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Giurisprudenza
n. 3-2003 - © copyright.

TAR PUGLIA - BARI, SEZ. II - Sentenza 27 febbraio 2003 n. 928 - Pres. ed Est. Morea - Vannella e Di Maggio (Avv. Garrappa) c. Comune di Conversano (Ba) (n.c.) e Paradiso (Avv. Gagliardi La Gala) - (dichiara il ricorso improcedibile per difetto di giurisdizione).

Giurisdizione e competenza - Edilizia ed urbanistica - Ordinanza sindacale - Di rimozione di un cancello già autorizzato a protezione di spazio privato - In quanto area destinata ad uso pubblico - Questione riguardante il diritto soggettivo di proprietà dell’area - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Non sussiste - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussiste.

E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, un ricorso proposto avverso un’ordinanza sindacale di rimozione di un cancello, preventivamente autorizzato a protezione di spazio privato, nel caso in cui la controversia investa, precipuamente, il diritto soggettivo connesso al titolo di proprietà della strada ove tale cancello era stato installato (alla stregua del principio, è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto, in disparte l’impugnativa avverso l’ordinanza di rimozione del cancello, la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente in ordine alla natura privata della strada, ancorché quest’ultima fosse destinata ad uso pubblico, costituiva l’oggetto principale del giudizio) (1).

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(1) Nel senso di ritener che "non rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di urbanistica ed edilizia ex art. 34 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, ma in quella dell’A.G.O. una azione con la quale un privato chieda che venga accertato il suo diritto dominicale sull’area antistante un edificio di sua proprietà nei confronti di una Amministrazione comunale la quale, attraverso comportamenti materiali (nella specie, attraverso la realizzazione di varco di accesso all’area nel muro di confine ed il posizionamento di diversi contenitori per la nettezza urbana), ha mostrato di considerare detta area di sua proprietà", v. T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, sent. 7 febbraio 2002 n. 729, in questa Rivista n. 2-2002 ed ivi ult. riferimenti.

V. anche Tribunale S. Angelo dei Lombardi, sent. 9 aprile 2002 n. 206, ivi, n. 4-2002, secondo cui "anche se l’art. 34 del D.L.vo n. 80/1998 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie riguardanti atti, provvedimenti e comportamenti in materia di urbanistica ed edilizia, rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario le controversie in cui non vengono in contestazione né l’esercizio di una potestà pubblica concernente l’uso del territorio nè l’applicazione di norme urbanistiche, ma viene invece in rilievo l'applicazione di norme generali poste a tutela del diritto di proprietà, ancorché parte del giudizio sia un soggetto pubblico".
 

 

(omissis)

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale dell’8.5.1990 n. 7437 con il quale è stato ingiunto la rimozione del cancello già autorizzato a protezione di spazio privato, in quanto area destinata ad uso pubblico.

(omissis)

FATTO

Con atto notificato l’11.6.1990, i signori Vannella Pasquale e Di Maggio Maria Lucia, comproprietari di un fondo nell’abitato di Conversano, hanno impugnato l’ordinanza sindacale dell’8.5.1990 n. 7437 con la quale è stata ingiunta la rimozione del cancello in ferro già autorizzato a protezione dello spazio privato denominato Vico Toniolo, in quanto la predetta area è stata classificata con provvedimento amministrativo tra le strade comunali di uso pubblico.

Precisa che tale atto ha trovato causa in una denuncia di terzo, tale Paradiso Donatantonio. il quale s’è visto precluso il suo diritto di godimento sullo spazio di cui si discute.

Deduce le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per sviamento: l’inclusione dello spazio in questione nell’elenco delle strade comunali ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo; nella specie la stradella manca di servizi pubblici i quali, ex se, costituiscono elementi significativi della destinazione di essa ad uso pubblico; in più il diritto di proprietà privata della stradella scaturisce da un atto pubblico di acquisto di suolo comprensivo dello spazio di cui è causa;

2) violazione degli artt. 40 e 41 L.R. 56/80: non è stato acquisito nel procedimento il previo parere della Commissione Edilizia.

Con atto d’intervento depositato il 27.6.1990 si costituisce in giudizio il sig. Paradiso Donatantonio, il quale assume di essere titolare del diritto di servitù di passaggio sullo spazio stradella derivantegli da atto di acquisto di suolo sul quale ha realizzato il proprio fabbricato.

Eccepisce l’interventore l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica nei suoi confronti, in quanto soggetto controinteressato.

Con ordinanza 5.7.1990 n. 607 il T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare proposta.

Contesta poi il merito del ricorso chiedendone il rigetto.

Con memoria conclusiva parte ricorrente e parte controinteressata puntualizzano le sue difese.

DIRITTO

La questione all’esame investe il titolo di proprietà della stradella denominata Vico Toniolo che parte ricorrente assume privata senza alcun diritto di servitù od altro in favore dell’interventore sig. Paradiso; stradella, invece, secondo l’ente locale, destinata ad uso pubblico.

Orbene la pretesa che si fa valere sulla natura privata della strada lungi dal caratterizzarsi quale questione pregiudiziale -il cui esame può, ex art. 8 L. 1034/71, essere delibato da questo giudice incidenter tantum- costituisce esso stesso l’oggetto principale del giudizio.

Mancando, pertanto, una questione pregiudiziale, la controversia all’esame che investe il diritto soggettivo di proprietà della stradella appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Né può apprezzarsi, sub specie iuris, il doppio titolo di proprietà della stradella vantato da parte ricorrente: l’uno derivante dall’atto pubblico di acquisto della proprietà del suolo comprensivo della stradella, l’altro derivante da sentenza del giudice civile; ciò in quanto il primo, può, in fatto, aver perduto il carattere di proprietà privata per effetto della destinazione dell’area ad uso pubblico (accertamento quest’ultimo che compete all’autorità giudiziaria ordinaria); il secondo ha riguardato, invece, un rapporto tra privati nel quale è rimasta estranea l’amministrazione locale, che legittima il diritto di proprietà pubblica della stradella (res inter alios acta).

Deve, pertanto, dichiararsi l’improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari Sezione ii, dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 13.2.2003 con l’intervento dei Magistrati:

Pietro MOREA Presidente, Est.

Vito MANGIALARDI Componente

Doris DURANTE Componente

Depositata in segreteria il 28 febbraio 2003.

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