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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 30 gennaio 2003 n. 886 - Pres. Baccarini, Est. Buricelli - Camilotto (Avv.ti Martini e Casellati) c. Uniriscossioni s.p.a. (Avv.ti Franzoni e Curato) - (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione).

Giurisdizione e competenza – Imposte e tasse - Fermo amministrativo dei veicoli a motore disposto dal concessionario per la riscossione – Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste - Ragioni.

Le controversie in tema di fermo di beni mobili registrati ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella del giudice amministrativo (1) e ciò indipendentemente dalla discrezionalità "il concessionario può disporre il fermo" che caratterizza le attribuzioni del concessionario nel disporre il fermo dei beni mobili del debitore (2).

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(1) Conf. T.A.R. Calabria - Catanzaro, ordinanza 22 febbraio 2001 n. 174 e T.A.R. Piemonte, 5 ottobre 2002, n. 1577, in questa Rivista n. 3-2003.

V. tuttavia in senso opposto da ult. T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216, in questa Rivista n. 3-2003, con commento di L. SPAGNOLETTI, Le "ganasce" fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qualche riserva sulla legittimità costituzionale dell’istituto) ed ivi ulteriori riferimenti.

(2) Ha aggiunto il T.A.R. Veneto che la giurisdizione delle controversie in parola non va nemmeno attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, poiché l’art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto con l’art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, attribuisce (sì) al giudice tributario le controversie concernenti i tributi di ogni genere e specie (ma) con l’eccezione delle "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento".

 

 

(omissis)

per l'annullamento

del provvedimento di fermo amministrativo in data 8 ottobre 2002, di cui si è avuta notizia con la notifica di esecuzione di fermo amministrativo n. 4890 del 12 ottobre 2002, disposto da Uniriscossioni s.p.a. –Servizio riscossione e tributi della Provincia di Treviso, relativo all’automezzo serie A, targa TV 924621;

(omissis)

1.premesso che, in relazione alla mancata riscossione di un credito di imposta iscritto a ruolo pari a circa 260 euro, per omesso pagamento di sanzioni IVA (rif. cartella esattoriale notificata il 14 aprile 2001), la società Uniriscossioni –Servizio riscossione tributi per la provincia di Treviso, con atto in data 8 ottobre 2002, trascritto al pubblico registro automobilistico il 10 ottobre 2002, ha disposto, ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il fermo "della motrice di proprietà dell’azienda del (Camilotto), esercente attività di autotrasportatore";

che avverso il provvedimento di fermo il Camilotto ha formulato cinque censure, concernenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, e che la difesa della società Uniriscossioni ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice tributario o, in ogni caso, del giudice ordinario e, comunque, l’infondatezza del ricorso nel merito;

2.-considerato in diritto che il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza di giurisdizione dato che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo sostituito dall’art. 12, comma 2, della l. 28 dicembre 2001, n. 448, tenuto anche conto di quanto dispone l’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

che l’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, nella sua nuova formulazione, stabilisce, per quanto qui più interessa, che "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie…Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento…";

che l’art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 -Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati -Fermo di beni mobili registrati, dispone, per quanto qui più rileva, che decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, dello stesso d.P.R. n. 602 -il quale a sua volta prevede che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento-, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri; che il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede; e che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nello stesso articolo 86;

che, in base a quanto dispone l’art. 3 del regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi, approvato con d.m. 7 settembre 1998, n. 503, la richiesta di disporre il fermo del mezzo presuppone un pignoramento negativo –il "mancato reperimento del veicolo a motore" cui si fa cenno all’art. 3, comma 2, del d. m. cit.;

che, quindi, stando alla normativa suindicata, l’emanazione di un provvedimento di fermo di bene mobile iscritto in pubblici registri, ex art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973, è posteriore alla notifica della cartella di pagamento e rientra quindi nella procedura di esecuzione forzata tributaria, con la conseguenza che le liti in tema di fermo di beni mobili registrati ex art. 86 cit. vanno attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (conf. TAR Calabria –Catanzaro, ordinanza 22 febbraio 2001 n. 174), e ciò indipendentemente dalla discrezionalità "il concessionario può disporre il fermo" che caratterizza le attribuzioni del concessionario nel disporre il fermo dei beni mobili del debitore;

che, nella specie, il fermo della motrice è stato disposto in seguito alla infruttuosa notifica, avvenuta il 14 aprile 2001, di una cartella esattoriale relativa a un debito per sanzioni IVA non pagate;

che dunque la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo;

che non appare forse inutile aggiungere che la lite non va nemmeno attribuita alla giurisdizione del giudice tributario poiché l’art. 2 del d. lgs. n. 546 del 1992, nel testo introdotto con l’art. 12, comma 2, della l. n. 448 del 2001, attribuisce (sì) al giudice tributario le controversie concernenti i tributi di ogni genere e specie (ma) con l’eccezione delle "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento";

che pertanto dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ma che concorrono giusti motivi per compensare per metà le spese e gli onorari del giudizio;

che per la restante metà le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo;

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

Spese compensate per metà.

Per la restante metà il ricorrente viene condannato a rimborsare alla società Uniriscossioni le spese e gli onorari del giudizio, che si liquidano nella misura di mille euro (€ 1.000), oltre IVA e CPA.

La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003.

Il Presidente L'Estensore

Depositata in segreteria in data 30 gennaio 2003.

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