TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III – Sentenza 8 ottobre 2001 n. 6658 – Pres. Barbieri, Est. Giordano - HTM – Hight Medical Technologies s.r.l. (Avv.ti Gracili e Benelli) c. Azienda Ospedaliera Provinciale di Lecco (Avv. Avolio) e nei confronti di Operleasing s.p.a. (Avv.ti Marotta, Cerasi, Mostardini e Scurati) e di Storz Medical Italia s.r.l. (Avv.ti Osti, Sandulli e Cassar).
Giustizia amministrativa - Termine per l’impugnazione - Delibera di affidamento di fornitura mediante trattativa privata - Pubblicazione all’albo dell’ente - Fa decorrere il termine per l’impugnazione.
La pubblicazione all’albo dell’Ente di una delibera con la quale si aggiudica un appalto deve ritenersi idonea, ai sensi dell’art. 21 L. n. 1034/71, ad assicurare la piena conoscenza dell’atto e fa pertanto decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti dei soggetti non direttamente contemplati, qualora detta pubblicazione sia espressamente prevista da una norma (1).
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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2001 n. 1256.
Alla stregua del principio nella specie, è stato ritenuto che la pubblicazione di una delibera (si trattava dell’affidamento mediante trattativa privata della fornitura in leasing di un apparecchio litotritore) all’albo di una Azienda ospedaliera faceva decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della ricorrente, la quale, pur essendo legittimata ad impugnare la delibera in questione (essendo una ditta del settore), non era tuttavia esonerata dal rispetto del termine di decadenza, la cui previsione risponde ad intuibili esigenze di certezza e di stabilità delle situazioni giuridiche.
In proposito è stato richiamato l’art. 13, 7° comma, della L. reg. Lombardia n. 31/97, il quale ha disposto che gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale delle aziende sanitarie devono essere pubblicati all’albo dell’azienda medesima. La previsione di tale forma di pubblicità non può che essere diretta a realizzarne la funzione tipica, che consiste propriamente nell’assicurare la conoscibilità degli atti.
Inoltre, secondo il TAR Lombardia, trattandosi nella specie di atto per il quale non è prevista la notificazione individuale, la pubblicazione all’albo è ex se sufficiente a costituire la situazione di conoscibilità legale per i soggetti non direttamente contemplati ed è quindi rilevante ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione. In giurisprudenza è infatti consolidato l’orientamento che, in detta situazione considera intervenuta la piena conoscenza del provvedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI 25 settembre 2000 n. 5073; id. 19 giugno 2000 n. 3463; V 15 settembre 1999 n. 1076; 7 giugno 1997 n. 217).
V. sul punto da ult. TAR Veneto, Sez. I, sent. 13 settembre 2001 n. 2174, in www.giustamm.it, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarveneto1_2001-09-13.htm, secondo cui «la pubblicazione del provvedimento amministrativo all’albo dell’Amministrazione è idonea a far decorrere i termini d’impugnazione, per i soggetti non espressamente contemplati, soltanto quando tale formalità sia espressamente prescritta da una disposizione di legge» (v. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo 2001, n. 1256; Sez. IV, 31 maggio 1999, n. 924).
Per l’annullamento
Della deliberazione 9 settembre 1999 n. 1308. con la quale il direttore generale dell’azienda ospedaliera di Lecco ha affidato a trattativa diretta la fornitura in leasing di un apparecchio litotritore "Modulith" SLK per il periodo di tre anni;
- di ogni altro atto comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente;
per la condanna
dell’amministrazione ospedaliera al risarcimento dei danni;
visto il ricorso notificato in data 16 ottobre e depositato in data 24 ottobre 2000;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’azienda ospedaliera e delle controinteressate;
viste le memorie difensive delle parti;
uditi alla pubblica udienza del 12 luglio 2001, relatore il cons. D. Giordano, i procuratori delle parti;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:
FATTO E DIRITTO
1) La società ricorrente, operante nel settore della produzione di apparecchiature mediche ad alta tecnologia, ha impugnato la deliberazione indicata in premessa con la quale l’azienda ospedaliera di Lecco, in esito ad una procedura a trattativa diretta, ha affidato alla Operleasing s.p.a. la fornitura in leasing operativo di un litotritore prodotto dalla Storz Medical Italia s.r.l.; con il ricorso sono state impugnate anche le delibere con le quali è stato commesso il noleggio di analoghe apparecchiature per periodi pregressi.
