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Giurisprudenza
n. 1-2003 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II - Sentenza 20 gennaio 2003 n. 198 - Pres. Cavallari, Est. Mastrantuono - Brescia (in proprio ex art. 86 c.p.c.) c. Comune di Fasano (Avv. Carparelli) - (dichiara inammissibile il ricorso, affermando la giurisdizione dell’A.G.O.).

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Segretari comunali e provinciali - Provvedimento di nomina - Controversie - Giurisdizione dell’A.G.O.

Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.L.vo n. 165/2001, la cognizione di una controversia riguardante la nomina di un segretario comunale spetta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, atteso che, da un lato, ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, il segretario comunale è dipendente dell’Agenzia Autonoma per la Gestione del relativo Albo, mentre è in rapporto organico con il Comune dove è assegnato e che, dall'altro, il provvedimento con il quale viene nominato costituisce un provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale (1).

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(1) V. tuttavia in senso opposto Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2001 n. 2492, in questa Rivista n. 5-2001, secondo cui "rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo una controversia riguardante un provvedimento di non conferma del segretario comunale e di nomina del nuovo, atteso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte in cui la p.a. debba seguire una particolare procedura ad evidenza pubblica per la scelta di un soggetto con cui stipulare un contratto di diritto privato; in ordine a tale controversia, in ogni caso, non è applicabile l’art. 68, 1° comma, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, atteso che la controversia stessa riguarda il tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti non già dipendenti della p.a.".

Nello stesso senso v. invece  Trib. di S. Maria Capua Vetere, Sez. lav., ordinanza 14 dicembre 2000, ivi n. 1-2001, secondo cui "rientrano nella giurisdizione dell'A.G.O. le controversie in materia di nomina e revoca dei segretari comunali, atteso che l'art. 68, comma 1, del D. L.vo n. 29/93, come modificato dall'art. 29 del D.L.vo n. 80/98, devolve 'al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni' e tra queste include le controversie concernenti 'il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali', nell'ambito delle quali sono omologabili le questioni riguardanti la nomina e la revoca dei segretari comunali"; v. anche T.A.R. Lombardia-Brescia, 1 giugno 1999 n. 497, ivi n. 6-1999, secondo cui "ai sensi dell'art. 45, comma 17, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, deve ritenersi che appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario una controversia riguardante un provvedimento di non conferma di un segretario comunale adottato dopo il 30 giugno 1998" e Trib. di Potenza, sez. civ., ordinanza 20 gennaio 2000 n. 1803, ivi n. 1-2000, secondo cui "rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la nomina e la revoca di segretari comunali e provinciali, atteso che l’art. 68, 1° co., d.lgs. 29/1993 prevede la devoluzione a tale giudice delle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti; d’altra parte, a norma dell’art. 4, 2° co., d.lgs. 29/1993, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi intesi a delineare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i quali soltanto hanno natura amministrativa. La residuale giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego privatizzato (ormai limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione) ha quindi carattere eccezionale: al di fuori dell’espressa conservazione al giudice amministrativo, si dà la generale giurisdizione del giudice ordinario, il quale, ove vengano in questione atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, li disapplica se illegittimi".

Sul rapporto di dipendenza del segretario comunale dall’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, v. T.A.R. Piemonte, Sez. I, 11 marzo 1999, n. 41, in questa Rivista n. 3-1999, secondo cui "l’insieme delle norme che disciplinano lo stato giuridico del segretario comunale vanno interpretate nel senso di escludere che il segretario comunale sia considerato un impiegato dello Stato al servizio del Comune, bensì nel senso di ritenerlo un impiegato del Comune direttamente amministrato da organi dello Stato. Il Segretario si trova cioè in un rapporto di impiego con l’ente locale, pur essendo il suo status sottratto alla potestà regolamentare dell’ente locale medesimo, in quanto regolato direttamente dal legislatore allo scopo di garantirne l’indipendenza".

 

 

Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

- dell’atto a firma del Sindaco di Fasano n. 1 del 25.9.2002 concernente la nomina di Cheti Narracci alla Segreteria Generale di classe 1 B dl Comune di Fasano e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra i quali l’atto di individuazione n. 33576 del 19.9.2002 e le norme regolamentari del D.P.R. 4.12.1997 n. 465;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di

COMUNE DI FASANO

Udito nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2003 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi altresì gli Avv.ti Adriano Tolomeo, in sostituzione del ricorrente che si difende ai sensi dell’art. 86 CPC, e Ottavio Carparelli.

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Illegittimità per violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per carenza o assoluta insufficienza della motivazione;

Considerato che:

- ai sensi dell’art. 97, comma 1. D.Lg.vo n. 267/2000 il Segretario Comunale è dipendente dell’Agenzia Autonoma per la Gestione del relativo Albo, mentre è in rapporto organico con il Comune dove è assegnato;

- la nomina di un Segretario Comunale presso un Comune costituisce "conferimento di incarico dirigenziale";

- pertanto, ai sensi dell’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001, la cognizione della controversia in esame spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe per DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

Spese COMPENSATE.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2003.

Dott. Antonio Cavallai – Presidente

Dott. Pasquale Mastrantuono – Estensore

Depositata il 20 gennaio 2003.

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