Giust.it

Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

TAR LAZIO, SEZ. III TER - Sentenza 30 gennaio 2003 n. 536 - Pres. Corsaro, Est. Santoleri - Allegra (Avv.ti Mora e Vannicelli) c. Istituto Italiano di Medicina Sociale - I.I.M.S. (Avv. Fatone) e Ancora (Avv. Fatone) - (accoglie).

1. Concorso pubblico - Graduatoria - Utilizzazione mediante scorrimento prevista dal bando - Obbligo della p.a. di provvedere alla copertura del posto resosi vacante - Sussiste - Indizione nuovo concorso - Discrezionalità dell’amministrazione - Non sussiste - Illegittimità - Fattispecie.

2. Concorso pubblico - Graduatoria - Utilizzazione mediante scorrimento - Obbligo della p.a., ex art. 39, c. 13, L. n. 449/1997, art. 20, c. 3, L. 23.12.1999, n. 488 e art. 51, c. 8, L. 388/2000, di provvedere alla copertura del posto resosi vacante - Sussiste - Indizione nuovo concorso - Discrezionalità dell’amministrazione - Non sussiste - Illegittimità - Fattispecie.

3. Concorso pubblico - Graduatoria finale - E’ unica per gli idonei - Distinzione tra graduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei - Impossibilità.

4. Concorso pubblico - Graduatoria finale - Nomina vincitore - Assunzione - Possibilità di non procedere - Nel caso in cui siano sopravvenute esigenze che rendano opportuno non coprire il posto - E’ rimessa alla valutazione discrezionale della p.a.

5. Concorso pubblico - Graduatoria - Utilizzazione mediante scorrimento - Possibilità di ripetere il concorso e di non utilizzare la graduatoria - Nel caso in cui si ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico parzialmente differente da quello svolto con il concorso concluso - E’ rimessa alla valutazione discrezionale della p.a.

6. Concorso pubblico - Graduatoria - Utilizzazione mediante scorrimento - Nell’ipotesi in cui la p.a. sia stata intimata da un idoneo - Discrezionalità dell’amministrazione - Obbligo della p.a. di rendere note le ragioni per le quali intende procedere alla messa a concorso del posto anziché scorrere la graduatoria - Sussiste.

7. Bando di concorso - Impugnazione - Onere del ricorrente di gravare gli atti successivi e consequenziali alla lex specialis - Non sussiste.

8. Bando di concorso - Impugnazione - Controinteressati - Non vi sono - Obbligo del ricorrente di notifica del ricorso - Non sussiste.

1. Ove in un bando di concorso vengano previsti, con norma autovincolante, sia la validità della graduatoria per un periodo di diciotto mesi, che lo scorrimento della medesima nel caso in cui il posto originariamente assegnato si renda disponibile entro tale periodo, l’amministrazione non ha alcuna facoltà discrezionale di indire un nuovo concorso per la copertura del posto, ma è tenuta a procedere alla scorrimento della graduatoria.

2. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993, e dell’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, di attuazione, nonché degli artt. 39, c. 13, L. n.449/1997, 20, c. 3, L. 23.12.1999, n. 488 e 51, c. 8, L. 388/2000 - leggi finanziarie ispirate ad evidenti esigenze di economia determinate dalla note difficoltà del bilancio pubblico - lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida, per la copertura del posto resosi vacante per dimissioni del vincitore, è atto d’obbligo e non meramente discrezionale della P.A.

3. La graduatoria finale di un concorso pubblico non si distingue in graduatoria dei vincitori e graduatoria degli idonei, ma consiste nell’unica graduatoria degli idonei, cioè di coloro che sono potenzialmente in grado di svolgere le funzioni relative al posto per il quale hanno partecipato al concorso, con distinzione tra i "vincitori", cioè coloro che essendosi collocati in posizione utile in relazione al numero dei posti da ricoprire, possono essere immediatamente assunti, e gli "idonei", cioè coloro che, pur essendo stati ritenuti in grado di svolgere le predette funzioni, non possono essere assunti a causa della loro deteriore posizione nella graduatoria medesima, posizione alla quale non corrisponde la disponibilità di un posto.

4. Espletato un concorso pubblico e nominato il vincitore è, naturalmente, rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione pubblica, la possibilità di non procedere all’assunzione nel caso in cui siano sopravvenute esigenze che rendono opportuno non procedere alla copertura del posto.

5. A seguito dell’espletamento di un pubblico concorso è, naturalmente, rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione pubblica, la possibilità di ripetere il concorso nel caso in cui si ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico in parte diverso da quello svolto con il concorso concluso.

6. Anche nell’ipotesi in cui la p.a., intimata da un idoneo, per lo scorrimento della graduatoria, ritenga che detto scorrimento sia riservato ad una sua valutazione discrezionale, è tenuta, a fronte della precisa richiesta ricevuta, a rendere note le ragioni per le quali intende procedere alla messa a concorso del posto resosi vacante, anziché scorrere la graduatoria.

7. La rituale proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il bando di un concorso a pubblici impieghi non onera il ricorrente all’impugnazione degli atti successivi e consequenziali (approvazione della graduatoria, nomina vincitori), in quanto l’eventuale annullamento del bando implica l’automatico travolgimento di questi ultimi (1).

8. Nei confronti dell’impugnazione del bando di concorso non vi sono ancora controinteressati e, quindi, nessun onere di notifica del gravame ha il ricorrente nei confronti degli stessi (alla stregua del suesposto principio è stato escluso l’onere, in capo al ricorrente, di notificare il gravame - proposto avverso un bando di concorso con cui l’Istituto italiano di medicina sociale aveva optato per l’indizione di un nuova procedura concorsuale e non per lo scorrimento della graduatoria – alla controinteressata successivamente risultata e nominata vincitrice nella medesima procedura) (2).

------------------

(1) Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1999, n. 211, in Foro amm., 1999, 673;  T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 30 gennaio 2002, n. 525 (inedita);  C.G.A.R.S., 1° luglio 1999, n. 298, in Foro amm., 1999, 1529.

(4) Cons. Stato, Sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2302, in Il Consiglio di Stato, 2002, I, 908;  Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2000, n. 601, in Foro amm., 2000, 446; Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 1999, n. 211, in Foro amm., 1999, 673 e T.A.R. Sicilia, Palermo, 8 giugno 1995, n. 528, in I T.A.R., 1995, 4022.

Commento di

OTTAVIO CARPARELLI
(Avvocato del Foro di Brindisi)

"Panta rei" , la graduatoria del concorso e il bene della vita

1.Il fatto.

Nel luglio 1997, l’Istituto italiano di medicina sociale - I.I.M.S., indiceva pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore, terzo livello professionale, per il laboratorio di Scienze Sociali.

Approvata la graduatoria e proclamato il vincitore, questi veniva assunto in servizio con decorrenza 1 maggio 1998.

Tuttavia, a distanza di due mesi dall’assunzione, il ricercatore vittorioso della procedura concorsuale e assunto in servizio, avendo ottenuto e preferito altro incarico incompatibile con quello appena vinto, rassegnava le proprie dimissioni. Queste venivano accettate dall’istituto italiano di medicina sociale con decorrenza 1 settembre 1998.

Si faceva avanti il secondo classificato dell’espletato pubblico confronto, che, utilmente collocatosi in graduatoria, instava per il relativo scorrimento e, quindi, per l’assunzione in servizio presso l’istituto italiano di medicina sociale nel posto resosi ormai vacante.

L’istituto respingeva la summenzionata istanza, non ritenendo, sommariamente, sussistenti validi presupposti per lo scorrimento della graduatoria.

Reagiva l’istante proponendo ricorso giurisdizionale avverso il diniego opposto all’utilizzazione della graduatoria; il T.A.R. del Lazio, con ordinanza, accoglieva la domanda di concessione della tutela cautelare; tuttavia, il Consiglio di Stato, interessato in secondo grado dall’istituto italiano di medicina sociale, riformava - senza indicare le motivazioni - la prefata ordinanza.

Il menzionato istituto - nonostante, come innanzi riferito, la specifica richiesta del secondo classificato in graduatoria, di procedere allo scorrimento e di essere assunto - bandiva nuovo concorso pubblico per la copertura del posto di ricercatore ancora vacante, e, portata a termine tale nuova procedura, approvava la nuova graduatoria e nominava la vincitrice.

Avverso il nuovo bando di concorso ed avverso il sotteso provvedimento di diniego di scorrimento, il predetto secondo classificato in graduatoria proponeva nuovo ricorso giurisdizionale lamentando:

- l’illegittimità derivata della neo lex specialis, rispetto al provvedimento di diniego di scorrimento della graduatoria, già impugnato;

- il difetto di motivazione da cui era viziato il diniego di scorrimento, dal momento che lo stesso non dava conto delle concrete ragioni per cui l’istituto procedente non aveva inteso dare esecuzione alla clausola del bando che prevedeva tale specifica modalità di copertura del posto resosi libero, e, invece, aveva preferito indire nuova procedura concorsuale,

- la violazione dei principi generali di efficienza, economicità, efficacia, speditezza e di buon andamento dell’azione amministrativa;

- l’eccesso di potere per illegittimità derivata, cagionata dall’illegittimo originario diniego opposto dall’istituto allo scorrimento della graduatoria, e riverberantesi su tutti i nuovi atti concorsuali, compresi quelli di approvazione della graduatoria e di nomina della neo vincitrice.

Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza in rassegna, affermando, sostanzialmente, la sussistenza dell’obbligo dell’Istituto resistente - ancor prima di avviare il procedimento amministrativo finalizzato all’espletamento di un nuova selezione pubblica per la copertura del posto resosi vacante - di procedere allo scorrimento della graduatoria valida, ha accolto il ricorso giurisdizionale ed ha annullato tutti i provvedimenti gravati, ivi compresi - secondo un effetto automatico di caduta "a castello" - quelli consequenziali al nuovo bando di concorso (approvazione graduatoria e nomina vincitrice).

2. Le questioni in diritto.

Ai Giudici amministrativi laziali sono state sottoposte, sostanzialmente, le seguenti quattro precipue tematiche, direttamente correlate ad altrettanti motivi di censura:

I) se, al cospetto di un bando di concorso tra i cui articoli clausole e/o prescrizioni v’è lo specifico riferimento alla validità della graduatoria, per diciotto mesi, dall’approvazione della stessa, l’amministrazione possa, nel caso in cui il posto messo a concorso si sia reso successivamente vacante, discrezionalmente indire nuova procedura concorsuale, ovvero obbligatoriamente utilizzare la detta graduatoria, e, quindi, coprire il posto a mezzo del relativo scorrimento;

II) se il provvedimento con cui l’amministrazione, pur disponendo di una graduatoria ancora valida, abbia scelto di coprire il posto mediante nuova procedura concorsuale, necessita di una puntuale motivazione, che dia contezza delle ragioni effettive per le quali l’istituto procedente non ha inteso avvalersi di una specifica previsione del bando, favorevole, in via preventiva, allo scorrimento;

III) se il mancato scorrimento della graduatoria, e l’indizione della nuova procedura concorsuale, possa configurare gli estremi di un comportamento dell’istituto procedente in violazione dei generali principi - cui l’azione della p.a. deve sempre essere informata - di efficienza, efficacia, economicità e speditezza, nonché la violazione del principio di buon andamento ex art.97 Cost.;

IV) se, nel caso in cui, l’amministrazione, pur in presenza di una valida graduatoria, si sia determinata:

- per il diniego del richiesto scorrimento, e per l’indizione di un nuovo concorso,

- quest’ultimo abbia portato a termine, e provveduto a nominare anche il relativo vincitore,

possa configurarsi il vizio di illegittimità derivata di tutti gli atti della nuova procedura concorsuale - compresi quelli di approvazione della graduatoria e di nomina del nuovo vincitore - ove sia stato preventivamente, ritualmente e tempestivamente impugnato, per illegittimità, in sede giurisdizionale, l’originario diniego di scorrimento della graduatoria.

*^*^*

I) L’Organo giurisdizionale ha, innanzitutto, chiarito che l’istituto italiano di medicina sociale, in considerazione della chiara previsione della lex specialis, aveva errato nell’indire nuova procedura concorsuale, sul rilievo che l’obbligo di provvedere alla copertura del posto resosi vacante mediante scorrimento della graduatoria, era stato specificamente introdotto dal bando di concorso.

La suddetta previsione (validità della graduatoria per un periodo pari a diciotto mesi, e scorrimento della medesima nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse reso disponibile entro tale periodo), disposta con norma di natura autovincolante, non lasciava - secondo i Giudici laziali - alcuno spazio all’istituto di medicina sociale di valutare discrezionalmente l’indizione di un nuovo concorso.

