TAR LAZIO, SEZ. III TER - Sentenza 13 febbraio 2003 n. 962 - Pres. Corsaro, Est. Realfonzo - IBECO Costruzioni s.p.a. (Avv. Borioni) c. Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Roma (Avv.ti Annoni, D’Eramo e Ponzano) e GECOP s.r.l. (Avv.ti Carbone e Belletti) - (accoglie l’istanza di risarcimento del danno).
1. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Annullamento in s.g. - Con sentenza parziale - Successiva domanda di risarcimento del danno in forma specifica - Delibazione - Acquisizione preventiva di notizie sulla consegna dei lavori e sull’eventuale inizio dell’esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicataria - Necessità - Sussiste.
2. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Annullamento in s.g. - Possibilità di condannare la P.A. al risarcimento del danno in forma specifica - Nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto sia state in parte già rese - Non sussiste.
3. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Annullamento in s.g. - Possibilità di condannare la P.A. al risarcimento del danno in forma specifica - Nel caso in cui la particolare natura dei lavori fa ritenere che l’inizio della realizzazione precluda la possibilità di procedere all’aggiudicazione in favore dell’impresa illegittimamente esclusa - Non sussiste.
4. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Annullamento in s.g. - Domanda di risarcimento del danno - Reintegrazione in forma specifica - E’ istituto speciale del diritto processuale amministrativo - In cui l’eccessiva onerosità per il debitore ex art.2058 c.c., deve valutarsi come eccessiva onerosità per il pubblico interesse - Accoglimento - Impossibilità.
5. Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Annullamento in s.g. - Possibilità di condannare la P.A. al risarcimento del danno - Sussiste - Quantificazione - Riferimento al criterio della corresponsione del 10%, ex art. 345, l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F - Legittimità - Fattispecie.
1. Nel caso di pronuncia di annullamento, in s.g., con sentenza parziale, del provvedimento di esclusione da una gara pubblica di un’ offerta potenzialmente anomala, prima di provvedere sulla successiva domanda di risarcimento del danno, in forma specifica, avanzata dalla ricorrente vittoriosa, è opportuno acquisire precisazioni sullo stato del procedimento, nonché specifiche notizie relativamente alla consegna dei lavori e all’eventuale inizio dell’esecuzione del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 35, del d.lgs. 31 marzo 19998, n. 80, come sostituito dalla L. 205/2000, va esclusa la possibilità di accordare il risarcimento del danno in forma specifica mediante reintegrazione, nel caso in cui, in sede di annullamento in s.g. dell’appalto e, in disparte le indicazioni fornite dalla parte istante in sede processuale, risulti verosimile che le prestazioni oggetto del contratto siano state in parte già rese dall’impresa illegittimamente risultata aggiudicataria.
3. Ai sensi dell’art. 35, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 205/2000, va esclusa la possibilità di accordare il risarcimento del danno in forma specifica mediante reintegrazione, nel caso in cui, in sede di annullamento in s.g. dell’appalto e, in disparte le indicazioni fornite dalla parte istante in sede processuale, risulti che la particolare natura dei lavori induce a ritenere che l’inizio della realizzazione precluda la possibilità di procedere all’aggiudicazione in favore dell’impresa illegittimamente esclusa (alla stregua del principio è stata esclusa la possibilità di accordare il risarcimento del danno in forma specifica in favore di un’impresa la cui offerta era stata illegittimamente esclusa dalla gara, ma i lavori - consistenti nell’installazione di ascensori presso l’IACP della Provincia di Roma - erano stati iniziati dalla vincitrice e, pertanto, a tutela dell’integrità degli utilizzatori delle opere – era impossibile procedere ad una perizia stralcio delle stesse, alla cui stregua consolidare l’aggiudicazione del lotto in favore della ricorrente.
4. Va esclusa la possibilità di accordare il risarcimento del danno in forma specifica mediante reintegrazione, in caso di pronuncia di annullamento, in s.g., del provvedimento di esclusione da una gara pubblica di un’ offerta potenzialmente anomala, in quanto la reintegrazione in forma specifica deve essere intesa come istituto speciale del diritto processuale amministrativo, in cui l’eccessiva onerosità considerata dall’art. 2058 c.c., muta veste e deve valutarsi alla stregua di eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività (1).
5. Ai sensi dell’art. 35, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dalla L. 205/2000, va accolta la richiesta di risarcimento del danno - avanzata in via subordinata rispetto a quella in forma specifica - nel caso di annullamento, in s.g., dei provvedimenti di illegittima aggiudicazione dell’appalto, e nel caso in cui non sia più possibile accordare la reintegrazione in forma specifica. In tale ipotesi, la quantificazione va ricondotta alla previsione dell’art. 345 l. 20 marzo 1865 n. 2248 alla F., che, stabilendo la percentuale (10%) del residuo corrispettivo dovuta all’impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte del committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell’amministrazione. Nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione medesima per inadempimento, tale criterio può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell’appaltatore (2).
--------------------------
(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza 14 giugno 2001, n. 3169; in questa Rivista n. 7-2001.
(2) Cass. Civ. Sez. I , 1 febbraio 1995, n. 1114; in CED Cass., rv 490144.
per l'annullamento
- della nota dello IACP della Provincia di Roma -Servizio Manutenzione e Recupero Roma 1 -n. 530 del 18.3.2002 di rigetto delle giustificazioni della pretesa anomalia dell’offerta;
- del verbale di gara del 25.3.2002; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva -estremi sconosciuti - del pubblico incanto in oggetto;
- di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso; nonche'
per il risarcimento
del danno ai sensi della L. n. 205/2000.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dal ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la propria sentenza parziale n. 8430/2002.
