento delle cifre in Euro trova rilevanza , per i numeri decimali , il principio dell’ arrotondamento relativo alla misura dei 50 centesimi in eccesso e in difetto.

Alla luce di tale principio , che attiene prima che ad una regola giuridica , al notorio, deve ritenersi che la cauzione prestata sia da considerarsi in linea con le indicazioni del bando di gara e, quindi, la sua entità non consenta di procedere alla esclusione dalla gara, tenuto anche conto del fatto che lo stesso bando di gara non prevede , a pena di esclusione, il versamento della cauzione nella misura esatta prevista ( potendo questa essere reintegrabile ex post) e che l’interesse prevalente è quello pubblico alla acquisizione del prezzo più elevato.

Atteso quanto precede il ricorso va accolto e , per l’ effetto, va disposto l’annullamento della esclusione della soc. Lavoro 4 dalla gara con ogni conseguente determinazione in ordine alla reintegrazione in forma specifica della stessa società nel procedimento di gara,.la aggiudicazione in suo favore della gara medesima e la conseguente doverosità della stipula del contratto in suo favore , in presenza della sussistenza di tutti i requisiti relativi a questo adempimento.

Sussistono buone ragioni per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III –bis, Roma, definitivamente pronunciando in

ordine al ricorso 1061/2003 R.G., proposto dalla Lavoro 4 s.r.l. lo accoglie e per l’effetto dispone

l’annullamento degli atti impugnati e la reintegrazione specifica come da motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2003

Dott. Saverio CORASANITI Presidente

Dott. Giovanni PASCONE Consigliere

Depositata il 19 febbraio 2003.

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