I medesimi Giudici, inoltre, nel richiamare la motivazione posta a base dell’ordinanza con cui era stata in precedenza accolta la domanda di concessione della tutela cautelare avanzata avverso il diniego di scorrimento, hanno pressoché fornito la nozione di "graduatoria finale di un concorso pubblico", evidenziando che, nell’ambito della stessa, non è legittimo operare una netta e formale distinzione a monte tra "vincitori" e "idonei", dovendo ritenersi esistente un’unica graduatoria degli idonei, intesi come coloro che sono potenzialmente in grado di svolgere le funzioni relative al posto per il quale hanno partecipato al concorso; rilevando la qualifica di vincitori soltanto in relazione all’effettiva disponibilità dei posti da ricoprire, ed alla correlata posizione utile in graduatoria.

Ma, nella fattispecie, ciò che piu’ rileva è che, con riferimento alla questione della possibilità della P.A. di coprire un posto resosi vacante, a mezzo di scorrimento della graduatoria efficace, ovvero di nuovo concorso, l’Autorità giudiziaria adìta ha dato manifestamente atto che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.29 del 1993, e, in attuazione di esso, dell’art.15, comma 7, del d.p.r. n.487 del 1994, si è realizzata una sostituzione di quella che era una facoltà della p.a. (art.8, d.p.r. n.3 del 1957), con un vero e proprio obbligo legale di utilizzare la graduatoria ancora valida; obbligo che, per altro, ha trovato ulteriore conferma nelle leggi finanziarie successive, ispirate ad evidenti esigenze di economia dalle difficoltà del bilancio pubblico.

II) In ordine alla seconda delle questioni controverse, il T.A.R. Lazio ha osservato che, effettivamente, la mera e generica affermazione dell’istituto italiano di medicina sociale, di insussistenza dei presupposti per lo scorrimento della graduatoria, si prestava al sindacato positivo sulla doglianza di difetto di motivazione, in ordine alla scelta di dar vita ad una nuova procedura concorsuale. Il Collegio ha aggiunto che, anche nell’ipotesi in cui l’istituto avesse ritenuto di godere di un potere discrezionale nel valutare il suindicato scorrimento, a maggior ragione, avrebbe dovuto, ex art.3, l.n.241/1990, stante la precisa richiesta in tal senso, esplicitare l’iter logico-giuridico a base dell’opzione di procedere alla messa a concorso del posto, anziché scorrere la graduatoria generale.

III) Secondo il "decisum" in commento, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità, la speditezza ed il buon andamento dell’attività della P.A. costituiscono, semplicemente, proprio i principi fondanti della generale previsione normativa di utilizzazione - mediante scorrimento - della graduatoria generale di merito, ancora valida, di un concorso pubblico; sicché il Collegio ha desunto dal quadro afferente l’intera controversia, così come emerso in sede processuale, la pacifica inosservanza, da parte dell’istituto italiano di medicina sociale, dei principi suesposti.

IV) L’Organo giudicante ha ritenuto assistita da ragioni di fondamento anche la censura, sollevata dal ricorrente, di illegittimità derivata di tutti gli atti della nuova procedura concorsuale avviata ed espletata dall’istituto resistente.

A tal proposito ha osservato, richiamando giurisprudenza amministrativa, che essendo stata annullata in sede giurisdizionale non solo la preventiva nota di diniego dello scorrimento, ma anche la successiva deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell’istituto, di integrazione del piano di assunzioni e di indizione, tra l’altro, del nuovo concorso, il successivo bando gravato, era stato adottato sulla base di un provvedimento amministrativo illegittimo (delibera del Consiglio di amministrazione dell’istituto annullata in sede giurisdizionale); pertanto, lo stesso era nullo perché affetto da illegittimità derivata, con il conseguente automatico annullamento di tutti gli atti consequenziali (approvazione graduatoria e nomina vincitrice).

In merito i Giudici hanno occasionalmente confermato l’indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale un bando di concorso a pubblici impieghi deve ritenersi ritualmente ed utilmente impugnato, anche nel caso in cui il ricorrente non abbia gravato gli atti successivi e consequenziali (approvazione graduatoria e nomina vincitori), sul rilievo che l’eventuale annullamento del bando comporta, automaticamente, il travolgimento degli atti consequenziali, senza che, il ricorrente, debba ritenersi impegnato dall’onere di seguire tutti gli sviluppi della procedura, ed impugnare graduatorie ed atti di nomina.

Hanno precisato, altresì, che, in generale, nei confronti dell’impugnazione di un bando di concorso non vi sono ancora controinteressati, e, in particolare, nella fattispecie, alcun onere di notifica gravava, pertanto, sul ricorrente, nei confronti della nominata vincitrice del successivo concorso.

3. Brevi conclusioni.

I Giudici del T.A.R. Lazio, hanno sostanzialmente affermato che, a seguito dell’entrata in vigore decreto legislativo n.29 del 1993, e, in attuazione di esso, dell’art.15, comma 7, del d.p.r. n.487 del 1994, nonché in conseguenza dei limiti imposti dagli artt.39, c.13, l.n.449/1997, 20, c.3, l. 23.12.1999, n.488 e 51, c. 8, l. 388/2000, il margine di discrezionalità riconosciuto alla P.A. nell’operare la scelta di utilizzare la graduatoria ancora valida, ovvero di dare vita ad una nuova procedura concorsuale, deve ritenersi sensibilmente ridotto, a tal punto che deve intendersi trasformata quella che era una chiara facoltà discrezionale, in un vero e proprio obbligo giuridico di provvedere alla copertura del posto resosi vacante unicamente mediante scorrimento della graduatoria valida.

Hanno, altresì, osservato che, in ogni caso, in applicazione del più generale principio dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ex art.3, l.n.241/1990, quand’anche dovesse, ancora oggi, ritenersi sussistente la possibilità di una valutazione ampiamente discrezionale della P.A. sull’opportunità di espletare nuova procedura concorsuale, rispetto allo scorrimento della graduatoria ancora valida, tale opzione impone di renderne note, in modo puntuale, le ragioni giustificatrici, in relazione all’interesse pubblico perseguito; e ciò tanto più in presenza di una specifica richiesta del soggetto utilmente collocato, di procedere allo scorrimento della valida graduatoria ai fini della copertura del posto resosi vacante.

Al riguardo, e coerentemente, non può revocarsi in dubbio, infatti, sotto i profili innanzi specificati, che l’espletamento di una nuova procedura concorsuale comporta, comunque, non soltanto l’esborso da parte della P.A. di ulteriori oneri finanziari, sovente di non secondaria entità, ma anche tempi, spesso non brevi, di definizione.

A tal proposito, il Collegio ha chiarito inoltre, da un lato, che è riconosciuta, in ogni caso, alla P.A., la possibilità di non procedere all’assunzione, nel caso in cui siano sopravvenute esigenze che rendano opportuno non provvedere alla copertura del posto, dall’altro, ha indicato, tassativamente - con affermazione di natura molto prossima alla perentorietà - che la sola ipotesi in cui deve ritenersi legittima la copertura del posto resosi vacante attraverso l’indizione di un nuovo concorso, nonostante l’esistenza di una graduatoria ancora valida, è quella che si realizza quando la P.A. ritenga necessario un accertamento professionale o scientifico parzialmente differente da quello effettuato con la procedura concorsuale già conclusa.

Nonostante il chiaro tenore delle ragioni a base della pronuncia in rassegna, non può obliterarsi che la questione esaminata, della facoltà o dell’obbligo di utilizzo, mediante scorrimento, di una graduatoria, ovvero dell’indizione di nuovo pubblico concorso rimane, ancora, non del tutto pacifica, alla stregua di diverse recenti pronunce non del tutto uniformi (1) (2) (3).

Ciò che, invece, appare ormai definitivamente assodato è che, nel caso in cui la p.a. opti per la soluzione del nuovo concorso, è astretta dall’obbligo di esternare, tramite congrua motivazione, le sottese ragioni di pubblico interesse (4) (5) (6).

Il T.A.R. Lazio, ha, inoltre, richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sussiste per la p.a. la possibilità di non procedere all’assunzione, nel caso in cui siano sopravvenute esigenze che rendano opportuno non provvedere alla copertura del posto; in particolare la sussistenza del legittimo potere decisionale della P.A. di non procedere alla nomina di un vincitore di una procedura concorsuale, ogniqualvolta venga meno la necessità ovvero la convenienza della copertura del posto messo a concorso, in presenza di valide ragioni di pubblico interesse (7).

Colpisce, inoltre, nel congruo percorso motivazionale della pronuncia, una certa sensibilità esternata dell’Organo giurisdizionale, che non ha mancato di porre in rilievo, da una parte, "… la delicatezza…" della situazione giuridica soggettiva in cui è venuta a trovarsi la vincitrice del concorso successivamente espletato ex novo, dall’altra, l’assoluta buona fede con cui detta vincitrice aveva partecipato alla pubblico confronto.

E tale sensibilità non può che favorevolmente apprezzarsi sul rilievo che, se, da una parte, è vero che la P.A. può ritenersi libera di ricercare - a mezzo dell’espletamento di una nuovo confronto selettivo pubblico - le nuove forze che il mercato del lavoro è in grado di offrire, al fine di individuare i più meritevoli, dall’altro, non può radicalmente ed immotivatamente disattendere aspettative connesse a situazioni giuridiche soggettive assistite da una certa qualificazione.

Quanto testé riferito appare tanto più vero nella fattispecie sindacata, se si valuta che - fermandosi all’esito della controversia definita con la sentenza in commento, e salvo quello degli eventuali ulteriori gradi di giudizio - l’istituto assuntore, non utilizzando la graduatoria ancora valida, e dando, invece, illegittimamente, avvio all’espletamento di una nuova procedura concorsuale, ha finito, sostanzialmente, con il ritardare, in modo significativo, il perseguimento del bene della vita (assunzione in servizio e diritto al posto di lavoro) da parte di ben due soggetti risultati rispettivamente idoneo e vincitore di concorso pubblico.

E, nella specie, trattasi di bene della vita costituzionalmente protetto (art.1 Cost.), la cui negazione, può essere fonte, come noto, ad es., anche di lesioni alla vita di relazione e di danno esistenziale (8) (9) (10) (11).

Fa da corollario a quanto innanzi, l’affermazione con cui il T.A.R. Lazio conclude il proprio provvedimento giurisdizionale, a mente della quale, nella fattispecie, residuano, in capo alla vincitrice del concorso successivamente espletato ex novo, e poi annullato in sede giurisdizionale, i rimedi processuali apprestati dall’ordinamento, tra cui anche il risarcimento del danno.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare, sotto tale specifico angolo visuale, la rilevanza del contributo offerto dall’Organo giurisdizionale adìto, in ordine all’insussistenza di una sostanziale posizione differenziata della situazione giuridica soggettiva di un soggetto vincitore di concorso e di un soggetto idoneo in graduatoria.

Mentre, come si è innanzi riferito, il T.A.R. Lazio, nella fattispecie sindacata, ha affermato chiaramente la possibilità per la vincitrice di agire per il risarcimento del danno, spesso la giurisprudenza amministrativa ha escluso, che un soggetto idoneo e utilmente collocato in graduatoria, assunto in servizio tardivamente, e, comunque, soltanto dopo l’annullamento giurisdizionale del provvedimento che aveva assegnato ad altri soggetti i posti ancora disponibili, possa ritenersi titolare del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della ritardata assunzione (12).

*^*^*

Da ultimo, mutuando qualche principio filosofico, non appare azzardato affermare che la tensione di Eraclito, filosofo del divenire e del tutto scorre ("panta rei"), alla conoscenza della verità - nel processo di continua metamorfosi della realtà - e "… dell’ intima natura delle cose, che ama nascondersi…", e di trovare, al di là delle contraddizioni insite nella stessa realtà, "… l’armonia e la legge razionale unitaria…", può essere soddisfatta - rapportando alla fattispecie esaminata i principi filosofici di cui innanzi - con l’approfondita e preventiva individuazione, ponderazione ed esternazione, da parte della p.a., dell’interesse pubblico effettivamente perseguito, rispetto a quello privato sacrificato e in contraddizione con l’altro; e, quindi, con la chiara delimitazione, da parte della medesima p.a., delle motivazioni poste a base dell’opzione seguita (scorrimento ovvero nuovo concorso).

In conclusione, secondo i principi della filosofia di Eraclito la verità è nel "… panta rei…"; ad avviso dei Giudici del T.A.R. Lazio, nella fattispecie conosciuta, la legittimità dell’azione amministrativa era nello scorrimento obbligatorio della graduatoria, vero interesse pubblico da tutelare.

 

Note:

(1) Sull’obbligo di utilizzazione della graduatoria mediante scorrimento, v. anche Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, ordinanza 3 gennaio 2001, in questa Rivista, n. 1-2001, con nota di G. SAPORITO.

