Giust.it

Giurisprudenza
n. 9-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 29 agosto 2002 n. 3756Pres. ed Est. Ferrari - Alfarano (Avv.ti Martino e Longo) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) – (respinge).

1. Giurisdizione e competenza – Generalità – Iscrizioni in albi o registri – Controversie in materia – Nel caso in cui l’iscrizione comporti il solo formale riscontro dei presupposti determinati dalla legge – Giurisdizione dell’A.G.O. – Nel caso in cui l’iscrizione sia subordinata ad apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione – Giurisdizione amministrativa.

2. Giurisdizione e competenza – Professioni – Iscrizioni nel registro dei revisori contabili – Controversie in materia – Giurisdizione amministrativa – Sussiste.

3. Atto amministrativo – Motivazione – Per relationem – Possibilità – Condizioni.

1. Per l’individuazione del giudice competente a decidere sulle controversie riguardanti l’iscrizione ad albi e registri speciali, vanno distinte due ipotesi: a) quella in cui l’iscrizione all’albo o nell’elenco implichi solo il formale riscontro dei presupposti determinati dalla legge, al più consentendo margini di discrezionalità tecnica (e non amministrativa); b) l’ipotesi, invece, in cui l’iscrizione all’albo o nell’elenco sia subordinata a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione. Nel primo caso la giurisdizione è del Giudice ordinario, atteso che la controversia attiene a posizioni di diritto soggettivo, mentre nel secondo caso è del Giudice amministrativo, giacché la posizione dell’aspirante all’iscrizione, a fronte delle valutazioni dell’Amministrazione e, per essa, dell’apposita Commissione, assume consistenza di interesse legittimo (1).

2. In particolare, una controversia attinente ad un diniego di "prima" iscrizione nel registro dei revisori contabili, appartiene alla giurisdizione del G.A., atteso che, in tale ipotesi, la posizione dell’interessato è di interesse legittimo (2).

3. E’ da ritenere pienamente legittimo un atto amministrativo motivato per relationem ad altro atto contenente l’indicazione delle ragioni addotte a giustificazione della determinazione adottata, a condizione che il secondo atto rechi la chiara indicazione del primo e che dell’atto richiamato sia consentita la visione ad istanza di parte (3).

-------------------------

(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 1993, n. 195 e Sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1305, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 26 ottobre 1996, n. 1144; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. I, 2 aprile 1997, n. 355; T.A.R. Lazio, Sez. I, 4 agosto 1997, n. 1296; T.A.R. Piemonte, Sez: I, 26 marzo 1998, n. 194; T.A.R. Lombardia-Brescia, 1 febbraio 1999, n. 42 e 22 dicembre 1999, n. 1167.

Come lealmente si dà atto nella motivazione della sentenza in rassegna, le Sez. Unite della Corte di Cassazione tuttavia continuano ad affermare in materia, senza distinzioni di sorta, la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che si tratta di questioni attinenti a diritti soggettivi (v. le sentenze delle S.U. 22 gennaio 1992 n.682 e 9 febbraio 1993 n.1613).

Sulla giurisdizione dell'A.G.O. per controversie riguardanti l'iscrizione o cancellazione nelle liste di collocamento, trattandosi di provvedimenti che non implicano alcun apprezzamento discrezionale v. da ult. in questa Rivista T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 16 marzo 2002, n. 1099.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 marzo 2001, n. 1305 e T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 26 ottobre 1996, n. 1144.

Ha osservato il T.A.R. Puglia con riferimento alla controversia in questione che la Commissione è stata infatti chiamata ad esprimere un giudizio ampiamente discrezionale sulla possibilità di ricondurre "in via analogica" le funzioni svolte dal ricorrente a quelle tipiche previste dalla norma (l’art. 12 R.D.L. 24 luglio 1936 n. 1548, richiamato dall’art.11 D.L.vo 22 gennaio 1992 n. 88) e sul pieno possesso, da parte dello stesso ricorrente, delle attitudini necessarie per lo svolgimento delle funzioni di revisore. A fronte di tale giudizio, la posizione dell’istante è indubbiamente di interesse legittimo.

(3) Cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5619.

 

 

per l’annullamento,

previa emanazione di ordinanza sospensiva dell’efficacia, del provvedimento di diniego di iscrizione nel registro dei revisori contabili notificato in data 29 aprile 2002.

(omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con atto (n.1158/2002) notificato in data 24 giugno 2002 e depositato il successivo 18 luglio il sig. Nicola Alfarano, dipendente della A.U.S.L. BA/5 di Putignano ed in servizio presso il Presidio ospedaliero di Conversano con la qualifica di "collaboratore amministrativo coordinatore", ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale è stata respinta la sua istanza di iscrizione nel registro dei revisori contabili pur essendo egli in possesso dei requisiti all’uopo richiesti dall’art. 12 R.D.L. 24 luglio 1936 n. 1548.

Deduce la illegittimità del provvedimento impugnato: a) per carenza di motivazione, atteso che il provvedimento impugnato riporta il testo integrale del parere della commissione centrale per i revisori contabili, che il Direttore generale ha fatto proprio, pur essendo "consolidato l’orientamento del Consiglio di Stato nell’escludere la rilevanza della cosiddetta motivazione per relationem" ; b) per errore nei presupposti atteso che il ricorrente, essendo in possesso dal 1^ ottobre 1978 della qualifica funzionale di collaboratore amministrativo coordinatore ed incaricato dal 25 marzo 1985 di svolgere le funzioni di segretario della commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili di Conversano, ha titolo per ottenere l’iscrizione nel registro; c) per disparità di trattamento, essendo contrario a principi elementari di logica che l’iscrizione venga accordata a chi opera come dirigente in una società di capitali con capitale sociale superiore a cinque milioni e invece negata al dirigente di una struttura pubblica con poste di bilancio di diversi miliardi.

2.- Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della giustizia.

3.- Nel caso in esame la materia del contendere è costituita dal diniego di "prima" iscrizione nel registro dei revisori ufficiali dei conti, ai sensi dell’art. 11 D.L.vo 27 gennaio 1992 n. 88, opposto dall’apposita Commissione centrale a un dipendente di A.U.S.L. in possesso da oltre un quinquennio, alla data del 20 aprile 1995, della qualifica funzionale di collaboratore amministrativo coordinatore ed anche incaricato, dal 25 marzo 1985, delle funzioni di segretario della commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili nel Comune di Conversano.

E’ noto che sull’individuazione del giudice competente a definire le controversie riguardanti l’iscrizione ad albi e registri speciali la giurisprudenza non ha ancora assunto posizioni univoche: le SS:UU. della Corte di Cassazione continuano infatti ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che si tratta di questioni attinenti a diritti soggettivi (22 gennaio 1992 n.682; 9 febbraio 1993 n.1613); di diverso avviso è invece, tranne limitate eccezioni (T.A.R. Catanzaro, I Sez., 6 febbraio 2001 n. 163), la giurisprudenza del giudice amministrativo, la quale è solita distinguere a seconda che l’iscrizione all’albo o nell’elenco implichi solo il formale riscontro dei presupposti determinati dalla legge, al più consentendo margini di discrezionalità tecnica (e non amministrativa), ovvero sia subordinata a valutazioni discrezionali dell’Amministrazione: partendo da questa premessa si ritiene che nel primo caso la giurisdizione è del giudice ordinario, atteso che la controversia attiene a posizioni di diritto soggettivo, mentre nel secondo caso è del giudice amministrativo, giacché la posizione dell’aspirante all’iscrizione, a fronte delle valutazioni dell’Amministrazione e, per essa, dell’apposita Commissione, assume consistenza di interesse legittimo (Cons. Stato, VI 24 febbraio 1993 n. 195 e IV Sez., 7 marzo 2001 n. 1305, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 26 ottobre 1996 n. 1144; T.A.R. Milano 2 aprile 1997 n. 355; T.A.R. Lazio, I Sez., 4 agosto 1997 n. 1296; T.A.R. Piemonte, I Sez:, 26 marzo 1998 n. 194; T.A.R. Brescia 1 febbraio 1999 n. 42 e 22 dicembre 1999 n. 1167).

Una volta che si condivida il criterio di riparto indicato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo – dal quale, per la sua intrinseca ragionevolezza, il Collegio non ha ragione di dissentire – è indubbio che la controversia in esame, in quanto attinente ad un diniego di "prima" iscrizione nel registro dei revisori contabili, appartiene alla giurisdizione di questo Tribunale: la Commissione è stata infatti chiamata ad esprimere un giudizio ampiamente discrezionale sulla possibilità di ricondurre "in via analogica" le funzioni svolte dal ricorrente a quelle tipiche previste dalla norma (l’art. 12 R.D.L. 24 luglio 1936 n. 1548, richiamato dall’art.11 D.L.vo 22 gennaio 1992 n. 88) e sul pieno possesso, da parte dello stesso ricorrente, delle attitudini necessarie per lo svolgimento delle funzioni di revisore. Ed è parimenti indubbio che, a fronte di tale giudizio, la posizione dell’istante è quella del titolare dell’interesse legittimo (Cons. Stato, IV Sez., 7 marzo 2001 n. 1305 e, soprattutto, per compiutezza motivazionale, T.A.R. Friuli Venezia Giulia 26 ottobre 1996 n. 1144).

4.- Nel merito, peraltro, il ricorso deve essere respinto atteso che le censure con esso dedotte o sottintendono vistose carenze conoscitive della giurisprudenza del giudice amministrativo o risultano non pertinenti al fine del decidere e sono, in ogni caso, prive di pregio.

Giova innanzi tutto precisare che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata da sempre fermissima nell’affermare la piena legittimità dell’atto amministrativo motivato per relationem ad altro atto contenente l’indicazione delle ragioni addotte a giustificazione della determinazione adottata, a condizione che il secondo atto rechi la chiara indicazione del primo e che dell’atto richiamato sia consentita la visione ad istanza di parte (cfr., fra le tante, Cons.Stato, IV Sez., 20 ottobre 2000 n. 5619).

Sotto questo profilo la dedotta censura di carenza di motivazione risulta priva di pregio sia in fatto che in diritto.

La stessa conclusione vale anche per il secondo motivo di doglianza, che risente della carente impostazione data dal ricorrente alla difesa delle proprie ragioni, come risulterà chiaro dal discorso che segue.

L’art. 13, co. 1, lett. a) L. 13 maggio 1997 n. 132 stabilisce che il dipendente statale o di ente pubblico, per ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, deve dimostrare di aver svolto, alla data del 20 aprile 1995 e per un periodo di almeno 5 anni, le funzioni elencate nell’art. 12 R.D.L. 24 luglio 1936 n. 1548, e cioè quelle di "dirigente amministrativo o contabile" in società con capitale non inferiore a 5.000.000 di lire ovvero di aver ricoperto, comunque lodevolmente, altri uffici i quali richiedono lo svolgimento di "attività analoga" a quella innanzi indicata.

Nel caso in esame la Commissione ha ritenuto che per "funzioni analoghe" a quelle proprie del dirigente, amministrativo e/o contabile, di società privata di capitali devono intendersi quelle che, oltre a svolgersi in materia economico-finanziaria, abbiano comportato per il pubblico dipendente lo svolgimento di "funzioni dirigenziali" con i connotati della piena autonomia e della diretta assunzione di responsabilità.

Nei confronti dell’interpretazione data dall’organo collegiale della norma innanzi richiamata non risulta proposta da parte del ricorrente alcuna censura, con la conseguenza che nel caso in esame deve ritenersi acquisito, al fine del decidere, che "funzioni analoghe" sono solo quelle svolte dal dipendente statale o di ente pubblico in possesso di qualifica dirigenziale.

Sempre con riferimento al caso di specie la stessa Commissione ha escluso che le funzioni svolte dal ricorrente fino al 20 aprile 1995 siano riconducibili a quelle da essa ritenute significative agli effetti della iscrizione: il ricorrente, proveniente dalla ex carriera esecutiva del Presidio ospedaliero di Conversano e successivamente transitato nei ruoli regionali dapprima con la qualifica funzionale di ragioniere dell’ex carriera di concetto e, da ultimo, di collaboratore amministrativo coordinatore, non mai rivestito qualifiche dirigenziali né ha mai svolto le relative funzioni in una struttura di livello dirigenziale: le mansioni a lui assegnate nell’ultimo quinquennio utile corrispondono a quelle che l’art. 57 D.P.R. 7 settembre 1984 n. 821 attribuisce al profilo professionale del collaboratore coordinatore, che è soggetto che per definizione opera alle dipendenze di "livelli funzionali superiori" e sulla base delle direttive da questi a lui impartite.

5.- Inammissibile e, in ogni caso, infondata è la censura di eccesso di potere per irrazionalità e disparità di trattamento: la doglianza del ricorrente involge infatti una scelta legislativa, la cui interpretazione ad opera della Commissione non è stata censurata e che probabilmente avrebbe invece richiesto un diverso livello di contestazione, finalizzato a sollecitare l’intervento di altro giudice (quello delle leggi). In ogni caso si tratta di doglianza che pretenderebbe di essere suggestiva, per il modo in cui è proposta, ma che invece è priva di pregio giacché il parametro assunto da legislatore come criterio selettivo è costituito dalle funzioni dirigenziali e dalle responsabilità ad esse connesse, e non dai capitali di cui dispongono le strutture pubbliche e private, i quali assumono rilievo se affidati alla responsabilità e all’autonomia decisionale del dirigente.

6.- Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in EURO 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 agosto 2002, dal T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I, con l’intervento dei signori:

Gennaro Ferrari est. Presidente

Amedeo Urbano Consigliere

Leonardo Spagnoletti Consigliere

Depositata in cancelleria in data 29 agosto 2002.

Copertina Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico