Giust.it

Giurisprudenza
n. 7-1999 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Ordinanza 16 luglio 1999 n. 511 - Pres. RIGHI – Est. CACACE - Nuova Franciacorta s.r.l. (avv.ti Brignone e Bagala’) c. Comune Brescia (avv.ti Bini e Poli).

Ambiente - D.M. 10.9.1998, n. 381 di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana – Immediata applicabilità – Ordinanza del sindaco che dispone la riduzione di campi elettromagnetici - Legittimità.

Appare, prima facie, legittima, e non deve quindi essere sospesa, l’ordinanza con cui il Sindaco, anche in assenza di normativa regionale in materia, ordina al gestore di un impianto di trasmissione radio-televisiva di limitare l’emissione di onde elettromagnetiche per rientrare nei limiti di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, il quale detta prescrizioni chiare, immediatamente applicabili, non bisognose di integrazioni tecnico-operative (1).

---------------

(1) Cfr. sul punto da ult. T.A.R. VENETO, SEZ. II, Ordinanza 29-30 luglio 1999 n. 927 (confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con l'ord. 28 settembre 1999 n. 1737) con la quale sono stati sospesi i provvedimenti di trasferimento di una scuola in un sito vicino ad un elettrodotto;  T.A.R. EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA*, Ordinanza 28 maggio 1999 n. 179, con la quale sono stati sospesi i lavori di realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare e  A. DE ZOTTI, Controversie su inquinamento da campi elettromagnetici.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SEZIONE DI BRESCIA

Registro Ordinanze: 511/99

Registro Generale: 794/99

nelle persone dei Signori:

RENATO RIGHI                Presidente

ROBERTO CHIEPPA                Ref.

SALVATORE CACACE                Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella Camera di Consiglio del 16 luglio 1999

Visto il ricorso 794/99 proposto da:

NUOVA FRANCIACORTA S.R.L. PER RETEBRESCIA

rappresentata e difesa da

BRIGNONE DANIELA e BAGALA’ UGO con domicilio eletto in BRESCIA

VIA XX SETTEMBRE, 48 presso BRIGNONE DANIELA

contro

COMUNE DI BRESCIA

Costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso da:

SILVANA BINI e MAGDA POLI, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica del Comune in Brescia, via Bulloni, 12:

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’ord. Sind. N. 14153 del 24.5.99 di riduzione immediata campi elettromagnetici;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di : COMUNE DI BRESCIA

Udito il relatore Ref. SALVATORE CACACE;

Uditi altresì gli avv.ti Ugo Bagala’ e Daniela Brignone per la ricorrente e l’Avv. Silvana Bini per il Comune;

Ritenuto che l’ordinanza impugnata si presenti “prima facie”, legittima in quanto le esigenze di tutela della salute umana dalla onde elettromagnetiche generate dai sistemi di telecomunicazione, affermate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e dal D.M. 10 settembre 1998, non possono ritenersi “sospese” o “differite” fino alla emanazione della apposita regolamentazione regionale, cosicchè può considerarsi conforme a legge il provvedimento col quale il Sindaco, in assenza della citata normativa regionale ed avvalendosi dei poteri “extra ordinem” conferitigli, a tutela della salute pubblica, dall’art. 38 della legge n. 142/90 (oltre che dall’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), imponga da subito quell’attività di risanamento degli impianti (mirante al rientro nei tetti di radiofrequenze, compatibili con la salute umana, fissati nel citato D.M.), per la quale l’allegato C al Decreto stesso pone, ai fini della riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti concorrenti in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione (come, appunto, nel caso all’esame), prescrizioni chiare, immediatamente applicabili, non bisognose di integrazioni tecnico-operative;

Considerato che il provvedimento “de quo” assume natura comunque provvisoria, in attesa della emanazione della normativa regionale;

Visto l’art. 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Brescia, li 16 luglio 1999

Copertina