Nominato relatore per la pubblica udienza del 10 ottobre 2002, il Consigliere Umberto Realfonzo ed uditi, altresì, l’Avv. Borioni, l’Avv. Segato per l’Avv. Annoni, l’Avv. D’Eramo e l’Avv. Ponzano;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza parziale n. 8430/2002 la Sezione, nell’accogliere il ricorso principale, ha pronunciato l’annullamento del provvedimento di esclusione dell’offerta della ricorrente che, sul piano economico, non si differenziava in modo apprezzabile da quella dell’impresa (parimenti potenzialmente anomala) invece ritenuta giustificata e dichiarata aggiudicataria, ed ha affermato, in linea di principio, il diritto della ricorrente ad eseguire i lavori che le competevano.
In ordine alla richiesta di reintegrazione in forma specifica, e di risarcimento dei danni subiti avanzata in via subordinata dalla IBECO S.p.a., a causa della illegittima estromissione dall’appalto, la Sezione ha però ritenuto opportuno acquisire dallo IACP precisazioni sullo stato del procedimento de quo, nonchè specifiche notizie relativamente alla consegna dei lavori alla Soc. GECOP e all’eventuale inizio dell’esecuzione del contratto.
In quella sede aveva rinviato la definizione dell’istanza risarcitoria all’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine all’andamento effettivo dei lavori.
L’IACP, in esito a tale incombente, ha depositato, in data 18 settembre 2002, il verbale di consegna dei lavori del 18.4.2002 e della sospensione dei lavori dei lavori del 23, un o.d.s. della D.L. per alcuni interventi per la messa in sicurezza del cantiere 24 luglio 2002, e la nota di esplicazione delle riserve della controinteressata del 5.8.2002, al fine di chiarire lo stato di realizzazione della gara.
Chiamata all’udienza pubblica del 10.10.2002, la causa è stata introitata per la definizione delle domande relative alla reintegrazione in forma specifica ovvero al risarcimento del danno.
Alla luce della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, la ricorrente insiste per l’ottenimento del risarcimento in forma specifica perchè in base agli atti tecnici, risulterebbe che la GECOP avrebbe eseguito lavorazioni per soli 41 mila euro pari all’1 % del valore dell’appalto.
Ritiene però il Collegio che, in considerazione del fatto che la stazione appaltante abbia provveduto a consegnare in tutta urgenza i lavori (e precisamente dopo sette giorni dal provvedimento impugnato). Verosimilmente, nelle more del giudizio, le prestazioni oggetto del contratto sono state rese in misura di molto superiore alle indicazioni della ricorrente.
Anche la particolare natura dei lavori in questione (impianti di ascensori) induce a ritenere, a tutela dell’integrità degli utilizzatori degli stessi, che l’inizio della realizzazione precluda ogni possibilità di procedere ad una perizia stralcio delle opere, in base alla quale (in esito al prosieguo procedimentale) consolidare l’aggiudicazione del lotto alla ricorrente.
Non può essere, quindi, accolta la richiesta della ricorrente, in quanto la reintegrazione in forma specifica deve essere intesa come istituto speciale del diritto processuale amministrativo, in cui l'eccessiva onerosità per il debitore considerata dall'art. 2058 c.c., muta veste e deve valutarsi alla stregua di eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 14 giugno 2001, n. 3169).
Esclusa la possibilità di accordare il risarcimento in forma specifica, va esaminata la subordinata istanza risarcitoria.
La ricorrente ha quantificato il danno per lucro cessante in una percentuale del 10% dell'ammontare della base d’asta pari ad € 376.742,00, in € 489.764,00 per danno emergente e € 133.934,00 per spese generali.
La richiesta è fondata nei limiti che seguono.
Deve anzitutto dichiararsi la spettanza del risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 21 luglio 1998 n. 80 come sostituito dalla L. n.205/2000).
Al riguardo è evidente:
a) l’illegittimità del comportamento dello IACP che ha cagionato il danno;
b) il nesso eziologico che correla i provvedimenti impugnati; e il danno patrimoniale derivato dalla mancata aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente;
c) la sussistenza di un danno, patrimonialmente valutabile nel mancato utile che sarebbe derivato dall'esecuzione dei lavori.
Tuttavia la relativa quantificazione va ricondotta alla previsione dell'art. 345 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, che stabilendo la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte del committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'amministrazione.
Nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'amministrazione medesima per inadempimento, tale criterio può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dall'appaltatore (cfr. Cassazione civile sez. I, 1 febbraio 1995, n. 1114).
Pertanto, in relazione alla offerta della ricorrente sul lotto, ritiene il Collegio che l’IACP debba offrire una somma pari al 10% della percentuale offerta dall’IBECO.
In relazione al disposto risarcimento, ritiene il Collegio di inviare copia della recente decisione alla competente Procura Regionale della C.d.C. per l’accertamento di eventuali responsabilità contabili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in €3.000,00 a carico dell’IACP.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1) accoglie l’istanza di risarcimento del danno nei limiti di cui in motivazione.
2) Condanna lo IACP al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti della Società ricorrente, che vengono liquidate in € 3.000,00.
3) Ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez. III^-ter, in Roma, nella Camera di Consiglio del 10.10.2002.
IL PRESIDENTE dr. Francesco Corsaro
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo
Depositata in segreteria in data 13 febbraio 2003.