TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 17 ottobre 2002 n. 3099 – Pres. ff. ed Est. Veneziano - Shining s.r.l. (Avv. Pinelli) c. Ministero dell’Interno, Prefettura di Palermo ed altro (Avv. Stato Pollara) – (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione).
Giurisdizione e competenza – Contratti della P.A. – Rescissione del contratto di appalto – Ex art. 11 D.P.R. n. 252/1998 - A seguito di informative antimafia – Controversie – Giurisdizione dell’A.G.O.– Sussiste.
Esula dalla giurisdizione del G.A., rientrando in quella dell’A.G.O., una controversia riguardante provvedimenti con i quali, a seguito di una informativa antimafia della Prefettura, è stata manifestata ai sensi dell’art. 11, comma 2 e 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (recante il Regolamento contenente norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), la volontà di recedere dal contratto di appalto, atteso che tale controversia attiene alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale (1).
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(1) Cons. Stato, sez. V, n. 6443/2001 e Cassazione, SS.UU., n. 14032/2001.
Sulla giurisdizione dell'A.G.O. per le controversie attinenti la fase esecutiva del contratto di appalto v. da ult. in questo numero della Rivista TAR LAZIO, SEZ.I BIS - Sentenza 6 novembre 2002 n. 9725 ed ivi ult. riferimenti.
Nel senso di ritenere invece che, nel caso in cui la revoca del contratto di appalto sia stata disposta in relazione a informative antimafia del pari impugnate, la giurisdizione appartiene al G.A. v. TRIBUNALE DI MESSINA, SEZ. II CIVILE – Sentenza 11 novembre 2002.
PER L’ANNULLAMENTO
1) dei provvedimenti comunicati nei contenuti con separate note prefettizie del 30/08/2002 prot. 20020026655 e 6/1.2.2/I Sett., con i quali è stata manifestata ai sensi dell’art.11 comma 2 e comma 3 del D.P.R. n.257 del 3 giugno 1998, la volontà di recedere dai singoli contratti di appalto:
2) della nota della Prefettura d Ravenna dell’1/7/2002, in quanto atto presupposto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Designato relatore alla camera di consiglio del 26.09.2002 il Consigliere avv. Salvatore Veneziano;
Udito l’avv.to N. Pinelli per la ricorrente e l’avv.to dello Stato G.M. Pollara per l’amm.ne intimata;
Visti gli artt. 21 e 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dagli artt. 3 e 9 l. 21.07.2000 n. 205, che consentono – in sede di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare - la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata, anche con riferimento a precedenti analoghi, in ipotesi di manifesta inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che il ricorso della società ricorrente appare finalizzato a contestare la legittimità della preannunziata risoluzione di due rapporti contrattuali;
Considerato che - a prescindere dai profili della dubbia natura provvedimentale degli atti impugnati e dell’attualità della lesione - la controversia riguarda una ipotesi di recesso contrattuale ai sensi dell’art. 11, co. 2 e 3, D.P.R. n. 252/1998 e che tale tipologia di controversie esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto rientrante nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale (Cons. Stato, sez. V, n. 6443/2001 e Cassazione, SS.UU., n. 14032/2001);
Ritenuto che non si verte in ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi pubblici ex art. 33 D.Lgs. n.80/1998;
Ritenuto, quindi, che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Palermo, in Camera di Consiglio, addì 26 settembre 2002, con l’intervento di Signori Magistrati:
- SALVATORE VENEZIANO - Presidente F.F., rel.
- COSIMO DI PAOLA - Consigliere
- ALESSANDRO TOMASSETTI - Referendario
Laura Malerba, Segretario.
Depositata in Segreteria il 17.10.2002