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TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Decreto presidenziale 28 aprile 2001 n. 719Pres. Ravalli - Sodero c. Commissione Elettorale Circondariale – Sotto commissione di Tricase.

Elezioni - Presentazione delle liste - Esclusione di una lista - Perché il certificato elettorale dei sottoscrittori è stato prodotto per fax e non in originale - Illegittimità - Riammissione della lista esclusa - Va disposta in via cautelare.

Appare illegittima la esclusione di una lista dei candidati motivata con riferimento al fatto che il certificato di iscrizione alle liste elettorali di uno dei sottoscrittori è stato prodotto non in originale ma a mezzo fax, atteso che - da un lato - la normativa generale di cui all’art. 7 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, che consente la presentazione di documenti alla P.A. mediante fax, non incontra eccezioni né sul piano letterale né sul piano della ragionevolezza per la documentazione richiesta per l’esercizio del diritto di elettorato passivo e che - in ogni caso - la presentazione di copia fax costituisce, al più, mera irregolarità sanabile con la tempestiva produzione del documento in originale (1).

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(1) Cfr. in senso conforme T.A.R. Toscana, II Sez., 25 novembre 1994 n. 370, in Foro it. 1995,III, 156, con nota di CORTIGIANI ed in Foro amm. 1995, 143, secondo cui «il deposito, all'atto di presentazione di una lista per la competizione elettorale, di semplice copia trasmessa via fax del certificato elettorale di un candidato costituisce mera irregolarità formale, sanabile, ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, con la successiva tempestiva produzione dell'originale».

Col decreto presidenziale in rassegna invece è stato espressamente disatteso il parere del Consiglio di Stato, Sezione I n. 1232 del 13.12.2000, il quale - è stato osservato - "peraltro in chiusura appare prospettare una diversa soluzione, tanto più che lo stesso non è seguito in sede giurisdizionale in un punto più arduo (pag. 5 del parere I capoverso) ove si riafferma che l’onere di presentazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori è prescritto a pena di decadenza"

In proposito, come ricordato dal decreto presidenziale in rassegna, il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 12 aprile 2001 n. 2297, in www.giustamm.it, n. 4/2001, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-2297.htm ) ha ritenuto che ai fini del rispetto del termine di decadenza non hanno rilevanza "brevi ritardi" non dipendenti da cause imputabili ai sottoscrittori.

 

 

IL PRESIDENTE

Ha emanato il seguente

DECRETO

Ex art. 3 co. 2 L. 21 luglio 2000 n. 205;

Visto il ricorso elettorale n. 1487/2001 proposta da Sodero Cosimo Fernando C/ Commissione Elettorale Circondariale – Sotto commissione di Tricase

Per l’annullamento

Del provvedimento 19.04.2001 n. 186 della sotto commissione elettorale di Tricase con il quale è stata comunicata la esclusione del ricorrente dall’elenco dei candidati della lista "Verdi" a consigliere comunale del Comune di Tricase, nonché il presupposto verbale della stessa Sottocommissione n. 114 del 14.04.2001.

Vista la richiesta di decreto presidenziale cautelare d’urgenza contestuale al ricorso;

Considerato che la esclusione della lista dei candidati del ricorrente è motivata con il fatto che il certificato di iscrizione alle liste elettorali è stato prodotto "non in originale ma a mezzo fax";

Considerato che il principio di certezza che deve sussistere per gli atti del procedimento elettorale pare nel caso assicurato atteso che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali presentato in copia fax del 13.04.20001 è di sicura provenienza del Comune, come dimostra la scritta che identifica l’ufficio che trasmette (servizi demografici Iesolo, seguita dal numero telefonico, giorno ed ora);

Considerato che la copia fax, depositata alla Sottocommissione elettorale il 17.4.2001, corrisponde all’originale rilasciato il 6.4.2001, pervenuto per posta in ritardo;

Considerato che la normativa generale di cui all’art. 7 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, che consente la presentazione di documenti alla P.A. mediante fax, non incontra eccezioni né sul piano letterale né sul piano della ragionevolezza per la documentazione richiesta per l’esercizio del diritto di elettorato passivo, atteso piuttosto che il prevalente valore a tutela dei diritti politici del cittadino orienta il giudice a seguire il criterio di giudizio che ne faciliti l’esercizio;

Considerato inoltre, che la presentazione di copia fax è al più mera irregolarità sanabile con la tempestiva produzione (come avvenuto nel caso) del documento in originale, secondo condivisibili principi già espressi (vedi T.A.R. Toscana II Sez. 25.11.1994 n. 370) in identica fattispecie caratterizzata non da omessa prova del requisito, ma solo di sua irregolarità formale e come tale sanabile per un principio corrispondente a quello indiscusso del favor voti su versante dell’elettorato attivo;

Considerato che la dichiarazione ex lege n. 15 del 1968 circa la iscrizione nelle liste elettorali depositata dall’interessato il 14.4.2001 ben può riguardare (e valere nel caso a tal fine) anche in fatto che la copia di un atto conservato da una P.A. sia conforme all’originale (art. 19 D.P.R. 28.12.2000 n. 145);

Considerato per quanto sopra che non appare abbia sicura base giuridica il parere del Consiglio di Stato, Sezione I n. 1232 del 13.12.2000, richiamato a sostegno della impugnata esclusione, che peraltro in chiusura appare prospettare una diversa evoluzione, tanto più che lo stesso non è seguito in sede giurisdizionale in un punto più arduo (pag. 5 del parere I capoverso) ove si riafferma che l’onere di presentazione dei certificati elettorali dei sottoscrittori è prescritto a pena di decadenza, atteso che è stato ritenuto che ai fini del rispetto del termine di decadenza non hanno rilevanza "brevi ritardi" non dipendenti da cause imputabili ai sottoscrittori (Cons. Stato, Sez. V, 12.4.2001 n. 2297).

P.Q.M.

a) accoglie l’istanza di provvedimento cautelare presidenziale ex art. 3 co. 2 L. n. 205/2000 e per l’effetto ammette il ricorrente quale candidato della lista "Verdi" a consigliere comunale del Comune di Tricase;

b) dispone per l’urgenza l’abbreviazione di ogni termine e fissa la Camera di Consiglio del il 10 maggio p.v. per l’esame della domanda cautelare.

AV V E R T E

Le parti che alla predetta Camera di Consiglio il ricorso potrebbe essere immediatamente deciso nel merito ai sensi dell’art. 9 2° co. L. 21 luglio 2000 n. 205.

Manda alla Segreteria per l’immediata comunicazione del presente decreto e dispone che il ricorrente possa notificare il ricorso mediante telefax a norma dell’art. 12 L. n. 205/2000.

Ordina che la notificazione del ricorso avvenga entro il 2 maggio p.v.

Lecce, 28 aprile 2001

Il Presidente

Aldo Ravalli

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