Assumendo che la deliberazione concreti un’inammissibile violazione del principio di concorsualità nelle procedure ad evidenza pubblica, la ricorrente indirizza al provvedimento le censure seguenti: il litotritore è un’apparecchiatura esistente sul mercato in una pluralità di modelli fungibili, per cui non sussistono le condizioni eccezionali in presenza delle quali l’art. 9 D.Lgs. n. 358/98 ammette il ricorso alla trattativa diretta (1° motivo); l’amministrazione ha omesso di eseguire accertamenti istruttori, il cui esperimento avrebbe evidenziato l’esistenza di condizioni preclusive della trattativa privata (2° motivo); sono erronee le argomentazioni addotte nella deliberazione a sostegno della pretesa unicità sul mercato del servizio finanziario e dell’apparecchiatura fornita (3° motivo).
L’azienda ospedaliera e le società controinteressate si sono costituite in giudizio, deducendo a tardività, l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza del gravame.
La ricorrente ha esplicato con memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza odierna, dopo la discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
2) Devono essere innanzitutto affrontate le eccezioni sollevate in rito dalle difese resistenti.
E’ stata eccepita la tardività dell’impugnazione, per il rilievo che la stessa è stata preposta in data 16 ottobre 2000 e quindi molto tempo dopo la scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dall’ultimo dei 15 giorni di pubblicazione della delibera all’albo dell’azienda ospedaliera (27 settembre/12 ottobre 1999).
La ricorrente oppone che l’affissione delle delibere all’albo dell’ente non è idonea ad integrare l'effetto giuridico della presunzione legale di conoscenza dell’atto da parte di terzi, un tale effetto non essendo specificamente sancito dalla norma regionale che detta pubblicazione prevede.
2.1) Al riguardo il Collegio osserva che la pubblicazione all’albo deve invece ritenersi idonea ad assicurare la piena conoscenza dell’atto.
A norma dell’art. 21 L. n. 1034/71 la pubblicazione del provvedimento costituisce strumento di conoscenza legale dell’atto ed è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati, qualora detta pubblicazione sia espressamente prevista da una norma (cfr. CdS VI 6 marzo 2001 n. 1256).
Al riguardo giova il richiamo all’art. 13, 7° comma, della L.R. n. 31/97, il quale ha disposto che gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale delle aziende sanitarie devono essere pubblicati all’albo dell’azienda medesima. La previsione di tale forma di pubblicità non può che essere diretta a realizzarne la funzione tipica, che consiste propriamente nell’assicurare la conoscibilità degli atti.
Inoltre, trattandosi nella specie di atto per il quale non è prevista la notificazione individuale, detta pubblicazione è ex se sufficiente a costituire la situazione di conoscibilità legale per i soggetti non direttamente contemplati ed è quindi rilevante ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione.
In giurisprudenza è infatti consolidato l’orientamento che, in detta situazione considera intervenuta la piena conoscenza del provvedimento (cfr. CdS VI 25.9.2000 n. 5073; id. 19.6.2000 n. 3463; V 15.9.99 n. 1076; 7.3.97 n. 217).
Quanto ai rilievi di parte ricorrente, si osserva che la posizione qualificata da essa rivestita l’abilita all’impugnazione dell’atto ritenuto lesivo, ma non può esonerarla dal rispetto del termine di decadenza, la cui previsione risponde ad intuibili esigenze di certezza e di stabilità delle situazioni giuridiche.
E’ quindi indubbio che, a seguito della suindicata pubblicazione, la ricorrente ha acquisito la conoscenza legale dell’atto, per cui da tale data deve farsi decorrere il termine per l’impugnazione.
Da ciò consegue la tardività del ricorso, che è stato notificato oltre detto termine.
Non mancano ragioni per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4222/00 così dispone:
- dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe;
- compensa le spese.
Così deciso in Milano il 12 luglio 2001 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:
Ezio Maria Barbieri – presidente
Domenico Giordano – cons. est.
Mario Alberto di Nezza – ref.
Depositata l’8 ottobre 2001.