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n. 3-2001 - © copyright.

TAR LOMBARDIA, SEZ. I – Sentenza 13 marzo 2001 n. 2159Pres. Vacirca, Est. Spadavecchia – Omnitel Pronto Italia (Avv.ti Sica e Borghi) c. Comune di Induco Olona (n.c.).

Ambiente - Elettrosmog - Stazione radio base di telefonia cellulare - Valutazione di impatto ambientale - Ex n. 189/97 - Non occorre.

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Opere soggette a v.i.a. - Elenchi previsti del d.P.R. 12 aprile 1996 - Hanno carattere tassativo - Integrazione da parte delle Regioni - Impossibilità - Stazioni radio base di telefonia cellulare - Non sono ricomprese.

La installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare, ai sensi della legge 1 luglio 1997 n. 189, di conversione del decreto legge 1 maggio 1997 n. 115, è soggetta alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, ma non è soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Gli elenchi di opere da sottoporre a v.i.a., previsti dagli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, sono tassativi, hanno carattere chiuso (2) e non sono integrabili ad opera delle Regioni, come si evince dall’art. 40 della legge 22 febbraio 1994 n. 146 (legge comunitaria 1993) che affida allo Stato il potere esclusivo di individuare le opere da assoggettare a v.i.a.. Detti elenchi, benché aggiornati dopo la legge n. 189/97, non comprendono espressamente tra le opere soggette a v.i.a. gli impianti di radiotelefonia mobile.

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(1) Ha aggiunto il TAR Lombardia che l’art. 2-bis della legge 1 luglio 1997 n. 189, di conversione del decreto legge 1 maggio 1997 n. 115 (disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali) nel prevedere (secondo comma) che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", deve essere interpretato non nel senso di un richiamo diretto all’istituto previsto dall’art. 6 della legge 8 agosto 1986 n. 349 (valutazione di impatto ambientale), bensì come rinvio ad una disciplina futura, poi effettivamente introdotta dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 (art. 1, 6° comma, n. 15) e dal decreto interministeriale 10.901998 n. 381, che prevedono limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Intervenuta detta disciplina, l’osservanza dell’art. 2-bis della legge n. 189/97 si concreta nella verifica del rispetto di detti limiti: verifica demandata ai competenti uffici in sede di accertamento preventivo della compatibilità degli impianti con le norme in vigore.

Il carattere meramente programmatico dell’art. 2-bis è confermato - ad opinione del TAR Lombardia - anche dal rilievo che la norma non individua l’autorità competente, né indica la procedura da seguire, diretta, insomma, dagli elementi che sarebbero indispensabili per conferirle una autosufficienza operativa, della quale è priva.

V. in senso contrario:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza 28 luglio 2000 n. 3960, con nota di F.P. RICCI, "Elettrosmog": il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di V.I.A. regionale per l'installazione delle antenne di telefonia cellulare, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cds5_2000-3960o.htm

TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA, SEZ. I – Ordinanza 20 febbraio 2001 n. 58, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparm_2001-59.htm

Per ulteriori riferimenti v. la pagina di approfondimento, pag. http://www.giustamm.it/approf/appr_inquinamentoonde.htm

(2) Cfr. Cass. 17.7.1998 n. 273. Nella specie peraltro il TAR Lombardia ha rilevato che in ogni caso, la normativa regionale non comprendeva detti impianti nel novero delle opere soggette a v.i.a. (cfr. legge regionale Lombardia 3 settembre 1999 n. 20 recante norme in materia di impatto ambientale).

 

 

Per l’annullamento

- della diffida comunale 7 agosto 2000 (n. prot. 8949, reg. ord. n. 35) a non intraprendere i lavori di cui alla denuncia di inizio di attività presentata il 10.7.2000 per l’istallazione di una stazione radio base di telefonia cellulare;

- dell’avviso comunale 4 agosto 2000, prot. 74/UTC, di avvio del procedimento volto a verificare il rispetto delle procedure di legge per la realizzazione di impianti di telefonia mobile e agli aspetti legati alla tutela della salute pubblica;

- dell’atto 4 agosto 2000, prot. n. 21.2000, 28928, emesso dalla Direzione territorio e urbanistica della Giunta regionale, Unità organizzativa sviluppo sostenibile del territorio/Struttura v.i.a., con cui è stata ritenuta obbligatoria la procedura di v.i.a. per le installazioni suindicate.

Visto il ricorso, notificato il 25 e depositato il 28 agosto 2000;

Visti i motivi aggiunti, notificati il 14 novembre e depositati il 6/12 dicembre 2000;

Viste le ulteriori memorie della ricorrente;

Visti atti e documenti di causa;

Udita, alla pubblica udienza del 7 marzo 2001, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, la difesa della ricorrente;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente, acquisiti i pareri favorevoli dell’Agenzia regionale di protezione dell’ambiente della Lombardia (ARPA) e dell’Azienda sanitaria locale (ASL) della Provincia di Varese, ha presentato il 10 luglio 2000 denuncia di inizio di attività (d.i.a.) per l’installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare composta da un palo di 30 metri di altezza con sistema radiante Omnitel (9 antenne suddivise in tre settori radianti) e da un container prefabbricato per l’alloggiamento di apparati.

L’Amministrazione ha emesso:

- il 4 agosto 2000, avviso di avvio di procedimento volto a verificare il rispetto delle procedure di legge per la realizzazione di impianti di telefonia mobile e gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica;

- il 7 agosto 2000, diffida a non intraprendere i lavori di cui alla d.i.a.