(2) V., in senso diverso, Cons. Stato, Sez.VI, 4 settembre 2001, n. 4659, in Il Consiglio di Stato, 2001, I, 2020, secondo cui: "In tema di utilizzo delle graduatorie concorsuali, il potere di scelta dall’Amministrazione latamente discrezionale, ove non soggiaccia a precisi limiti, richiede una congrua motivazione e una comparazione dell’interesse privato con quello pubblico, che, nelle linee generali, privilegia forme selettive, in funzione della più ampia partecipazione degli aspiranti e dell’esigenza di individuare, attraverso apposite procedure, i maggiormente meritevoli".

(3) V., in senso contrario, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 febbraio 2000 n. 412, in I T.A.R., 2000, I, 2018, secondo cui: "In mancanza di una norma che espressamente imponga l’utilizzo di precedenti graduatorie concorsuali nei limiti temporali della loro validità, il detto utilizzo trova giustificazione nell’opportunità di consentire alle Amministrazioni, che abbiano immediate e comprovate esigenze operative, di evitare i tempi normalmente lunghi di una nuova procedura selettiva, sicché è perfettamente ragionevole che esse possano decidere di optare per il sistema del concorso pubblico che, se correttamente espletato, indubbiamente facilita la ricerca dei migliori nell’ambito del mercato del lavoro, che non necessariamente si identificano in coloro i quali, in una precedente procedura selettiva, è stata riconosciuta una mera idoneità alla svolgimento delle funzioni proprie dei posti di organico vacanti ".

(4) T.A.R. Lazio, Sez. I, bis, 26 novembre 2002, n. 10719 (inedita per quanto consta).

(5) V. anche T.A.R. Sardegna, 19 ottobre 1999, n. 1228, in Foro amm., 2000, 1513, secondo cui: "Ancorché non sussista un "diritto" all’assunzione da parte di un soggetto idoneo in un pubblico concorso, se l’amministrazione decidesse di procedere alla copertura del posto vacante non vi è un "arbitrario" potere discrezionale di essa nella scelta fra lo scorrimento della graduatoria ovvero l’indizione di un nuovo concorso; solo qualora la seconda opzione sia giustificata da particolari ragioni, che debbono risultare comunque da un’adeguata motivazione (ad esempio, modifica dei titoli di studio richiesti o necessità di costituire una commissione giudicatrice interamente tecnica), l’amministrazione può omettere di avvalersi della graduatoria efficace"; ed anche Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2001, n. 4659.

(6) V. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 5 maggio 1995, n. 321, in Il Foro amm., 1996, 243, secondo cui: "In capo ad un soggetto dichiarato idoneo in un pubblico concorso non può configurarsi, in presenza di autorizzazione del Consiglio dei ministri alla copertura in deroga dei posti vacanti, a mezzo scorrimento della relativa graduatoria di merito, nel termine di validità della stessa, un vero e proprio diritto soggettivo alla nomina ed un correlativo obbligo per la p.a. di provvedere".

(7) V. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez.II, 9 ottobre 2002 n. 2365, in questa Rivista n. 10-2002, ed ivi ulteriori note di richiamo.

(8) V. Giudice di Pace di Bologna, 18 marzo 2001, in G. Cassano, "Danno esistenziale", Piacenza 2002, pag. 353 e segg.

(9) V. Tribunale di Reggio Calabria, 16 marzo 2001, in G. Cassano, "Danno esistenziale", Piacenza, 2002, pag. 347 e segg.

(10) V. anche Cass. civ., Sez. Lav., 18 ottobre 1999, n. 11727, in Orient. Giur. Lav., 1999, I, 905, con nota di MORONE.

(11) V. anche, per quanto di interesse, Pret. Milano, 11 marzo 1996, in Riv. Critica Dir. Lav., 1996, 677.

(12) V. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 25 marzo 1999, n. 167, in I T.A.R., 1999, I, 2149, secondo cui: "Il ricorrente che, collocato nella graduatoria degli idonei di un concorso bandito da un Ente locale, sia stato assunto solo dopo l’annullamento giurisdizionale del provvedimento che aveva provvisoriamente assegnato ad altri soggetti i posti ancora disponibili, non ha diritto al risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., del danno ingiusto che assume di aver subito per effetto della ritardata assunzione, dal momento che la detta norma si riferisce alla lesione di situazioni giuridiche soggettive aventi consistenza di diritto soggettivo, laddove la posizione dell’aspirante alla nomina in qualità di idoneo è solo quella del titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio della facoltà ampiamente discrezionale che l’art. 24 comma 15, d.p.r. 25 giugno 1983, n. 347 riconosce all’Ente locale di assumere mediante scorrimento della graduatoria degli idonei".

 

 

(omissis)

per l'annullamento

- del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore, terzo livello professionale per il laboratorio di Scienze Sociali dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale n. 41, del 26/5/2000 con il quale è stato bandito un nuovo concorso per un posto di ricercatore di terzo livello anziché procedere all’assegnazione del posto al Dott. Salvatore Filadelfo Allegra mediante lo scorrimento della precedente graduatoria;

- di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il bando impugnato, con particolare riferimento alla deliberazione del C.d.A. dell’I.I.M.S. n. 118 del 9/11/98 e allegati, con la quale è stata assunta la decisione di reiterare il procedimento concorsuale de quo anziché procedere allo scorrimento della graduatoria, deliberazione già impugnata con ricorso R.R. 488/99, Sez. III Ter, in data 5/1/99.

- del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso espletato, di quello di nomina della controinteressata e degli atti di assegnazione dell’incarico alla Dott.ssa Anna Ancora (motivi aggiunti notificati in data 26/4/02)

(omissis)

ESPOSIZIONE IN FATTO.

Il ricorrente, laureato in Sociologia, ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ricercatore presso l’Istituto Italiano di Medicina Sociale, bandito con decreto del Direttore Generale in data 24/7/97.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 27 del 21/4/98 è stata approvata la graduatoria del concorso ed è stato proclamato vincitore il Dott. Adolfo Morrone che è stato assunto in servizio a decorrere dal 1/5/98.

Il ricorrente si è classificato al secondo posto della graduatoria alla distanza di soli 0,85 punti dal vincitore.

Questi, però, con lettera del 31/7/98 ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 1/9/98 avendo ottenuto un altro incarico incompatibile.

Le dimissioni del Dott. Morrone sono state accettate dall’Amministrazione con decorrenza 1/9/98.

In data 17/9/98, il ricorrente, secondo classificato, ha presentato all’Istituto Italiano di Medicina Sociale formale istanza di scorrimento della graduatoria avente validità fino al 14/2/02.

La domanda del ricorrente è stata respinta dall’Istituto con nota del 26/11/98 prot. n. 4969/AA.GG. con la quale l’Ente ha ritenuto che non vi fossero validi presupposti per disporre lo scorrimento.

