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n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 4 luglio 2002 n. 635Pres. Ravalli, Est. Janigro – Colaci (Avv. Colaci) c. Ministero della Giustizia ed altro (Avv.ra Stato).

Concorso – Prove scritte – Valutazione negativa – Espressa in forma numerica - Nel caso in cui gli elaborati siano rispondenti ai criteri di valutazione previsti ed il loro iter argomentativo sia corretto, congruente ed esaustivo – Riesame degli elaborati stessi da parte della Commissione esaminatrice – Va disposto in via cautelare.

Nel caso in cui, alla stregua dei criteri fissati dalla commissione esaminatrice di un concorso pubblico  (nella specie si trattava del concorso per l'abilitazione alla professione di avvocato), risultino elementi in contrasto od incongruenze nella valutazione meramente numerica di alcuni elaborati  e gli elaborati stessi risultino anzi - anche alla luce degli elementi di prova offerti (nella specie erano state prodotte due perizie giurate, sottoscritte da docenti universitari) – rispondenti ai criteri di valutazione previsti ed il loro iter argomentativo sia corretto, congruente ed esaustivo, va ordinato in via cautelare al presidente della commissione di concorso di far rivalutare gli elaborati in questione, con la formulazione di un giudizio motivato (1).

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(1) V. in argomento da ult. TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. II – Sentenza 1 luglio 2002 n. 6127 (secondo cui è illegittimo il giudizio negativo espresso su una prova scritta di un concorso, ove la commissione abbia dato esclusivo rilievo ad un solo elemento da valutare).

 

 

Per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione, del giudizio di non ammissione alle prove orali degli esami di Avvocato, in particolare del verbale n. 33 del 14.2.2002 della Commissione di esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha espresso un giudizio negativo, pari a 75, nei confronti del ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

COMMISSIONE PER GLI ESAMI DI AVVOCATO – LECCE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Udito il relatore Ref. RENATA EMMA JANIGRO e uditi altresì per le pari l’Avv. Colaci e l’Avv. dello Stato Trentini;

Premesso che attraverso il presente ricorso Colaci Francesco, quale partecipante alle prove scritte per gli esami di avvocato sessione 2001-2002 presso la Corte di Appello di Lecce, impugna, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento di non ammissione agli orali di cui al verbale n. 33 del 14.02.2002 della Commissione esami di avvocato;

precisato che il ricorrente contesta il giudizio numerico assegnato dalla Commissione ai suoi elaborati pari al punteggio complessivo di 75, di cui 25 per ogni prova scritta, deducendo la sua non congruenza con i criteri di valutazione delle medesime prove scritte predisposti dalla Commissione;

considerato che la censura in oggetto risulta corroborata in atti attraverso la produzione di due perizie giurate e sottoscritte da docenti universitari attestanti, per le materie di rispettiva competenza, la rispondenza degli elaborati redatti dal ricorrente rispetto ai criteri di valutazione prefissa e la correttezza, congruenza ed esaustività dell’iter argomentativi seguito;

ritenuto che appaiono elementi in contrasto od incongruenze nella valutazione meramente numerica degli elaborati alla luce dei criteri fissati dalla Commissione esaminatrice;

rilevato che alla luce di quanto sopra ricorrono i presupposti per pervenire all’accoglimento della proposta domanda cautelare, disponendo la rivalutazione degli elaborati redatti dal ricorrente da parte della Commissione in diversa composizione o altra sottocommissione, nonché la esplicitazione di un giudizio motivato su ciascun elaborato;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 1602/2002) la suindicata domanda incidentale di sospensione, e per l’effetto ordina al Presidente della Commissione, di far rivalutare gli elaborati redatti dal ricorrente, con formulazione di un giudizio motivato come in premessa precisato.

Dà termine 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la sua esecuzione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE,  03 Luglio 2002.

Aldo RAVALLI – Presidente

Renata Emma JANIGRO – Estensore

Depositata il 4 luglio 2002.

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