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n. 3-2003 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Sentenza 6 marzo 2003 n. 707Pres. Ravalli, Est. Russo – Rimola e Campa n.q. di esercenti la patria potestà (Avv.ti Leo e Greco) c. Ministero degli Interni ed altro (Avv. Stato Marzo) - (respinge).

1. Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure a tutela dell’ordine pubblico - Divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accedere ai luoghi - Ex art. 6 L. n. 401/1989 e s.m.i.- Natura cautelare - presupposti - Comportamenti posti in essere in occasione di una manifestazione sportiva - Sufficienza.

2. Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure a tutela dell’ordine pubblico - Divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accedere ai luoghi - Ex art. 6 L. n. 401/1989 e s.m.i.- Presupposti - Sussistenza di reati - Non occorre - Situazioni di allarme, tumulto o pericolo - Sufficienza.

3. Misure di prevenzione e di sicurezza - Misure a tutela dell’ordine pubblico - Divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accedere ai luoghi - Ex art. 6 L. n. 401/1989 e s.m.i.- Per un periodo triennale - Nel caso di fatti di una certa gravità - Legittimità.

1. Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche che può essere imposto dal Questore, ai sensi dell’art. 6 legge n. 401 del 1989 e successive modifiche, nei confronti delle persone denunciate o condannate per avere preso parte attiva a episodi di violenza durante manifestazioni sportive, ha natura cautelare e per la adozione del relativo provvedimento è sufficiente che il comportamento sanzionato sia stato posto in essere non solo "nel corso" della manifestazione sportiva, bensì anche "in occasione ovvero a causa della stessa".

2. L’art. 6 legge n. 401 del 1989 e successive modifiche non è volto alla prevenzione di specifici reati (es. minacce, lesioni, danneggiamento, resistenza etc.), per i quali i soggetti rispondono eventualmente in aggiunta, ma è destinato a contrastare e punire le semplici condotte che comportano situazioni di tumulto, di allarme e di pericolo, anche a livello di semplice incitamento; la pericolosità del soggetto, in sede di applicazione da parte del Questore delle misure di prevenzione, non è necessariamente collegato alla colpevolezza per un reato, ma si ricava da concrete manifestazioni di violenza.

3. E’ legittimo il provvedimento con il quale un Questore impone ad un soggetto che ha preso parte attiva ad episodi di violenza e ha tenuto atteggiamenti che hanno determinato turbative all’ordine pubblico il divieto di accedere a tutte le competizioni sportive aventi luogo presso lo stadio comunale (nella specie, di Brindisi) e in quelli ove è impegnata la squadra nonché nei luoghi adiacenti all’impianto sportivo, interessati alla sosta, transito o trasporto di coloro che assistono o partecipano alle competizioni medesime, per la durata tre anni, in quanto l’art. 6, comma 5 della L. n. 401 del 1969 è stato modificato da d.l. 20.8.2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. 377 del 201.10.2001 e, con queste ultime disposizioni,  la durata del divieto è stata aumentata ad un massimo di tre anni (nella specie la misura irrogata è stata ritenuta – oltre che è perfettamente conforme alle prescrizioni della norma – anche proporzionata in relazione alla partecipazione attiva ai fatti addebitati ed alla condotta tenuta: agire in gruppo, munito di bastone, in parziale travisamento) (1).

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(1) V. in precedenza in questa Rivista T.A.R. Veneto, Sez. III, sent. 10 gennaio 2003 n. 202, in questa Rivista n. 1-2003, secondo cui, in particolare, "il provvedimento amministrativo con cui il Questore irroga, per motivi di ordine pubblico, una sanzione nella misura massima, deve essere opportunamente motivato in relazione al principio di gradualità della sanzione (presente tanto nel codice penale quanto nella disciplina generale e di settore che regolano l’illecito amministrativo)".

 

 

(omissis)

Per l’annullamento

del decreto n. 526 del 2.1.2003; dell’ordinanza n. 5608 del 14.12.2002;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

(omissis)

FATTO

Il minore Rimola Gianluca, in occasione dell’incontro di calcio Brindisi-Foggia disputatosi presso lo stadio comunale di Brindisi in data 17.11.2002, ha preso parte (attiva) ad episodi di violenza e ha tenuto atteggiamenti che contribuivano a determinare turbative all’ordine pubblico.

In particolare, in data 27.11.2002, gli è stato comunicato inizio di avvio del procedimento per l’irrogazione della sanzione del divieto di accesso nei luoghi di manifestazioni sportive, ai sensi della legge n. 401 del 1989.

Con il primo provvedimento impugnato, n. 5608 del 12.12.2002 il Questore di Brindisi, ha disposto nei confronti del Rimola Gianluca il divieto di accedere a tutte le competizioni sportive aventi luogo presso lo stadio comunale di Brindisi e in quelli ove è impegnata la squadra del Brindisi calcio nonché nei luoghi adiacenti all’impianto sportivo, interessati alla sosta, transito o trasporto di coloro che assistono o partecipano alle competizioni medesime, per la durata di anni tre a decorrere dalla data di notifica.

Con successivo provvedimento n. 526 del 2.1.2003, il Questore ha rigettato l’istanza di revoca del precedente provvedimento.

Nel ricorso, è stato sostenuto che i provvedimenti sono illegittimi per: eccesso di potere e falsità del presupposto; violazione del principio di legalità e proporzionalità della sanzione e dell’azione amministrativa; carenza assoluta di motivazione; violazione per falsa applicazione art. 7 legge 241 del 1990 e art. 6, comma 2 bis, legge n. 401 del 1989 nel testo modificato dalla legge n. 337 del 2001.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso che nella Camera di Consiglio del 5.3.2003 è stato ritenuto per la decisione in forma semplificata.

DIRITTO

Considerato che la normativa in materia (art. 6 legge n. 401 del 1989 e successive modifiche) dispone (primo comma) che nei confronti delle persone denunciate o condannate per avere preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di chi partecipa o assiste alle competizioni medesime; lo stesso articolo (secondo comma) prevede che ai destinatari del divieto il Questore può prescrivere di comparire personalmente in un ufficio o comando di polizia, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di accesso;

Considerato che nelle premesse del provvedimento impugnato sono individuati esattamente sia l’episodio di violenza al quale il ricorrente ha preso parte attiva – e cioè la partita del 17.11.2002 – e sia il comportamento – potenziamento pericoloso – tenuto dal medesimo nel piazzale in terra battuta situato di fronte al campo di allenamento dell’impianto sportivo e consistente nell’avanzare, con il capo parzialmente coperto dal cappuccio della felpa, con in mano un bastone in direzione del contingente della Polizia di Stato posto a tutela dei parcheggi degli automezzi dei tifosi, all’interno di un consistente gruppo di persone, aventi il medesimo comportamento (possesso di bastoni) ed atteggiamento:

Considerato, in primo luogo che data la natura cautelare del divieto in questione, è sufficiente che il comportamento sanzionato sia stato posto in essere non solo "nel corso" della manifestazione sportiva bensì anche "in occasione ovvero a causa della stessa";

Considerato, altresì, che la normativa non è volta alla prevenzione di specifici reati, (es. minacce, lesioni, danneggiamento, resistenza etc.) per i quali i soggetti rispondono eventualmente in aggiunta, ma è destinata a contrastare e punire le semplici condotte che comportano situazioni di tumulto, di allarme e di pericolo, anche a livello di semplice incitamento.

Considerato, pertanto, che la pericolosità del soggetto, in sede di applicazione da parte del Questore delle misure di prevenzione, non è necessariamente collegato alla colpevolezza per un reato, ma si ricava da concrete manifestazioni (nella specie se condotta in gruppo attese le logiche irresponsabili e di rinforzo a delinquere che il gruppo di per sé crea;

Considerato, peraltro, che a fronte di precisi elementi, ragionevolmente idonei a sorreggere un giudizio prognostico di pericolosità, il ricorrente non ha escluso, né avrebbe potuto farlo attesi riscontro obiettivi di polizia (documentazione fotografica) di aver partecipato a condotte minacciose e potenzialmente pericolose di gruppo ("di branco").

Considerato che va respinta la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto, in punto di fatto, è stata consentita la partecipazione dell’interessato al procedimento de quo;

Considerato, inoltre, che è destituita di fondamento anche la doglianza concernente la durata del divieto, che è stato comminato per tre anni, in quanto l’art. 6, comma 5 della L. n. 401 del 1969 è stato modificato da d.l. 20.8.2001, n. 336, convertito con modificazioni nella L. 377 del 201.10.2001 che ne ha aumentato la durata ad un massimo di tre anni e in quanto, nel caso di specie, la misura irrogata è – oltre che è perfettamente conforme alle prescrizioni della norma – anche proporzionata in relazione alla partecipazione attivata ai fatti addebitati, ed alla condotta tenuta (agire in gruppo, munito di bastone, in parziale travisamento).

Considerato, infine, che non è contestabile che il gruppo di cui il ricorrente ha fatto parte si era reso protagonista di episodi di violenza (lancio a più riprese di corpi contendenti all’indirizzo di un contingente della Polizia di Stato posto a tutela degli automezzi dei tifosi ospiti);

Considerato che il provvedimento, pertanto, va esente da censure e il ricorso va, di conseguenza, respinto;

Considerato che le spese di giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti, anche se si ritiene equo liquidarle in misura ridotta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sez. I, di Lecce, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 1000.00 a favore dell’Amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 5.3.2003.

Presidente Aldo Ravalli

Estensore Maria Ada Russo

Depositata il 6 marzo 2003.

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