Avverso detta deliberazione il ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale R.R. 488/99 dinanzi a questo Tribunale, trattenuto in decisione, unitamente al presente ricorso, alla stessa udienza del 10/10/02.

Con ordinanza n. 121/99 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta avverso il diniego di scorrimento; detta ordinanza è stata però riformata, senza alcuna motivazione, da parte del Consiglio di Stato.

L’Istituto ha nuovamente bandito il concorso pubblico per la copertura di un posto di ricercatore.

Avverso il bando di concorso, ed avverso il provvedimento di diniego di scorrimento della graduatoria, deduce il ricorrente i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del bando di concorso di data 24/7/97 – Violazione dell’art. 15 del D.P.R. 9/5/94 n. 487 – Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, travisamento del fatti – Illegittimità derivata del nuovo bando di concorso.

Sostiene il ricorrente che il bando sarebbe viziato da illegittimità derivata rispetto al provvedimento di diniego di scorrimento della graduatoria impugnato con il ricorso R.R. 488/99.

Deduce infatti il ricorrente che ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso del 24/7/97, la graduatoria rimane valida per diciotto mesi dalla sua approvazione. Ne consegue che nel caso di rinuncia al posto da parte del vincitore, la stessa avrebbe dovuto essere utilizzata mediante scorrimento in favore del successivo classificato.

Lo scorrimento della graduatoria dei vincitori costituirebbe, peraltro, un obbligo anche alla luce dell’articolo 15 del DPR menzionato in rubrica.

Il diniego di scorrimento sarebbe inoltre viziato per contraddittorietà avendolo in precedenza disposto lo stesso Istituto, nei confronti dello stesso ricorrente, nell’affidamento di un breve incarico di ricerca.

2) Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento.

La risposta di diniego di scorrimento della graduatoria, inviata dall’Amministrazione intimata, si fonderebbe su una affermazione generica di non sussistenza di validi presupposti per lo scorrimento della graduatoria, ma non darebbe conto delle ragioni effettive per le quali l’Istituto non avrebbe ritenuto di dover dare attuazione ad una previsione del bando medesimo.

3) Violazione degli articoli 1, 4 e 8 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione.

Il mancato scorrimento della graduatoria, e l’indizione del nuovo concorso, avrebbero comportato la violazione dei principi di efficienza, efficacia, economicità e speditezza, nonché la violazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

Di qui l’ulteriore illegittimità dei provvedimenti impugnati.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Il ricorrente, alla Camera di Consiglio del 14/3/02 ha avuto cognizione dell’intervenuta conclusione del concorso (bandito in seguito al diniego di scorrimento della precedente graduatoria) e della nomina della Dott.ssa Anna Ancora nel posto di ricercatore presso l’I.I.M.S. che si era reso vacante a seguito delle dimissioni del Dott. Morrone.

Con ricorso notificato il 26/4/02, ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, impugnando anche gli atti relativi al concorso, quali l’approvazione della graduatoria ed il provvedimento di nomina e di attribuzione dell’incarico, deducendo i seguenti motivi aggiunti:

4) Reiterato eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – Ingiustizia manifesta.

L’indizione del nuovo concorso sarebbe lesivo degli interessi del ricorrente e sarebbe del tutto illogico, tanto più che il ricorrente avrebbe già svolto l’attività di ricerca presso il medesimo Istituto.

5) Eccesso di potere per illegittimità derivata.

Dall’illegittimità del diniego di scorrimento e di indizione del nuovo concorso discenderebbe l’illegittimità derivata di tutti gli atti concorsuali, compresi quelli di approvazione della graduatoria e di nomina della controinteressata.

A seguito della notificazione del ricorso per integrazione del contraddittorio si è costituita in giudizio la controinteressata Dott.ssa Anna Ancora che ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell’impugnazione avverso i provvedimenti di approvazione della graduatoria e di nomina.

Deduce, infatti, di essere stata inquadrata nella qualifica fin dal 17/7/01 e sostiene che il ricorrente, che pure aveva presentato domanda di partecipazione al concorso, non avrebbe potuto non essere a conoscenza del completamento del concorso in breve termine rispetto alle date di espletamento delle prove scritte (26 e 27 marzo 2001).

Insiste per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto avverso il bando e tutti gli atti conseguenti, considerato che la ricorrente avrebbe partecipato al concorso, rinunciando al precedente posto di lavoro, senza essere stata informata del contenzioso in atto con l’Amministrazione; chiede comunque anche il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione, tutte le parti hanno presentato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 10 ottobre 2002, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO.

Come ricordato in punto di fatto, il ricorrente, con ricorso R.R. 488/99, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ricercatore, terzo livello professionale, per il Laboratorio di Scienze Sociali presso il Polo Scientifico e Tecnologico dell’Istituto Italiano di Medicina Sociale, presentata in data 17/9/98 a seguito delle dimissioni del primo classificato, dott. Adolfo Morrone (nota prot. n. 4968/AA.GG. del 26/11/98), nonché la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 118 del 9.11.1998, con la quale è stata assunta la decisione di reiterare il procedimento concorsuale de quo anziché procedere allo scorrimento della graduatoria.

Con il presente ricorso, invece, il ricorrente ha impugnato gli atti conseguenti al diniego di scorrimento della graduatoria, e cioè la deliberazione di indizione del nuovo concorso, il successivo bando di concorso, gli atti della procedura concorsuale, tra i quali, ovviamente l’atto di approvazione della graduatoria e quello di nomina della controinteressata.

E’ del tutto evidente, che detto giudizio, non possa non risentire di quello previamente proposto avverso l’atto presupposto, costituito dal diniego di scorrimento della graduatoria.

Ed infatti, non soltanto il ricorrente ha sostanzialmente riproposto nel presente giudizio le medesime censure già dedotte avverso l’impugnazione del diniego di scorrimento della graduatoria con ricorso R.R. 488/99, ma ha puntualmente proposto la censura di illegittimità derivata del nuovo bando di concorso, per illegittimità degli atti presupposti.

Con decisione assunta nella medesima Camera di Consiglio, questo Tribunale ha accolto il ricorso R.R. 488/99 ritenendo fondate le censure proposte avverso il diniego di scorrimento della graduatoria.

Innanzitutto il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione nel quale era stato dedotta la violazione dell’art. 9 del bando di concorso (che stabiliva la validità della graduatoria del concorso medesimo per un periodo di diciotto mesi e ne prevedeva lo scorrimento in favore di candidato posto in posizione successiva al vincitore nel caso di rinuncia al posto da parte di quest’ultimo) e che quindi introduceva l’obbligo per l’Amministrazione di disporre lo scorrimento, obbligo peraltro rinvenibile anche nella disposizione dell’art. 15 del DPR n. 487 del 1994.

