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TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I – Sentenza 22 agosto 2002 n. 882 - Pres. Vigotti, Est. Rosati - Guasti (Avv. Bava) c. Ministero della Difesa (Avv.ra Stato) - (respinge).

1. Pubblico impiego - Generalità - Rimborso spese legali - Relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa - Ex art. 18 D.L. n. 67/1997 - Finalità - Individuazione - Nel caso di fatti ricollegabili alla vita di relazione del dipendente, più che al diretto svolgimento delle sue funzioni istituzionali - Inapplicabilità.

L’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (secondo cui "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza…"), ha il fine di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento della loro attività istituzionale, garantendo loro il rimborso (e addirittura anticipazioni) delle spese di patrocinio legale, qualora il processo si concluda con sentenza che escluda la loro responsabilità.

Tale norma è inapplicabile nel caso in cui i fatti per i quali il dipendente è stato inquisito (e poi assolto) siano ricollegabili alla sua vita di relazione e comunque al suo status, più che al diretto svolgimento delle sue funzioni istituzionali (1).

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(1) Sulla disciplina sul rimborso spese legali nei confronti di amministratori e dei dipendenti prevista dal D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191 v. in questa Rivista Cass. Civ., Sez. I,  sentenza 3 gennaio 2001 n. 54, con nota di commento di A. SAGNA, Sull’ammissibilità del rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori di enti pubblici nei procedimenti penali definiti con formula assolutoria.

V. anche Cons. Stato, Sez. V, sentenza 17 luglio 2001 n. 3946.

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per ottenere, previa concessione di misura cautelare volta a imporre il rimborso in via anticipatoria, nel corso del giudizio, dell’importo delle parcelle di cui è causa, nonché l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – 7^ Divisione Disciplina, non comunicato né notificato al ricorrente, di data e numero di protocollo sconosciuti, menzionato nella nota del Comando Regione Carabinieri Liguria 16/5/2002, prot. N. 81/1-6-D disponente il diniego di rimborso spese legali relative a procedimenti penali, nonché di ogni parere ed atto ad esso presupposto, con particolare riferimento al parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di cui alla nota n. 22802/Cs. 13594/01 del 5/3/2001, atti siccome conosciuti in quanto citati nella suddetta nota del Comando Regione Carabinieri Liguria, notificata il 25/5/2002.

(omissis)

Visto l’art. 18 del D.L. 25/3/1997, n. 67 secondo cui "Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza…";

Ritenuto che la previsione, inserita in contesto normativo espressamente finalizzato a favorire l’occupazione, appare preordinata a sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento della loro attività istituzionale garantendo loro il rimborso (e addirittura anticipazioni) delle spese di patrocinio legale, qualora il processo si concluda con sentenza che escluda la loro responsabilità.

Ritenuto peraltro che detta norma appare inapplicabile nella specie in quanto i fatti per i quali il ricorrente è stato inquisito (e poi assolto) sono ricollegabili alla sua vita di relazione (concussione) e comunque al suo status (di appartenente all’Arma dei Carabinieri) più che al diretto svolgimento delle sue funzioni istituzionali;

Visto l’art. 21 della legge n. 1034/71, come mod. dall’art. 3 della legge n. 205/2000;

Valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione in merito del giudizio a norma dell’art. 26 della legge n. 1034/71, come mod. dall’art. 9 della legge n. 205/2000;

Sentite sul punto le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. 1^, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1043/2002, lo respinge.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità Amministrativa.

GENOVA , li 22 agosto 2002

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

(R. Vigotti) (S. Rosati)

Depositata in segreteria il 22 agosto 2002.

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