Con il ricorso in epigrafe la Società ha impugnato entrambi gli atti, deducendo molteplici violazioni di legge, di ordine sostanziale e formale: sul piano sostanziale contesta – questo l’assunto principale – che la realizzazione dell’antenna sia soggetta a valutazione di impatto ambientale; sul piano formale lamenta la violazione delle norme sul procedimento, avviato e concluso nell’arco di due giorni, con un contraddittorio apparente che non avrebbe assicurato alcuna partecipazione effettiva (neppure nella fase volta ad acquisire il parere regionale impugnato con motivi aggiunti) e con un esito (diffida a intraprendere i lavori) che il tenore dell’avviso ("non finalizzato ad interventi ostativi alla realizzazione dell’opera, salvo che le verifiche condotte diano esito sfavorevole") non lasciava presagire.

Con i motivi aggiunti – notificati anche alla Regione Lombardia – le censure svolte nel ricorso introduttivo sono state estese all’atto 4 agosto 2000 con cui la Regione, in risposta al quesito del Comune, ha affermato l’obbligatorietà della v.i.a. per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile.

2. Il ricorso è fondato, per le ragioni che una giurisprudenza, cautelare e di merito, che il Collegio condivide, ha già avuto occasione di elaborare (cfr. TAR Veneto 2^, 6.2.01 n. 203; TAR Veneto 3^, 24.5.00 n. 1120; TAR Marche 23.6.00 n. 913; in sede cautelare, Cons. St. VI, 29.8.00 n. 4146 e 24.11.00 n. 6026; TAR Lecce I^, 6.7.00 n. 1700).

L’art. 2-bis della legge 1 luglio 1997 n. 189, di conversione del decreto legge 1 maggio 1997 n. 115 (disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali) dispone (primo comma) che "nell’installazione e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati": ed aggiunge (secondo comma) che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale".

Il riferimento ad "opportune procedure di impatto ambientale", l’uso del futuro ("dovrà"), e la successiva evoluzione normativa inducono ad interpretare la norma non nel senso di un richiamo diretto all’istituto previsto dall’art. 6 della legge 8 agosto 1986 n. 349 (valutazione di impatto ambientale), bensì come rinvio ad una disciplina futura, poi effettivamente introdotta dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 (art. 1, 6° comma, n. 15) e dal decreto interministeriale 10.901998 n. 381, che prevedono limiti di esposizione ai campi elettromagnetici.

Intervenuta detta disciplina, l’osservanza dell’art. 2-bis della legge n. 189/97 si concreta nella verifica del rispetto di detti limiti: verifica demandata ai competenti uffici in sede di accertamento preventivo della compatibilità degli impianti con le norme in vigore.

La legge n. 249/97 ha chiarito infatti che l’installazione di tali apparati è soggetta alla verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, senza alcun riferimento a procedure di v.i.a.

D’altronde, gli elenchi di opere da sottoporre a v.i.a., previsti dagli allegati A e B del d.P.R. 12 aprile 1996, sono tassativi. Benché aggiornati dopo la legge n. 189/97, essi comprendono gli impianti di radiotelefonia mobile. E poiché hanno carattere chiuso (cfr. Cass. 17.7.1998 n. 273), non sono integrabili ad opera delle Regioni, come si evince dall’art. 40 della legge 22 febbraio 1994 n. 146 (legge comunitaria 1993) che affida allo Stato il potere esclusivo di individuare le opere da assoggettare a v.i.a.

In ogni caso, la normativa regionale non ha compreso detti impianti nel novero delle opere soggette a v.i.a. (cfr. legge regionale 3 settembre 1999 n. 20 recante norme in materia di impatto ambientale).

Il carattere meramente programmatico dell’art. 2-bis è confermato anche dal rilievo che la norma non individua l’autorità competente, né indica la procedura da seguire, diretta, insomma, dagli elementi che sarebbero indispensabili per conferirle una autosufficienza operativa, della quale è priva.

3. Il richiamo, nell’impugnata diffida, ad una precedente giurisprudenziale (TAR Bari 2^, 6.4.200 n. 542) non è pertinente, perché quel precedente aveva fondamento in una normativa regionale specifica, che assoggettava a v.i.a. anche impianti e infrastrutture per la telefonia cellulare.

In Lombardia non esistono disposizioni consimili: la stessa circolare 18 ottobre 1999 n. 55/SAN della Giunta regionale non prevede la v.i.a., demandando vigilanza e controllo in materia alle ASL e, per i profili ambientali, all’ARPA: organi che nel caso in esame si sono pronunciati favorevolmente.

Nessun rilievo ha poi la mancata comunicazione di inizio dei lavori cui fa riferimento la diffida, perché la disciplina della d.i.a., che assolve alla stessa finalità, non richiede ulteriori comunicazioni; la legge prevede infatti (art. 4, comma II, decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993 n. 493) che le opere possano iniziare dopo venti giorni dalla denuncia, salvo divieto della P.A. da emanarsi nello stesso termine perentorio (comma 15).

Neppure ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, anch’esso richiamato nelle premesse della diffida, non sussistendo alcun pericolo attuale, grave e concreto per la salute pubblica, risultante da in equivoci accertamenti tecnici, che giustifichi l’adozione di un’ordinanza con tingibile e urgente (a prescindere dalla competenza dell’organo che l’ha emessa).

4. Per le considerazioni esposte, che assorbono ogni altra censura, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della diffida 7 agosto 2000 del Comune e della nota 4 agosto 2000 della Regione.

Non v’è ragione di annullare la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto sprovvisto ex se di ogni effetto lesivo.

La problematicità della questione trattata induce a denegare la rifusione delle spese causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 marzo 2001, con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Vacirca presidente

Carmine Spadavecchia consigliere, estensore

Eleonora Di Santo consigliere

Depositata il 13 marzo 2001.

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