TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 6 dicembre 2001 n. 1523 – Pres. Ravalli, Rel. Mangia – Legambiente – Comitato Regionale Pugliese (Avv. Inguscio) c. Comune di Castellaneta (n.c.), Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed altro (Avv.ra Stato) e Nuova Concordia s.r.l. (Avv. Sticchi Damiani).
Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Destinazione per realizzazione di un cambio di golf - Non costituisce cambiamento di uso di aree coltivate - Valutazione di impatto ambientale - Non occorre.
Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario - Trasposizione in s.g. - Proposizione oltre i termini di cui all’art. 21 L. n. 1034/71 - Irricevibilità per tardività - Si produce.
La realizzazione di un campo di golf non costituisce cambiamento di uso di aree coltivate, né esso può essere equiparato a coltivazione agraria intensiva per la quale il D.P.R. 12.4.1996 prevede ai sensi dell’art. 1 – che richiama i progetti riportati nell’All. B – la previa valutazione di impatto ambientale.
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anche se tempestivo quale ricorso amministrativo, diviene irricevibile per tardività una volta che ne sia avvenuta la trasposizione in sede giurisdizionale, ove risulti essere stato presentato oltre il termine di cui all’art. 21 L. n. 1034/71 (1).
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(1) V. in precedenza l'ordinanza dello stesso TAR Puglia-Lecce, Sez. I, 5 luglio 2001 n. 1058, in questa rivista n. 7-8/2001 (con nota critica di commento), secondo cui "la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica comporta che il ricorso debba necessariamente essere assoggettato alla disciplina sia processuale che sostanziale prevista per il ricorso giurisdizionale ed in particolare che sia rispettato il termine di impugnazione dei 60 giorni prescritto per tutti i ricorsi giurisdizionali dall’art. 21 L. 6.12.1971 n. 1034; è pertanto da ritenere irricevibile per tardività il ricorso straordinario allorché sia avvenuta la trasposizione in sede giurisdizionale, ove il ricorso straordinario stesso risulti essere stato presentato oltre il termine di cui al citato art. 21 L. n. 1034/71".
Per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, della delib. Del C.C. di Castellaneta n. 13 del 29.1.2001, pubblicato all’Albo Pretorio del comune dal 16.2.2001 al 3.3.2001; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
NUOVA CONCORDIA SRL
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMB. ARTIS. E STO. - PUGLIA
Udito il relatore Ref. ANTONELLA MANGIA e uditi altresì per le parti l’Avv. In guscio, l’Avv dello Stato Lambertini e l’Avv. Sticchi Damiani;
Considerato che con atto notificato al Comune di Castellaneta in data 30 giugno 2001 l’Associazione Legambiente – Comitato Regionale Pugliese ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29 gennaio 2001 avente ad oggetto l’approvazione di variante urbanistica per la realizzazione di campo di golf;
Considerato che con opposizione notificata alla ricorrente il 3 agosto 2001, la ditta controinteressata Nuova Concordia s.r.l. ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale della controversia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 10 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
Rilevato che la variante urbanistica impugnata consente la realizzazione di un campo da golf "in ampliamento" a quello già approvato con deliberazione n. 79/98;
Considerato che la ricorrente prospetta che la collocazione del campo di golf su un’area caratterizzata da macchia mediterranea e dalla pineta dell’arco ionico comporterebbe danno all’ambiente;
Considerato che la realizzazione di un campo di golf non costituisce cambiamento di uso di aree coltivate, né esso può essere equiparato a coltivazione agraria intensiva per la quale il D.P.R. 12.4.1996 prevede ai sensi dell’art. 1 – che richiama i progetti riportati nell’All. B – la previa valutazione di impatto ambientale;
Considerato altresì alla luce di quanto già espresso da questo Tribunale con l’ordinanza n. 1058 del 4.7.2001, che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, anche se tempestivo quale ricorso amministrativo, diviene irricevibile per tardività una volta che ne sia avvenuta la trasposizione in sede giurisdizionale, ove risulti essere stato presentato oltre il termine di cui all’art. 21 L. n. 1034/71;
Considerato che tale soluzione appare rispettosa sia dei principi dell’ordinamento che assoggetta a regole diverse e proprie procedimenti amministrativi e processo avanti ai giudici, sia della volontà dei soggetti ad una scelta fra strumenti di difesa che l’ordinamento definisce alternativi, e non già sistema per superare la tardività di uno di essi;
Considerato ancora che in materia di trasposizione del ricorso straordinario l’art. 10 del D.P.R. 1199 del 1971 sancisce che il giudizio segue in sede giurisdizionale le norme del Titolo III del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
Rilevato che l’art. 36 del cit. Titolo III riguarda proprio il termine per ricorrere, fissato in 60 giorni, che pertanto, è l’unico fissato in ogni caso dalla legge per il ricorso giurisdizionale;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;
P.Q.M.
Respinge (Ricorso numero 3311/2001) la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
LECCE, lì 05 dicembre 2001
Aldo RAVALLI – Presidente
Antonella MANGIA – Estensore
Depositata il 6 dicembre 2001.