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Giurisprudenza
n. 1-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 11 gennaio 2002 n. 167 - Pres. Perrelli, Est. Morea - Messeni Nemagna e c.ti (Avv.ti M. Giannattasio, C. Ventura e C. Garibaldi) c. Comune di Bari (Avv. N. De Marco) e Impregilo S.p.A. (Avv.ti A. Angiuli e P. Nitti) - (respinge la domanda risarcitoria; dichiara inammissibile l’azione impugnatoria).

1. Giurisdizione e competenza - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Ex art. 34 D.L.vo n. 80/1998 - Controversie in materia di occupazione acquisitiva - Vi rientrano.

2. Espropriazione per p.u. - Occupazione acquisitiva - Termine di prescrizione dell’azione risarcitoria - E’ quinquennale.

1. Ai sensi degli artt. 23 bis, comma 1° e 7, comma 3°, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, come novellati dal D.L.vo 80/98 e dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, rientra sia nella giurisdizione generale di legittimità sia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo una controversia avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni che si assumono derivanti da comportamenti illeciti della pubblica amministrazione in ordine all’uso del territorio che abbiano determinato la c.d. occupazione appropriativa, in conseguenza o dell’annullamento del decreto di occupazione ovvero di occupazioni divenute illegittime perché protrattesi oltre il termine di legge senza che ad esse abbia fatto seguito per tempo il decreto di esproprio (1).

2. Deve considerarsi prescritta una azione di risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva che sia stata proposta oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 2947, 1° comma, cod.civ., decorrente dalla data di radicale trasformazione del fondo (2).

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(1) V. per tutte da ultimo C.G.A., Sez. giur., 12 maggio 2001, n. 286, in questa rivista, n. 6/2001, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cga_2001-06-14-1.htm, con nota di G. VIRGA.

(2) Giurisprudenza pacifica; alla stregua del principio, constatato che la consulenza tecnica d’ufficio disposta aveva accertato che la irreversibile trasformazione del fondo era intervenuta nel luglio del 1993 e che quindi l’azione andava proposta entro il luglio 1998, il TAR Puglia ha dichiarato prescritta l’azione risarcitoria, che era stata proposta con atto notificato il 23.12.1999 e cioè un anno e mezzo dopo la scadenza del termine quinquennale di prescrizione.

per la declaratoria

del diritto al risarcimento danni derivanti dall’irreversibile trasformazione dei fondi occupati sine titulo dal Comune di Bari con la condanna delle imprese concessionarie delle opere Impregilo S.p.A. e I.N.E.S. S.p.A., ed ove occorra del Comune di Bari al pagamento delle somme a quantificarsi oltre interessi e danni da svalutazione;

nonché in via subordinata, per l’annullamento

- degli atti comunali inerenti alla procedura ablatoria di cui alla delibera di G.M. dell’8.4.92 n. 1570; di C.C. del 21.12.94 n. 252; di G.M. del 18.5.95 n. 144; di C.C. 67/96; di G.M. del 21.5.98 n. 898;

- dell’atto di Giunta Regionale del 27.5.97 n. 2750 di approvazione della variante al P.R.G. riguardante l’opera pubblica (Asse Nord-Sud).

(omissis)

F A T T O

Con atto notificato il 23.12.99 la sig.ra Messeni Nemagna Maria ed altre sei litisconsorti, proprietarie di suoli nel territorio di Bari incisi da procedure ablatorie per la realizzazione dell’Asse Nord-Sud hanno proposto domanda principale di risarcimento dei danni patiti per effetto dell’occupazione sine titulo ed irreversibile trasformazione dei suoli con la condanna del R.T.I. Impregilo S.p.A. – I.N.E.S. S.p.A. ed ove occorra del Comune di Bari, al pagamento, in solido delle somme dovute, maggiorate di rivalutazione monetaria a far tempo dal 31.12.94 oltre interessi sino all’effettivo soddisfo.

Ai fini della determinazione del danno chiedono disporsi consulenza tecnica d’ufficio ex art. 35 c. 3° D.L.vo 80/98.

