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Giurisprudenza
n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. I – Sentenza 25 giugno 2002 n. 992Pres. ed Est. Mariuzzo - Madaschi (Avv.ti Epicoco e Pazzaglia) c. Comune Di Scanzorosciate (Avv.ti Carzeri e Nola).

Giustizia amministrativa – Giurisdizione esclusiva – In materia di edilizia ed urbanistica – Poteri del Giudice amministrativo – Potere di disapplicare il provvedimento anche se regolamentare – Nel caso in cui la posizione del ricorrente sia di diritto soggettivo – Sussiste – Fattispecie relativa a disposizione contenuta nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

Nel caso in cui pretesa avanzata dal ricorrente (nella specie si trattava della pretesa di costruire nei limiti di cui alle previsioni della legge regionale) abbia natura e consistenza di diritto soggettivo previsto dalla legge, perché manca nella legge stessa una prescrizione che autorizzi la subordinazione della pretesa al perseguimento di diversi, poziori, interessi pubblici, il Giudice amministrativo può disapplicare il provvedimento amministrativo impugnato, anche se esso abbia natura regolamentare (alla stregua del principio, nella specie il T.A.R. Lombardia ha disapplicato una disposizione contenuta nelle N.T.A. del resistente Comune concernente i limiti di edificabilità nelle zone a verde agricolo contrastante con la L. reg. Lombardia 7 agosto 1980, n. 93, avendo riconosciuto che non competeva all’Autorità amministrativa alcun potere di diversamente disciplinare l’edificabilità dei suoli agricoli nei limiti già indicati dalla legge regionale) (1).

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(1) Cfr. Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2001, n. 5903; Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2001, n. 732; Cass., Sez. I, 18 gennaio 2001, n. 692; Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2183; Sez. IV, 15 marzo 2000, n. 1407.

Sul potere di disapplicazione del G.A. v. in questa Rivista Internet:

S. GIACCHETTI, Profili problematici della cosiddetta illegittimità comunitaria, pag. http://www.giustamm.it/articoli/giacchetti_illegittimita.htm

G. VIRGA, La dimidiazione dei termini prevista dall’art. 4 L. n. 205/2000 e la necessità dell’annullamento dell’atto per chiedere il risarcimento del danno innanzi al Giudice amministrativo (nota a T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, sent. 27 marzo 2002 n. 1651), pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarcampaniana1_2002-03-27.htm

D. TREBASTONI, La disapplicazione nel processo amministrativo, pag. http://www.giustamm.it/articoli/trebastoni_disapplicazione.htm

M. LO MONACO, La disapplicazione dell’atto amministrativo in sede giurisdizionale ed amministrativa, pag. http://www.giustamm.it/articoli/lomonaco_disapplicazione.htm

Corte Cost., sent. 23 luglio 2001 n. 275,  pag. http://www.giustamm.it/corte/ccost_2001-275.htm

Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 1999 n. 59, pag. http://www.giustamm.it/cds1/constato6_1999-0059.htm

Tar Lombardia-Milano, Sez. III, ordinanza 8 agosto 2000 n. 234, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlommi3_2000-234.htm 

 

per l'annullamento

del diniego di concessione edilizia 24.7.2001

omissis

Rilevato

che con ricorso notificato il 29.9.2001, tempestivamente depositato, la sig.ra Silvana Maraschi ha impugnato il diniego in epigrafe, deducendone l’illegittimità: 1) per violazione della L.r. 7.6.1980, n. 93, avuto riguardo alla previsione dell’art. 60 delle N.T.A. del vigente strumento urbanistico comunale, che consente per le aree agricole collocate nelle zone E3 il solo trasferimento della volumetria dalle stesse espressa in aree contermini e non la corrispondente edificazione come in via generale prevista dall’anzidetta L.r.; 2) per eccesso di potere sotto vari profili, tenuto conto delle disparità di trattamento conseguenti per i proprietari di terreni ricadenti nelle viste zone;

che il Comune si è costituito in giudizio, resistendo in rito e nel merito all’introdotta domanda;

Considerato

che la dedotta questione può essere definita nei sensi di cui all’art. 9 della L. 21.7.2000, n. 205, essendo il ricorso palesemente fondato;

che l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa del Comune deve essere, infatti, disattesa, avendo l’istante richiesto non già l’annullamento dell’indicata norma tecnica d’attuazione, quanto la sua disapplicazione in relazione alla previsione di edificabilità delle aree agricole direttamente codificata dalla richiamata L.r.;

che alla pretesa rivendicata dall’istante di costruire nei limiti di cui alle previsioni degli artt. 2 e 3 della stessa L.r. va riconosciuto rango di diritto soggettivo in difetto di ogni diversa prescrizione legislativa che autorizzi la subordinazione di essa al perseguimento di diversi, poziori interessi pubblici;

che l’art. 60 delle N.T.A. del resistente Comune deve essere conseguentemente disapplicato, non competendo all’Autorità amministrativa alcun potere di diversamente disciplinare l’edificabilità dei suoli agricoli nei limiti già indicati (cfr. Cass. civ. Sez. III 20.4.2001, n. 5903; Cons. Stato Sez. IV 15.2.2001, n. 732; Cass. Sez. I 18.1.2001, n. 692; Cons. Stato Sez. VI 12.4.2000, n. 2183; Sez. IV 15.3.2000, n. 1407);

che il ricorso va conclusivamente accolto, con conseguente accertamento dei diritto dell’interessata di conseguire la richiesta concessione edilizia, in difetto di diversi elementi ostativi;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate in complessivi € 2500, oltre agli oneri di legge;

P.Q.M.

il T.A.R. Lombardia – Sezione di Brescia, in accoglimento del ricorso in epigrafe e previa disapplicazione dell’art. 60 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Scanzorosciate, annulla il diniego impugnato. Condanna l’Amministrazione al pagamento a favore della sig.ra Silvana Maraschi della somma di € 2500, oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Depositata in cancelleria il 25 giugno 2002.

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