TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Sentenza 28 settembre 2001 n. 5607 - Pres. Ravalli, Est. Martino - Del Prete (Avv. A. Castello) c. Ministero dell'Interno (Avv.ra Stato) - (accoglie).
1. Concorso - Allievi agenti di P.S. - Accertamento dei requisiti attitudinali - Costituisce attività tecnico-discrezionale.
1. Concorso - Allievi agenti di P.S. - Accertamento dei requisiti attitudinali - Sindacato da parte del G.A. - Ambito - Verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche - Possibilità.
1. Concorso - Allievi agenti di P.S. - Accertamento dei requisiti attitudinali - Contrasto tra i risultati del test e del colloquio previsto, da un lato, ed il giudizio espresso al termine del corso di formazione della scuola allievi agenti - Prevalenza di quest’ultimo.
1. L’accertamento dei requisiti attitudinali del soggetto aspirante all'arruolamento come allievo agente della Polizia di Stato costituisce attività che è tipica manifestazione di discrezionalità tecnica da parte della Commissione dei selettori, specificamente istituita per la verifica dei candidati sotto il profilo attitudinale.
2. Il giudizio tecnico-discrezionale in cui si concreta l'accertamento dell’idoneità ovvero dell'inidoneità del candidato aspirante all'arruolamento come allievo agente della Polizia di Stato - pur essendo il frutto di un'analisi della personalità del candidato secondo i criteri propri delle scienze psicologiche e psicotecniche - può essere sindacato in sede giurisdizionale, sotto il profilo che il G.A., chiamato ad accertare anche i presupposti di fatto del provvedimento impugnato, può verificare direttamente l'attendibilità delle operazioni tecniche, quantomeno sotto il profilo della loro correttezza relativamente al criterio tecnico seguito e al procedimento applicativo (1).
3. Il giudizio ottenuto da un soggetto al termine del corso di formazione della scuola allievi agenti, essendo stato formulato all'esito di un periodo di formazione e di osservazione in cui l'allievo agente è stato correttamente messo alla prova, è da ritenere prevalente sul giudizio, di natura probabilistica, espresso all'inizio della procedura concorsuale e necessariamente basato su elementi (quali il risultato dei test e di un colloquio) che presentano un maggiore tasso di opinabilità e soggettività rispetto al riscontro, oggettivo e prolungato, delle capacità dell'aspirante all'arruolamento (2).
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(1) Nella parte motiva della sentenza in rassegna si ricorda che per lungo tempo si è sostenuto che il Giudice amministrativo non ha il potere di valutare ex se la correttezza della discrezionalità tecnica, ma può solo verificare la logicità e la rispondenza ai parametri prefissati della motivazione e se il giudizio sia personalizzato e scevro da illogicità intrinseche.
Tale orientamento - come rilevato dallo stesso T.A.R. Puglia - è stato tuttavia recentemente riconsiderato, affermandosi che dall'interpretazione della norma agendi non possano essere escluse le regole tecniche, in quanto esse concorrono proprio a determinare quel comportamento in ordine alla cui razionalità, in ipotesi, sia stato invocato il controllo giurisdizionale (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, ord. 17 aprile 2000, n. 2292, in questa rivista, pag. http://www.giustamm.it/cds1/c6_2000-2292.PDF
V. anche Cons. Stato, Sez. IV, sent. 9 aprile 1999, n. 601, in Cons. Stato, 1999, I, p. 584 ss; in Corr. giur., n. 6, 1999, p. 694 ss; in Giorn. dir. amm., n. 12, 1999, p. 1179 ss con commento di D. DE PRETIS, Discrezionalità tecnica e incisività del controllo giurisdizionale; in Dir. proc. amm., n. 1, 2000, p. 182 ss con commenti di M. DELSIGNORE, Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato, ivi, p. 185 ss e di P. LAZZARA, “Discrezionalità tecnica” e situazioni giuridiche soggettive, ivi, p. 212 ss; in Foro amm., n. 2, 2000, p. 422 ss, con commento di L. PERFETTI, Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, ivi, p. 424 ss.
Ha aggiunto il T.A.R. Puglia in particolare che (con specifico riferimento all’accertamento dei requisiti degli aspiranti allievi agenti di P.S.) il giudizio sui requisiti psico-attitudinali di un soggetto partecipa invero sia dei caratteri delle scienze esatte che di quelli delle scienze umane, caratterizzate cioè da apprezzamenti soggettivamente condizionati e dunque, non neutrali. Siffatta opinabilità è poi accentuata dalla circostanza che un giudizio come quello attitudinale, espresso all'inizio di una procedura concorsuale, non ha carattere strettamente eziologico ma è compiuto su base probabilistica, presentando pertanto un ulteriore margine di incertezza.
Anche in simili ipotesi, è tuttavia possibile valutare il corretto uso degli strumenti di indagine tecnica, fermo restando che, una volta accertata l'adeguatezza del procedimento seguito e dei criteri applicati, il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello effettuato dall'Amministrazione. In sintesi, il giudice è chiamato a verificare se il giudizio tecnico espresso dall’Amministrazione risulti corretto ancorché opinabile.
Sui limiti del sindacato del Giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica v. da ult. in questa rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 5 marzo 2001 n. 1247, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-1247.htm
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 10 aprile 2001 n. 2176, con nota di GUGLIELMO SAPORITO, Consulenze tecniche e discrezionalità, http://www.giustamm.it/articoli/saporito_consulenze.htm
LORENZO IEVA, Valutazioni tecniche e decisioni amministrative, pag. http://www.giustamm.it/articoli/ieva_discrez.htm
(2) Cfr. sul punto T.A.R. Reggio Calabria, 21 giugno 2000, n. 965.
per l'annullamento
del provvedimento in data 4.3.1999 della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali del Dipartimento del a Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, con il quale, in riferimento alla selezione degli aspiranti all'arruolamento di 780 allievi agenti della Polizia di Stato, è stato comunicato alla ricorrente che non è risultata idonea al relativo accertamento delle qualità attitudinali, per il seguente motivo «Carenze nel livello evolutivo, nel controllo emotivo, nelle capacità intellettive, nell'adattabilità» nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
e per l'annullamento
del telegramma in data 5 luglio 2000 notifica il 10 luglio 2000 della Direzione centrale del personale - Serv. sovr.ti iss.ti e agenti - Div. I -sezione stato giuridico, con il quale, in riferirnento al corso di formazione n.153 riguardante l'arruolamento di n.780 allievi agenti della polizia di Stato è stato comunicato alla ricorrente che «al termine del corso è rinviata al luogo di residenza senza prestare la promessa solenne» nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per esami a 780 posti di allievo agente della Polizia di Stato, indetto con bando pubblicato sulla G.U., IV s.s., n.101 del 20.12.96. Dopo avere appreso di essere stata giudicata inidonea all'esito della visita per l'accertamento delle qualità attitudinali, ha proposto il presente ricorso, deducendo, quale unico complesso mezzo di gravame:
I. Eccesso di potere, erronea valutazione psicoattitudinale, contraddittorietà, manifesta illogicità: censura, in particolare, la scarsa valutazione delle capacità intellettive, ed evidenzia la contraddizione consistente nella circostanza di avere viceversa conseguito ottimi voti all'esito del test di livello psico-attitudinale sostenuto nella fase di preselezione. Ritiene poi erroneo, nel merito, il giudizio complessivamente espresso dalla Commissione ed allega in proposito una relazione dello psicologo dirigenti del C.I.M. di Squinzano. Sottolinea infine la superficialità con la quale è stato condotto l'esame, con speciale riferimento al profilo della motivazione a lavoro. L'Amministrazione si è costituita resistendo.
La Sezione ha respinto l'istanza cautelare, on l'ordinanza n. 475/99, successivamente riformata dal Consiglio di Stato (ordinanza n. 2159/99 della IV Sezione).
Con il ricorso iscritto al n. 2918/2000 la ricorrente ha impugnato anche la decisione dell'Amministrazione di rinviare l'assunzione definitiva all'esito dell'esame del merito del ricorso avverso Inclusione dalla procedura concorsuale, deducendo:
1) Eccesso di potere. Violazione dei principi che regolano le procedure concorsuali. Violazione del principio di imparzialità e di uguaglianza. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta: ritiene che, all'esito favorevole del corso di formazione, sarebbe comunque dovuto essere arruolata al pari degli altri partecipanti, si, pure con riserva all'esito del giudizio di merito.
2) Eccesso di potere, violazione dei criteri di logicità e coerenza. Contraddittorietà. Assoluta carenza di motivazione. Violazione art. 97 Cost., 2 e 3 L. n. 241/90: il mancato arruolamento richiedeva l'esternazione di una congrua motivazione.
La Sezione ha accordato la tutela cautelare con l'ordinanza n. 2220 del 2000, successivamente riformata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 897/2001 della IV Sezione.
I ricorsi, infine, sono stati trattenuti per la decisione alla pubblica udienza del 4.7.2001.
2. In via preliminare, occorre procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
3. Il ricorso n. 969/99 è poi fondato e merita accoglimento.
3.a. In linea generale, va ricordato come l’accertamento dei requisiti attitudinali del soggetto aspirante all'arruolamento come allievo agente della Polizia di Stato costituisca attività che è tipica manifestazione di discrezionalità tecnica da parte della Commissione dei selettori, specificamente istituita per la verifica dei candidati sotto il profilo attitudinale; pertanto, il giudizio in cui si concreta l'accertamento di tale idoneità ovvero dell'inidoneità del candidato è il frutto di un'analisi della personalità del candidato secondo i criteri propri delle scienze psicologiche e psicotecniche, in relazione alle categorie previamente fissate e individuate quali parametri di giudizio per l'accertamento dei requisiti minimi. Per lungo tempo si è sostenuto che il giudice noi abbia il potere di valutare ex se la correttezza nel merito di una siffatta elaborazione di carattere tecnico-scientifico, ma possa solo verificarne la logicità e la rispondenza ai parametri prefissati, nonché la necessità che il giudizio sia personalizzato e scevro da illogicità-intrinseche.
L'argomento è stato però recentemente riconsiderato, affermandosi che dall'interpretazione della norma agendi non possano essere escluse le regole tecniche, in quanto esse concorrono proprio a determinare quel comportamento in ordine alla cui razionalità, in ipotesi, sia stato invocato il controllo giurisdizionale (C.S., IV, n. 2292 del 17 4.2000).
Il giudice amministrativo, in quanto chiamato ad accertare anche i presupposti di fatto del provvedimento impugnato, può dunque verificare direttamente l'attendibilità delle operazioni tecniche, quantomeno sotto il profilo della loro correttezza relativamente al criterio tecnico seguito e al procedimento applicativo (C.S., IV, n. 601 dei 9.4.1999).
Il giudizio sui requisiti psico-attitudinali di un soggetto partecipa invero sia dei caratteri delle scienze esatte che di quelli delle scienze umane, caratterizzate cioè da apprezzamenti soggettivamente condizionati e dunque, non neutrali. Siffatta opinabilità è poi accentuata dalla circostanza che un giudizio come quello attitudinale, espresso all'inizio di una procedura concorsuale, non ha carattere strettamente eziologico ma è compiuto su base probabilistica, presentando pertanto un ulteriore margine di incertezza.
Anche in simili ipotesi, è tuttavia possibile valutare il corretto uso degli strumenti di indagine tecnica, fermo restando che, una volta accertata l'adeguatezza del procedimento seguito e dei criteri applicati, il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello effettuato dall'Amministrazione. In sintesi, il giudice è chiamato a verificare se il giudizio tecnico espresso dall’Amministrazione risulti corretto ancorché opinabile.
Nella fattispecie, la ricorrente ha censurato, nel merito, la valutazione erronea, o comunque non attendibile, dei propri requisiti attitudinali. A tal fine ha allegato la certificazione del dirigente psicologo del Centro di igiene mentale di Squinzano.
Tale certificazione, a parere del Collegio, non è in grado di sostituirsi agli accertamenti svolti dagli organi tecnici dell'Amministrazione, riferiti a parametri di funzionalità attitudinale specifica a l'esercizio delle particolari mansioni richieste e che non può dunque essere vagliata secondo i comuni criteri sanitari, concernenti la personalità in generale, il comportamento e l'inserimento nella vita di relazione. In atre parole, una simile certificazione, in quanto esprime solo un diverso apprezzamento degli aspetti generali della personalità del candidato, non è sufficiente a supportare un'ipotesi di giudizio scorretto, ancorchè opinabile, in relazione all'eventuale inadeguatezza del metodo di acquisizione dei dati e della relativa elaborazione operata dagli organi dell'Amministrazione.
Nella fattispecie è tuttavia accaduto che altri organi tecnici della medesima Amministrazione, abbiano espresso un giudizio opposto rispetto a quello della Commissione di selezione, e cioè di idoneità al servizio di polizia, con la positiva valutazione della personalità della ricorrente e dei requisiti attitudinali delle medesima alla stregua degli stessi parametri considerati in sede di selezione, e, presumibilmente, delle stesse regole tecnico-scientifiche.
La Del Prete ha infatti ottenute, al termine del corso di formazione al quale è stata ammessa con riserva, una buona affermazione, conseguendo il punteggio complessivo di 76,1/.00. La migliore votazione, quale risulta dalla scheda di valutazione personale elaborata dalla scuola allievi agenti di Vicenza, è stato anzi dalla ricorrente ottenuta proprio nel giudizio di idoneità al servizio di polizia.
Tale apprezzamento, formulato all'esito di un periodo di formazione e di osservazione in cui l'allievo agente è stato correttamente messo alla prova, è sicuramente prevalente sul giudizio, di natura probabilistica, espresso all'inizio della procedura concorsuale e necessariamente basato su elementi (quali il risultato dei test e di un colloquio) che presentano un maggiore tasso di opinabilità e soggettività rispetto al riscontro, oggettivo e prolungato, delle capacità dell'aspirante all'arruolamento (cfr. sul punto T.a.r. Reggio Calabria, n.965 del 21.6.2000).
In tale situazione, non solo risultano confermate le contraddizioni e le superficialità censurate dalla Del Prete, con particolare riferimento alla valutazione del livello intellettivo e del livello evolutivo, ma, sul piano sostanziale, non possono essere considerate attendibili le risultanze dei primigeni accertamenti, superati dall'acquisizione di ulteriori e più sicuri elementi di valutazione della personalità e delle attitudini della ricorrente da parte della stessa Amministrazione resistente.
Il ricorso n. 919/99 deve pertanto essere accolto. L'illegittimità del provvedimento di esclusione travolge, con effetto caducante, tutti gli atti conseguenziali della procedura concorsuale, ed in particolare il diniego di arruolamento della ricorrente che ha superato, e in esito favorevole, il corso di formazione previsto dal bando di concorso.
Il ricorso n. 2918/2000, per conseguenza, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di entrambi i giudizi, infine, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I di Lecce, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti e di cui in premessa:
a) accoglie il ricorso n. 969/99 e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
b) dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 2918/2000.
Compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 4.7.2001.
Aldo Ravalli - Presidente
Silvia Martino - Estensore
Depositata il 28 settembre 2001.