Giust.it

Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

TAR PIEMONTE, SEZ. I – Sentenza 5 ottobre 2002 n. 1577 - Pres. Calvo, Est. Peruggia - Fiumanò (Avv.ti De Mitri e Badini Confalonieri) c. Caralt s.p.a. (Avv.ti Picollo e Cuffini) - (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo).

Giurisdizione e competenza – Imposte e tasse - Fermo amministrativo dei veicoli a motore disposto dal concessionario per la riscossione – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste - Ragioni.

Va proposta avanti al giudice ordinario una azione con la quale si lamenta l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, che il concessionario per la riscossione dei tributi ha ottenuto nei confronti di un autoveicolo ai sensi dell’art. 86 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 29 febbraio 1999, n. 46 (1).

-----------------

(1) Ha osservato in particolare il T.A.R. Piemonte che la competenza a conoscere degli eventuali vizi dei procedimenti come quello in questione è rimessa al giudice investito della cognizione della controversia (art. 29 del d. lvo 29.2.1999, n. 46)

Poichè nel caso di specie la lite sulla legittimità della richiesta formulata dall’INPS nei confronti dell’interessato era già stata sottoposta all’esame del giudice ordinario, anche la domanda per la sospensione dell’esecuzione iniziata a seguito dell’inadempimento contributivo accertato doveva essere proposta innanzi allo stesso giudice.

Secondo il T.A.R. Piemonte, inoltre, non può rileva il fatto che sussiste la competenza del G.A. a conoscere le controversie relative al fermo amministrativo, adottato in forza dell’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440: in quest’ipotesi, infatti, la lite riguarda in genere la cessazione dei pagamenti dovuti al privato da parte della p.a., ed ha per oggetto la contestazione dell’esercizio di un potere amministrativo.

Nell’ipotesi in questione si contesta, invece, la legittimità dell’adozione di una misura simile al pignoramento di un bene mobile, per cui non possono individuarsi gli spazi discrezionali previsti dalla norma citata.

Nel senso di ritenere sussistente la giurisdizione dell’A.G.O. in materia v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, ord. 22 febbraio 2001, n. 174 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 30 gennaio 2003 n. 886, in questa Rivista n. 3-2003.

V. tuttavia in senso opposto da ult. T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216, in questa Rivista n. 3-2003, con commento di L. SPAGNOLETTI, Le "ganasce" fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qualche riserva sulla legittimità costituzionale dell’istituto) ed ivi ulteriori riferimenti.

 

 

(omissis)

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento di fermo amministrativo disposto dalla Caralt spa sull’autocarro targato GE E64069 di proprietà dell’interessato.

(omissis)

ESPOSIZIONE IN FATTO

Con atto notificato il 10.9.2002, depositato il 16.9.2002, il signor Mario Fiumanò impugna il fermo amministrativo disposto sull’autocarro di sua proprietà targato Ge E64069 ad istanza della Caralt spa, e deduce:

violazione di legge per mancata notifica del provvedimento di fermo amministrativo.

Violazione di legge per totale assenza e grave carenza di motivazione.

Eccesso di potere per errata interpretazione ed applicazione del dpr 29 settembre 1973, n. 602.

L’interessato ha chiesto sospendersi l’esecuzione del provvedimento impugnato.

La Caralt spa si è costituita in giudizio con atto 1.10.2002 con cui ha chiesto respingersi il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, attesi la rituale notifica dell’atto introduttivo, la proposizione della domanda cautelare e la completezza del materiale istruttorio allegato.

L’interessato lamenta l’illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo, che la concessionaria per la riscossione dei tributi di Alessandria ha ottenuto nei confronti dell’autocarro di sua proprietà, targato GE E64069. L’atto è stato adottato in forza dell’art. 86 del dpr 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 29 febbraio 1999, n. 46.

Si tratta di un procedimento di esecuzione coattiva su beni mobili, che il concessionario ha iniziato in conseguenza dell’allegata morosità del ricorrente nel pagamento di contributi previdenziali.

La competenza a conoscere degli eventuali vizi dei procedimenti come quello in questione è rimessa al giudice investito della cognizione della controversia (art. 29 del d. lvo 29.2.1999, n. 46): in questo caso la lite sulla legittimità della richiesta formulata dall’INPS nei confronti dell’interessato è già stata sottoposta all’esame del giudice ordinario (documenti allegati), visto il disposto degli artt. 442 e segg. cpc.

Ne consegue che anche la domanda per la sospensione dell’esecuzione iniziata a seguito dell’inadempimento contributivo accertato va proposta avanti al giudice ordinario (Tar Calabria, Catanzaro, ord. 22.2.2001, n. 174).

A diversa opinione non può indurre la giurisprudenza che riconosce la competenza di questo giudice a conoscere le controversie relative al fermo amministrativo, adottato in forza dell’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440: in quest’ipotesi la lite riguarda in genere la cessazione dei pagamenti dovuti al privato da parte della p.a., ed ha per oggetto la contestazione dell’esercizio di un potere amministrativo.

Nell’ipotesi in questione si contesta invece la legittimità dell’adozione di una misura simile al pignoramento di un bene mobile, per cui non possono individuarsi gli spazi discrezionali previsti dalla norma citata.

In conclusione il ricorso a dichiarato inammissibile, atteso il difetto di giurisdizione del tribunale adito.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.10.2002, con l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Paolo Peruggia p. ref. est.

Gabriele Carlotti ref.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

f.to Calvo f.to Peruggia

Depositata in segreteria in data 5 ottobre 2002.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico