TAR LOMBARDIA-BRESCIA - Ordinanza 16
luglio 1999 n. 511 - Pres. RIGHI – Est. CACACE - Nuova
Franciacorta s.r.l. (avv.ti Brignone e Bagala’) c. Comune Brescia (avv.ti Bini
e Poli).
Ambiente - D.M. 10.9.1998, n. 381 di determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana – Immediata applicabilità – Ordinanza del sindaco che dispone la riduzione di campi elettromagnetici - Legittimità.
Appare,
prima facie, legittima, e non deve quindi essere sospesa, l’ordinanza con cui
il Sindaco, anche in assenza di normativa regionale in materia, ordina al
gestore di un impianto di trasmissione radio-televisiva di limitare
l’emissione di onde elettromagnetiche per rientrare nei limiti di cui al
decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381, il quale detta
prescrizioni chiare, immediatamente applicabili, non bisognose di integrazioni
tecnico-operative (1).
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(1) Cfr. sul punto da ult. T.A.R. VENETO, SEZ. II, Ordinanza 29-30 luglio 1999 n. 927 (confermata dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con l'ord. 28 settembre 1999 n. 1737) con la quale sono stati sospesi i provvedimenti di trasferimento di una scuola in un sito vicino ad un elettrodotto; T.A.R. EMILIA ROMAGNA-BOLOGNA*, Ordinanza 28 maggio 1999 n. 179, con la quale sono stati sospesi i lavori di realizzazione di una stazione radio base per telefonia cellulare e A. DE ZOTTI, Controversie su inquinamento da campi elettromagnetici.
REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE
DI BRESCIA
Registro
Ordinanze: 511/99
Registro
Generale: 794/99
nelle persone dei Signori:
RENATO RIGHI
Presidente
ROBERTO CHIEPPA
Ref.
SALVATORE CACACE
Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella Camera di Consiglio del 16 luglio 1999
Visto il ricorso 794/99 proposto da:
NUOVA
FRANCIACORTA S.R.L. PER RETEBRESCIA
rappresentata e difesa da
BRIGNONE
DANIELA e BAGALA’ UGO con domicilio eletto in BRESCIA
VIA
XX SETTEMBRE, 48 presso BRIGNONE DANIELA
contro
COMUNE
DI BRESCIA
Costituitosi in giudizio, rappresentato e
difeso da:
SILVANA BINI e MAGDA POLI, con domicilio
eletto presso l’Avvocatura Civica del Comune in Brescia, via Bulloni, 12:
per l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione, dell’ord. Sind. N. 14153 del 24.5.99 di riduzione immediata
campi elettromagnetici;
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della
esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla
ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
di : COMUNE DI BRESCIA
Udito il relatore Ref. SALVATORE CACACE;
Uditi altresì gli avv.ti Ugo Bagala’ e
Daniela Brignone per la ricorrente e l’Avv. Silvana Bini per il Comune;
Ritenuto che l’ordinanza impugnata si
presenti “prima facie”, legittima in quanto le esigenze di tutela della
salute umana dalla onde elettromagnetiche generate dai sistemi di
telecomunicazione, affermate dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e dal D.M. 10
settembre 1998, non possono ritenersi “sospese” o “differite” fino alla
emanazione della apposita regolamentazione regionale, cosicchè può
considerarsi conforme a legge il provvedimento col quale il Sindaco, in assenza
della citata normativa regionale ed avvalendosi dei poteri “extra ordinem”
conferitigli, a tutela della salute pubblica, dall’art. 38 della legge n.
142/90 (oltre che dall’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), imponga da
subito quell’attività di risanamento degli impianti (mirante al rientro nei
tetti di radiofrequenze, compatibili con la salute umana, fissati nel citato
D.M.), per la quale l’allegato C al Decreto stesso pone, ai fini della
riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti
concorrenti in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione (come,
appunto, nel caso all’esame), prescrizioni chiare, immediatamente applicabili,
non bisognose di integrazioni tecnico-operative;
Considerato che il provvedimento “de
quo” assume natura comunque provvisoria, in attesa della emanazione della
normativa regionale;
Visto l’art. 21, u.c., della Legge 6
dicembre 1971, n. 1034;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale
di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla
Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Brescia, li 16 luglio 1999