Il Tribunale ha innanzitutto confutato le affermazioni svolte dall’intimato Istituto a proposito della graduatoria finale di un concorso pubblico. Questa, contrariamente all’assunto del medesimo Istituto, non si distingue in graduatoria dei vincitori e in graduatoria degli idonei, ma nell’unica graduatoria degli idonei, cioè di coloro che sono potenzialmente in grado di svolgere le funzioni relative al posto per il quale hanno partecipato al concorso, con distinzione tra i “vincitori”, cioè coloro che essendosi collocati in posizione utile in relazione al numero dei posti da ricoprire, possono essere immediatamente assunti e gli “idonei” cioè coloro che pur essendo stati ritenuti in grado di svolgere le predette funzioni non possono essere assunti a causa della loro deteriore posizione nella graduatoria medesima, posizione alla quale non corrisponde la disponibilità di un posto.

Passando poi all’esame della questione relativa all’utilizzazione di una graduatoria finale di un concorso pubblico, il Collegio ha osservato che la prima disposizione a venire in rilievo è l’articolo 8 del DPR n.3 del 1957 che nel disciplinare il conferimento di posti disponibili agli idonei, stabilisce testualmente che:

“ L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria, non possono superare il decimo di quelli messi a concorso per le carriere direttive ed il quinto per le altre carriere.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.”

La disposizione riferita prevede una facoltà – e non un obbligo – di scorrimento della graduatoria dei candidati e introduce, accanto alla possibilità di assumere il candidato collocatosi in posizione successiva al vincitore, nel caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di quest’ultimo, (quindi entro il numero di posti originariamente messi a concorso) la possibilità di assumere anche altri candidati (oltre il numero dei posti messi a concorso, pertanto) che si sono collocati in posizione non utile ma sono stati ritenuti idonei, cioè capaci di svolgere le funzioni riguardanti il posto messo a concorso, semprechè i posti relativi siano vacanti e la loro copertura avvenga, nel caso di posti direttivi, in misura non superiore al 10% del numero di posti messi a concorso. Ciò all’evidente fine di conciliare le esigenze di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, assicurate evitando lo svolgimento di un nuovo concorso, con il diritto, consacrato nell’articolo 51 della Costituzione, di tutti i cittadini di concorrere ai posti della pubblica amministrazione.

Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993 e in attuazione di esso è intervenuto l’articolo 15, comma 7, del DPR n. 487 del 1994, contenente una regola generale secondo la quale: “ Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.”

La norma ha sostituito la facoltà prevista nella disposizione prima richiamata –relativamente al numero dei posti originariamente messi a concorso- con un obbligo ed ha trovato conferma nelle leggi finanziarie degli anni successivi, ispirate ad evidenti esigenze di economia determinate dalle note difficoltà del bilancio pubblico.

Basta richiamare l’articolo 39, comma 13, della legge n. 449 del 1997 ove si stabilisce che: “Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.”

E successivamente, l'art. 20, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488 nella parte in cui si stabilisce che: “ Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.”

Ed infine, l’articolo 51 della legge n. 388 del 2000 ove, al comma 8, si prevede che: “Ferma restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998.”

Tutte le disposizioni riferite pongono in risalto e confermano la circostanza che la facoltà di avvalersi della graduatoria, in precedenza prevista dall’articolo 8 del DPR n.3 del 1957, è stata trasformata in un obbligo (al di là di settori specifici come ad esempio quello relativo al personale delle ASL). Ciò, naturalmente, con riferimento ai posti messi a concorso, mentre resta fuori l’altra ipotesi di copertura di posti vacanti, oltre al numero di quelli messi a concorso purchè entro un determinato limite, previsto dal summenzionato articolo 8, del T.U. n. 3/1957.

E’, naturalmente, rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione pubblica, la possibilità di non procedere all’assunzione nel caso in cui siano sopravvenute esigenze che rendono opportuno non procedere alla copertura del posto e la possibilità di ripetere il concorso nel caso in cui si ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico in parte diverso da quello svolto con il concorso concluso.

Al di fuori di queste ipotesi non è consentita la copertura del posto resosi disponibile attraverso l’indizione di un nuovo concorso.

Nel caso in esame, ha ritenuto il Collegio che, oltre al quadro generale riferito debba essere tenuto in considerazione anche l’articolo 9 del bando di concorso nel quale, con una norma autovincolante, è stata prevista la validità della graduatoria per un periodo pari a diciotto mesi e lo scorrimento della medesima nel caso in cui il posto originariamente assegnato si fosse reso disponibile entro tale periodo.

Sembra chiaro, a questo punto, che l’Amministrazione intimata, in ossequio alle norme riferite e in presenza della rinuncia al posto da parte del primo classificato entro il termine di diciotto mesi di validità della graduatoria allegata alla delibera n. 27 del 21 aprile 1998, era tenuta, in presenza della conferma della necessità della copertura di detto posto rilevabile dalla sua messa a concorso, a procedere allo scorrimento della graduatoria medesima.

Le argomentazioni svolte danno conto della fondatezza della censura esaminata rispetto alla quale si rivela del tutto inconferente il richiamo alle graduatorie per il conferimento di incarichi a termine operato dal medesimo ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto fondata anche la seconda censura con la quale il ricorrente lamentava il difetto di motivazione.

Anche nell’ipotesi in cui l’Istituto intimato avesse ritenuto che lo scorrimento della graduatoria fosse riservato ad una sua valutazione discrezionale, anzi ancor più in questa ipotesi, lo stesso avrebbe dovuto, a fronte della precisa richiesta del ricorrente, rendere note le ragioni per le quali intendeva procedere alla messa a concorso di quel posto anziché scorrere la graduatoria generale.

Fondato, infine, è stato ritenuto anche il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamentava la violazione dei principi di buon andamento ed economicità dell’attività della P.A.

Ha ritenuto il Collegio che sono proprio questi principi i fondamenti giuridici della generale previsione di utilizzazione – mediante scorrimento – della graduatoria generale di merito di un concorso pubblico, e pertanto il semplice esame del quadro descritto dà conto della loro inosservanza.

Nel caso in esame, infine, contrariamente all’assunto della difesa dell’Istituto, la graduatoria esiste ed è quella allegata alla delibera n. 27 del 21 aprile 1998 secondo quanto dichiara espressamente lo stesso Istituto resistente.

