CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 10 maggio 2002 n. 1752 - Pres. f.f. La Medica, Est. Scola - Regione Calabria c. Vetrano.
1. Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversie anteriori alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 80/1998 e non proposte entro il 15 settembre 2000 - Disciplina prevista dall'art. 69, c. 7, ultimo alinea, del D. Lgs. 165/2001 - Preclusione assoluta all'esercizio dell'azione - Sussiste.
2. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Per decreto ingiuntivo - Effetti sostanziali - Si producono a seguito della notificazione del decreto.
1. L'art. 69, comma 7°, ultimo alinea, del D.Lgs. 165 del 2001, il quale prevede la decadenza per le controversie in materia di pubblico impiego non proposte entro il 15 settembre 2000, non costituisce una norma sulla giurisdizione, bensì, introducendo una preclusione assoluta all'esercizio dell'azione, opera sul piano sostanziale quale causa di estinzione del diritto (1).
2. Ai fini della determinazione degli effetti sostanziali della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (ed in particolare, ai fini dell'interruzione della prescrizione) la lite si intende pendente ai sensi dell'art. 643, c. 3, c.p.c., solo a seguito della notificazione del decreto.
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(1) Commento di
GIUSEPPE NAIMO
(Avvocato Regione Calabria)
La disciplina transitoria delle vertenze in materia di pubblico impiego: questione di giurisdizione?
Con la ordinanza in rassegna (non constano precedenti in termini sul punto) il Consiglio di Stato, sia pur con la sommarietà connessa alla fase cautelare, interviene autorevolmente sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione dei termini temporali previsti dall'art. 69 D. Lgs. 165/01.
A differenza sia dei Giudici ordinari sia dei Tribunali Amministrativi che si sono pronunciati sulla questione, il Consiglio di Stato qualifica la decadenza sancita dalla norma come "preclusione assoluta all'esercizio dell'azione", con ambito di operatività della stessa individuato "sul piano sostanziale quale causa di estinzione del diritto", ritenendo (si ricava per implicito) sussistere la propria giurisdizione e riservandosi evidentemente di pronunciare tale decadenza.
Fino ad ora invece i Giudici (sia ordinari che amministrativi) chiamati ad applicare tale norma, hanno invece dichiarato il difetto di giurisdizione (v. ex multis: TAR RC, sent. n. 512/01; Trib. Lamezia Terme, sent. n. 51/02 ; Trib. CS, ord. n. 17/02; Trib. Locri, sent. n. 362/02); i primi hanno ritenuto che non avrebbe avuto senso mantenere l'espressione "a pena di decadenza" nell'art. 69 ove fosse residuata la giurisdizione del G.O. per le vertenze non instaurate davanti al G.A entro il 15 settembre 2000; i secondi, al contrario, hanno ritenuto che qualunque vertenza proposta dopo tale data rientri nella giurisdizione del G.O., il quale valuterà se dichiarare decaduto dal diritto azionato l'interessato.
In dissonanza con l'orientamento degli altri Giudici Ordinari si è posto il Tribunale di Reggio Calabria (sent. n° 303/02), il quale ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'A.G.O. anche per le questioni attinenti alla fase del rapporto precedente al 30.6.1998 e proposte dopo il 15.9.00, ed ha dichiarato la decadenza sostanziale del diritto azionato, decadenza avente rilevanza pubblicistica e conseguentemente rilevabile anche d'ufficio.
Se si considera inoltre che l'art. 69 D. Lgs. 165/01 - nella parte in cui modifica la norma di cui all'art. 45, c. 17, D. Lgs. 80/98 - ad avviso di chi scrive è afflitto da palese vizio per eccesso di delega in forza degli artt. 76 e 77 della Costituzione, ove esso venga interpretato come norma avente carattere innovativo rispetto alla previgente disciplina, ecco che la questione si fa sempre più complessa: probabilmente solo una (o più) pronunce della Corte Costituzionale (già chiamata a pronunciarsi sul punto, e probabilmente presto chiamata a pronunciarsi sull'eccesso di delega) potranno risolvere in via definitiva tale questione.
Nell'attesa, la pronuncia del Consiglio di Stato introduce nuovi profili di riflessione che dovranno essere adeguatamente ponderati ed approfonditi al fine di pervenire ad una soluzione soddisfacente del problema interpretativo sollevato.
V. in argomento in questa Rivista:
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZ. II CIVILE - 21 novembre 2001 n. 1769
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Ordinanza 31 agosto 2001 n. 107 (che ha sollevato q.l.c.), con commento di C. MICELLI.
CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 21 dicembre 2000, n. 1323
TAR PUGLIA, SEZ. I - Sentenza 19 marzo 2000 n. 1631
Omissis
Visto l'appello proposto dalla Regione Calabria contro VETRANO MICHELE
Omissis
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di accolgimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Udito il Cons. Aldo SCOLA e udito, altresì, per la parte appellante l'Avv. Maurelli in sotituzione dell'Avv. Montera;
Considerato che la regola di cui all'art. 69, c. 7, ultimo alinea, del D. Lgs. 165 del 2001, che prevede la decadenza per le controversie ivi previste non proposte entro il 15.9.2000, non costituisce una norma sulla giurisdizione, bensì, introducendo una preclusione assoluta all'esercizio dell'azione, opera sul piano sostanziale quale causa di estinzione del diritto;
Richiamato pertanto il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui, ai fini della determinazione degli effetti sostanziali della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo (es., ai fini dell'interruzione della prescrizione) la lite si intende pendente ai sensi dell'art. 643, c. 3, c.p.c., solo a seguito della notificazione del decreto, nel caso di specie successiva al 15.9.2000, essendo il decreto stesso n° 1533 stato emesso solo il 5.10.2000;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza cautelare(Ricorso n° 2842/02)e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.
Omissis
Depositata il 10 maggio 2002.