Propongono in via subordinata azione impugnatoria avverso i seguenti atti:

1) di G.M. dell’8.4.92 n. 1570 di proroga dei termini di ultimazione dei lavori;

2) di C.C. del 21.12.94 n. 252 di riapprovazione, in variante al P.R.G. del progetto dell’opera pubblica;

3) di G.M. del 18.5.95 n. 2519 di disposta proroga del termine di occupazione d’urgenza;

4) di C.C. dell’8.8.95 n. 144 di convalida della delibera di Giunta 252/94;

5) di C.C. 67/96 di controdeduzioni alle assegnazioni presentate e di rigetto;

6) di Giunta Regionale del 27.5.97 n. 2750 di approvazione degli atti di variante al P.R.G., riguardanti l’opera in questione;

7) della G.M. del 21.5.98 n. 898 di proroga dei termini di ripresa ed inizio dei lavori:

Deduce le seguenti censure:

a) relativamente alla delibera di G.M. dell’8.4.92 n. 1570:

1) carenza di motivazione;

b) relativamente alla delibera consiliare del 21.12.94 n. 252:
1) violazione dei principi fondamentali in materia di espropriazione per pubblica utilità;

2) violazione della L. 205/89; incompetenza;

3) violazione degli artt. 32 e 35 L. 142/90; incompetenza dell’Organo consiliare;

4) violazione dell’art. 13 L. 2359/1865;

c) relativamente alla delibera di G.M. del 18.5.95:

1) violazione dell’art. 22 L. 20.5.91 n. 158;

2) eccesso di potere per motivazione incongrua;

d) relativamente alla delibera di G.R. del 27.5.97 n. 2750:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti;

e) relativamente alla delibera di G.M. del 21.5.98 n. 898:

1) violazione dell’art. 13 L. 2359/1865:

Resistono in giudizio il Comune di Bari e Impregilo S.p.A. nella qualità di Capo gruppo A.T.I. i quali spiegano eccezione: a) di difetto di giurisdizione in ordine alla domanda risarcitoria; b) di prescrizione del diritto risarcitorio; c) di tardività dell’azione impugnatoria.

Concludono nel merito per il rigetto.

Con ordinanza del 12.10.2000 n. 1231 il T.A.R. ha disposto C.T.U. eseguita e depositata in data 20.9.2001.

Con memoria conclusiva le parti puntualizzano le proprie difese.

All’udienza del 18.10.2001 è stato disposto atto dell’Avv. Annamaria Angiuli, procuratore della S.p.A. Impregilo, di rinuncia al mandato.

D I R I T T O

Deve prendersi, in via preliminare, atto della rinuncia dell’Avv. Annamaria Angiuli, procuratore della S.p.A. Impregilo, al mandato ad litem.

Ciò premesso può passarsi all’esame delle questioni.

La domanda proposta investe, in via principale, un’azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno derivante dall’irreversibile trasformazione dei fondi occupati sine titulo della p.a.; in via subordinata, un’azione impugnatoria di tutti gli atti della procedura ablatoria (atti di approvazione del progetto di opera pubblica, dichiarativa di pubblica utilità; atti di rinnovo della dichiarazione della pubblica utilità e di proroga dei termini iniziali e finali).

Nell’esame della prima domanda deve il Collegio, in via preliminare esaminare l’eccezione spiegata dalla parte resistente di:

a) difetto di giurisdizione del giudice adito;

b) di prescrizione del diritto risarcitorio.

La prima eccezione è infondata.

Sul punto reputa il Collegio che ai sensi degli artt. 23 bis comma 1 e 7 comma 3 L. 6.12.71 n. 1034, come novellati dal D.L.vo 80/98 e dalla L. 21.7.2000 n. 205, rientra sia nella giurisdizione generale di legittimità sia nella giurisdizione esclusiva del giudice amm.vo la controversia (di cui è causa) avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni che si assumono derivanti da comportamenti illeciti della pubblica amministrazione in ordine all’uso del territorio che abbiano determinato la c.d. occupazione appropriativa, in conseguenza o dell’annullamento del decreto di occupazione ovvero di occupazioni divenute illegittime perché protrattesi oltre il termine di legge senza che ad esse abbia fatto seguito per tempo il decreto di esproprio; tanto in adesione ad una regola recente statuita dalla giurisprudenza (da ultimo C.G.A. 12.6.2001, 286) che il Collegio fa propria.

E’ fondata, invece l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Ed invero dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta da questo giudice è risultato che la radicale trasformazione del fondo sia intervenuta nel luglio del 1993.

Da tale periodo inizia a decorrere il termine di prescrizione –che è quinquennale ex art. 2947 c.c. 1 comma- per l’esercizio dell’azione risarcitoria derivante da fatto illecito; termine scaduto nel luglio 1998 antecedente all’azione proposta notificata il 23.12.99 e cioè un anno e mezzo dopo.

Anche per diversa ragione giuridica deve prendersi a riferimento il periodo del luglio 1993 quale momento in cui si è verificata la trasformazione irreversibile del fondo, essendo quel periodo, secondo la prospettazione di parte, non coperto da legittimo provvedimento di proroga di termini al 31.12.94 (atto di G.M. dell’8.4.92 n. 1570 fatto oggetto di specifiche censure); e dovendosi, per converso, risalire al precedente provvedimento di G.M. del 26.3.90 n. 15303 –non contestato- quale fonte legittima della procedura ablatoria, che ha rideterminato i termini finali dei lavori al 31.7.92, con la conseguenza che da quest’ultima data comincia a decorrere lo spazio temporale non suffragato da garanzie procedimentali, nell’ambito del quale si sono prodotti comportamenti illeciti della p.a. con l’acquisizione appropriativa dei fondi,

L’azione impugnatoria proposta, in via subordinata, deve invece, essere dichiarata improcedibile per difetto d’interesse, non potendo parte ricorrente dall’eventuale accoglimento di essa trarre alcuna utilità concreta, per quanto si è detto avanti.

La stessa azione è, peraltro, tardiva: a) sia in ordine al decreto di occupazione d’urgenza del 23.4.90 che risulta notificato nel mese successivo di maggio a tutte le parti ricorrenti, ivi compresa la sig.ra Metteo Nunziata, per la quale, in carenza di dati di residenza e di domicilio, si è proceduto ad attivare il rimedio di pubblicazione del relativo atto nell’albo pretorio del Comune di Bari dal 14.5.90 al 2.6.90 (decreto occupativo fatto oggetto d’impugnativa nove anni dopo); b) sia in ordine all’atto approvativo del progetto dell’opera pubblica, in variante generale al P.R.G. che ha seguito la stessa procedura di pubblicazione prevista per lo strumento urbanistico generale ex art. 16 L.R. 56/80 costituente sistema di pubblicità legale idoneo a garantire la conoscenza degli atti approvativi (atto approvativo della Giunta regionale del 27.5.97 n. 2750 e fatto oggetto d’impugnativa due anni e mezzo dopo).

Gli altri atti impugnati sono privi di lesività: essi non investono la procedura d’occupazione d’urgenza che –per le aree in questione- si è esaurita con il decreto del 23.4.90, di poi eseguito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.

Sono altresì poste a carico delle parte soccombente le spese inerenti alla C.T.U. (la cui specifica depositata in giudizio va totalmente apprezzata nel suo importo complessivo di £. 4.547.692 (quattromilioni cinquecentoquarantasettemila seicentonovantadue).

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari Sezione ii, respinge la domanda risarcitoria; dichiara inammissibile l’azione impugnatoria.

Condanna le ricorrenti Messeni Nemagna e Metteo Nunziata al pagamento, in favore del Comune di Bari e della controinteressata S.p.A. Impregilo delle spese di lite che liquida in £. 1.000.000 (un milione) pro capite.

Condanna altresì le ricorrenti al pagamento, in favore del consulente tecnico d’ufficio Ing. Maria Zita, della somma complessiva di £. 4.547.692 (quattromilioni cinquecentoquarantasettemila seicentonovantadue) a titolo di compenso professionale e spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 18 Ottobre 2001, con l’intervento dei Magistrati:

Michele PERRELLI Presidente

Pietro MOREA Componente, Est.

Giuseppe ROTONDO Componente

Depositata l'11 gennaio 2002.

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