Sulla base delle predette considerazioni il ricorso è stato accolto ed il Tribunale ha annullato non soltanto la nota con la quale l’Istituto resistente ha negato lo scorrimento della graduatoria (nota prot. 4988 in data 26/11/98) ma anche la deliberazione n. 118 del Consiglio di Amministrazione dell’I.I.M.S. del 9/11/98 che ha disposto l’integrazione del piano delle assunzioni e l’indizione di n. 3 concorsi, tra i quali rientra quello in questione.

Ne consegue che il bando di concorso impugnato con il presente ricorso, risulta adottato sulla base di un provvedimento ritenuto illegittimo da questo Tribunale (la delibera n. 118 del 9/11/98 del C.d.A. dell’Istituto con la quale è stato indetto il concorso e si è quindi negato lo scorrimento della precedente graduatoria) e come tale risulta affetto da illegittimità derivata.

L’annullamento del bando di concorso per illegittimità derivata rispetto ai provvedimenti già ritenuti illegittimi da questo Tribunale, comporta l’annullamento di tutti gli atti conseguenti, compresi la delibera di approvazione della graduatoria del concorso e l’atto di nomina della controinteressata.

Non possono essere infatti accolte le eccezioni di inammissibilità e tardività dell’impugnazione, sollevate dalla controinteressata e dalla stessa Amministrazione resistente, avverso gli atti di approvazione della graduatoria formatasi a seguito del nuovo concorso e di nomina della stessa controinteressata.

Innanzitutto deve essere richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la rituale proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il bando di un concorso a pubblici impieghi non onera il ricorrente all'impugnazione degli atti successivi e consequenziali (approvazione della graduatoria, nomina dei vincitori), in quanto l'eventuale annullamento del bando implica l'automatico travolgimento di questi ultimi. (Consiglio Stato sez. V, 2 marzo 1999, n. 211; TA.R. Puglia Sez. II Bari 30/1/2002 n. 525; C.G.A.R.S. 1/7/99 n. 298; ecc.).

La sentenza di annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, creando l’obbligo nella P.A. soccombente di ripristinare la situazione anteatta, ha effetto caducante nei confronti di tutti gli atti che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario, per cui il ricorrente vittorioso non è tenuto a seguire tutti gli sviluppi del procedimento amministrativo e ad impugnare gli atti consequenziali, né ha l’onere di ricercare tutti i “cosiddetti controinteressati successivi” – ossia quei soggetti che, per effetto di quegli atti medesimi, vengono a trovarsi in una situazione giuridica di vantaggio-, pur se la mancata impugnazione può determinare l’eventuale opposizione di terzo proprio da parte di questi soggetti che non hanno partecipato al giudizio sul provvedimento antecedente e vengono privati del loro vantaggio in virtù dell’annullamento di quest’ultimo (nella specie, l’impugnazione del bando di concorso non onera il ricorrente a seguire gli sviluppi della procedura e ad impugnare anche le graduatorie e le nomina, atti strettamente consequenziali a quello gravato e travolgibili per effetto dell’annullamento dei quest’ultimo (così C.d.S. Sez. V 24/5/96 n. 592).

Stante la portata caducante dell’annullamento del bando di concorso, il ricorrente avrebbe potuto omettere di impugnare anche gli atti consequenziali e di notificare il ricorso alla “controinteressata successiva”, Dott. Ancora; ha invece preferito impugnare formalmente tutti gli atti, anche quelli consequenziali e notificarle il ricorso.

Ciò però non modifica le regole processuali, che restano sempre le stesse.

Il richiamo al principio dell’efficacia caducante dell’annullamento del bando di concorso sarebbe già di per sé sufficiente per respingere le eccezioni di inammissibilità e tardività proposte; ad ogni buon le eccezioni sono pure infondate giacché non vi è alcuna prova della previa conoscenza dell’atto di approvazione della graduatoria e del provvedimento di nomina della controinteressata prima della Camera di Consiglio del 14/3/02, come dichiarato dal ricorrente nel ricorso per integrazione del contraddittorio e proposizione di motivi aggiunti notificato il 26/4/02.

Nessun elemento di prova circa la piena conoscenza prima di quella data hanno fornito l’Amministrazione e la controinteressata, non avendo alcuno specifico significato la conoscenza delle date delle sole prove scritte del concorso che costituiscono, ovviamente, la prima fase della procedura concorsuale.

Né può condividersi la tesi della controinteressata secondo cui, l’esito del ricorso non potrebbe arrecarle pregiudizio poiché essa non avrebbe avuto cognizione dell’impugnazione del bando, ed avrebbe partecipato ad un regolare concorso, vincendolo, mentre il ricorrente non vi avrebbe neppure preso parte.

E’ sufficiente rilevare al riguardo che nei confronti dell’impugnazione del bando di concorso non vi sono ancora controinteressati e che quindi nessun onere di notifica aveva il ricorrente nei suoi confronti (C.d.S. Sez. VI 30/4/02 n. 2302; C.d.S. Sez. V 3/2/00 n. 601; 2/3/99 n. 211; T.A.R. Sicilia Palermo 8/6/95 n. 528; ecc.).

Per ciò che concerne poi la sua specifica situazione, il Collegio non può non rendersi conto della delicatezza della questione, giacché la controinteressata ha partecipato in assoluta buona fede ad una procedura concorsuale, ha sostenuto le prove di esame e si è classificata al primo posto della graduatoria vincendo il concorso; ha quindi lasciato il precedente incarico di lavoro per assumere le nuove funzioni nella convinzione della stabilità della qualifica conseguita.

Per effetto dell’accoglimento del ricorso R.R. 488/99 avverso il diniego di scorrimento della graduatoria e di conseguente illegittima indizione del concorso, ne è derivato l’accoglimento del ricorso proposto avverso il bando di concorso cui la controinteressata ha partecipato, ed il conseguente annullamento non soltanto del bando ma anche di tutti gli atti consequenziali, tra i quali rientrano, ovviamente quelli che la riguardano direttamente.

Si tratta di un effetto automatico che determina la caduta “ a castello” di tutti gli atti della procedura, che non può non riverberarsi anche nei suoi confronti.

Alla controinteressata residuano quindi i rimedi processuali apprestati dall’ordinamento (l’appello, l’opposizione di terzo ed il risarcimento del danno).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti, ricorrendone giusti motivi.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-

accoglie

il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2002.

Francesco Corsaro PRESIDENTE

Stefania Santoleri ESTENSORE

Depositata in segreteria il 30 gennaio 2003.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico