TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 29 giugno 2002 n. 3020 - Pres. Cavallari, Est. Costantini - Russo (Avv. Bacile Pantaleo) c. Azienda U.S.L. LE/2 (Avv. Spro).
Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversie anteriori alla data di entrata in vigore del D. L.vo n. 80/1998 e non proposte entro il 15 settembre 2000 - Disciplina prevista dall’art. 69, c. 7 del D. Lgs. 165/2001 - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Non sussiste - Giurisdizione del Giudice ordinario - Sussiste.
Appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario una controversia in materia di pubblico impiego relativa ad atti adottati prima dell’entrata in vigore del D.L.vo n. 80/1998 o comunque a pretese relative ad un periodo anteriore a quest’ultimo D.L.vo, proposta dopo la data del 15 settembre 2000, atteso che - ai sensi degli artt. 63 e 69 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. successive al 30 giugno 1998, mentre quelle relative a rapporti anteriori a tale data restano attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 (1).
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(1) Alla stregua del principio nella specie è stato dichiarato il difetto di giurisdizione per un ricorso proposto in data 3 giugno 2002 con il quale si chiedevano le differenze retributive ex C.C.N.L. 94/97 maturate dal 18.12.1995 al 22.1.1997.
Nel senso di ritenere invece che l’art. 69, c. 7, ultimo alinea, del D.Lgs. 165 del 2001, il quale prevede la decadenza per le controversie in materia di pubblico impiego non proposte entro il 15 settembre 2000, non costituisce una norma sulla giurisdizione, bensì, introducendo una preclusione assoluta all’esercizio dell’azione, opera sul piano sostanziale quale causa di estinzione del diritto v. da ult. in questa Rivista CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – ordinanza 10 maggio 2002 n. 1752, con nota di G. NAIMO.
Sulla sentenza in rassegna del T.A.R. Puglia-Lecce v. la nota dell’Avv. OTTAVIO CARPARELLI, di seguito riportata.
Il T.A.R. salentino, con la sentenza in rassegna - pronunciata in forma semplificata, ex art.9, l.n. 205/2000 - ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui tutte le vertenze in materia di pubblico impiego relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., anteriori alla data del 30 giugno 1998, ma proposte e/o instaurate dopo la data del 15 settembre 2000, devono ritenersi rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.
I Giudici amministrativi pugliesi, in divergenza con la Sez. V del Consiglio di Stato (ordinanza 10 maggio 2002, n.1752, in questa Rivista Internet, n.6-2002, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_2002-05-10.htm), hanno attribuito rilevanza decisiva agli ambiti temporali stabiliti dagli att. 63 e 69, comma 7, D. Lgs. n.165/ 2001 e, in ogni caso, hanno assegnato, implicitamente e sostanzialmente, all’art.69, comma 7 testé menzionato, la natura di disposizione normativa sulla giurisdizione.
L’Organo giurisdizionale adìto, nella fattispecie sottoposta al Suo sindacato, ha verosimilmente considerato risolutivi per la controversia, e per la conseguente declaratoria di inammissibilità del gravame, due punti di diritto:
1) la sussistenza della giurisdizione costituisce una condizione comunque necessaria per la pronuncia di una decisione nel merito;
2) la decadenza sostanziale dal diritto azionato - ancorché, nella specie, di rango pubblicistico e rilevabile di ufficio - anche se preliminare, è pur sempre una questione di merito.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della nota 17.5.2002 della USL LE/2 con cui il Capo Area Gestione Personale e il D.G. hanno denegato le differenze retributive e gli interessi maturati per l’attività espletata dal ricorrente, nonché per il riconoscimento del diritto alla liquidazione delle differenze retributive CCNL 94/97 dal 18.12.1995 al 22.1.1997 dovute al ricorrente dalla AUSL LE/2 per l’espletamento dell’attività di psicologo equiparata a quella di psicologo psichiatra in virtù di delib. n. 3326/95 della AUSL LE/2 di Maglie nella misura di Euro 8.399, 02 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AZIENDA USL LE/2
Udito nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2002 il relatore Cons. LUIGI COSTANTINI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Bacile e Spro;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
Violazione di legge. Eccesso di potere.
Accertamento del diritto agli emolumenti medio tempore maturati. Violazione di legge. Eccesso di potere;
Considerato che in virtù degli artt. 63 e 69 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sono devolute al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione successive al 30 giugno 1998, mentre quelle relative a rapporti anteriori a tale data restano attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo solo se proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000;
Che nella specie il ricorrente con ricorso notificato in data 3 giugno 2002 rivendica le differenze retributive ex C.C.N.L. 94/97 maturate dal 18.12.1995 al 22.1.1997;
Che, pertanto, in relazione agli ambiti temporali stabiliti dal predetto D. Lgs. n. 165/2001 la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce
dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2002
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Luigi Costantini - Estensore
Depositata in cancelleria il 29 giugno 2002.