TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I - Sentenza 24 gennaio 2003 n. 92 - Pres. Giallombardo, Est. Maisano - Mangione (Avv. Sigillò) c. Comune di Palermo (Avv. Amoroso), Giallombardo (Avv. Dipietro), Polese, Cerniglia Raitano e Santoro (n.c.) - (dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.).
Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversie riguardanti concorsi interni e/o procedure selettive interne - Nel caso di impugnativa di atti aventi funzione di disciplina delle modalità di progressione dei dipendenti - Giurisdizione del giudice amministrativo - Non sussiste - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.
Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario, ai sensi dell’art.68 D. L.gs. 29/1993, come novellato dal D. Lgs. 80/1998, una controversia riguardante un concorso interno e/o una procedura selettiva interna a posti di assistente sociale, atteso che i concorsi interni non possono essere assimilati alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente, per le controversie riguardanti tali procedure, non può ritenersi operante l’eccezione alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 68 D. Lgs. 29/1993, come novellato dal D. Lgs. n. 80/1998.; e ciò tanto più quando, nella controversia, vengano in rilievo atti amministrativi attinenti alla regolamentazione ed indizione di procedure selettive interne, aventi l’esclusiva funzione di disciplinare le modalità di progressione di carriera di dipendenti dell’amministrazione (1) (2).
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(1) Cfr. T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. I, ordinanza 23 novembre 2000 n. 1922
(2) Cfr. Cass.civ., SS.UU., sentenza 11 giugno 2001 n. 7859
V. sempre in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 18 settembre 2002 n. 4746 (ed ivi ult. riferimenti)
TAR VENETO, SEZ. III - Sentenza 3 settembre 2001 n. 2509
TRIBUNALE DI LUCCA – Sentenza 5 marzo 2002 n. 210
Commento di
OTTAVIO CARPARELLI
(Avvocato)
Il T.A.R. della Sicilia - Palermo, con la sentenza che si annota - pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art.9 della legge n.205/2000 - ha emesso declaratoria di insussistenza della propria giurisdizione, in relazione all’impugnativa proposta da una dipendente del Comune di Palermo, avverso, tra l’altro, una determinazione dirigenziale di indizione di procedura selettiva interna a 32 posti di assistente sociale coordinatore nello stesso ente locale.
Secondo la pronuncia in rassegna - e secondo il confermato precedente indirizzo della medesima Autorità giudiziaria adìta - un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto l’impugnativa di provvedimenti amministrativi afferenti i così detti “concorsi interni”, deve essere sottratto al G.A., per essere portato alla cognizione del G.O., fornito di giurisdizione ai sensi dell’art.68 D.Lgs. 29/1993, come novellato dal D.Lgs. 80/1998.
E ciò sul rilievo che i menzionati “concorsi interni”, secondo il pensiero del T.A.R. isolano, non possono essere assimilati alle “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle PP.AA.”, soltanto per le quali opera l’eccezione alla giurisdizione del Giudice Ordinario, disciplinata dall’art.68, D. Lgs. 29/1993, come novellato dal D.Lgs. 80/1998.
I Giudici amministrativi, hanno, evidentemente e ragionevolmente, considerato un’eccezione alla regola (secondo cui, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.29/1993, come novellato dal n.80/1998, sono attribuite al G.O. tutte le controversie in materia di pubblico impiego), quella prevista dall’art.68 d.lgs. n.29/1993, come novellato dal n.80/1998, alla cui stregua l’unica fattispecie in cui permane la giurisdizione del G.A. è costituita dalle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pp.aa.
Il T.A.R. Palermo, da ultimo, al fine di corroborare il proprio avviso sulla sussistenza, nella fattispecie sindacata, della giurisdizione in favore del G.O., ha puntualizzato, tra l’altro, che, nel caso esaminato, venivano in rilievo atti amministrativi afferenti la regolamentazione ed indizione di procedure selettive interne, aventi la funzione, in via esclusiva, di disciplinare le modalità di progressione in carriera dei dipendenti dell’amministrazione.
(omissis)
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 328 13 agosto 2002; del regolamento comunale dei concorsi, approvato con delibera della giunta comunale 737 del 23.11.2000 limitatamente all'articolo 3 comma 2 e del relativo allegato 1, che disciplina i criteri di prima applicazione dell'istituto della progressione verticale, nella parte in cui prevede che per il diploma di A.S. venga attribuito un punteggio uguale per tutti; della determinazione dirigenziale numero 528 del 30. 10.2001, di indizione della procedura selettiva interna a 32 posti di A.S. coordinatore e di approvazione del relativo bando, relativamente alla parte in cui rinvia al regolamento dei concorsi, per la valutazione del titolo di studio; ed ancora della determinazione dirigenziale n. 103 del 21.5.2002; della comunicazione n. 6802 del 18.7.2002.
(omissis)
FATTO
Con ricorso notificato il 3.10.2002, e depositato il successivo 2.11, il ricorrente ha impugnato: la determinazione dirigenziale n. 328 13 agosto 2002; il regolamento comunale dei concorsi, approvato con delibera della giunta comunale 737 del 23.11.2000, limitatamente all'articolo 3 comma 2 ed al relativo allegato 1, che disciplina i criteri di prima applicazione dell'istituto della progressione verticale, nella parte in cui prevede che per il diploma di A.S. venga attribuito un punteggio uguale per tutti; la determinazione dirigenziale numero 528 del 30.10.2001, di indizione della procedura selettiva interna a 32 posti di A.S. coordinatore e di approvazione del relativo bando, relativamente alla parte in cui rinvia al regolamento dei concorsi, per la valutazione del titolo di studio; ed ancora la determinazione dirigenziale n. 103 del 21.5.2002; la comunicazione n. 6802 del 18.7.2002.
In detto ricorso vengono articolate le censure di: I) violazione di legge - eccesso di potere per illogicità manifesta; II) violazione dell'articolo 3 del regolamento comunale - eccesso di potere per illogicità manifesta; III) violazione della determinazione 528 del 26.10.01.
Si sono costituiti il comune di Palermo e la controinteressata Luigia Giallombardo che, con memorie, hanno replicato alle argomentazioni articolate da parte ricorrente e chiesto che il gravame venga dichiarato inammissibile o comunque infondato.
All'udienza fissata per la trattazione della domanda cautelare il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la sospensione dei provvedimenti impugnati.
DIRITTO
Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art.26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio.
Il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Sul punto questo Tribunale con diverse sentenze (vedi, fra le tante, sentenza del 20.3 5.4 2001 n. 513/01) ha già avuto modo di precisare che i così detti “concorsi interni” non possano essere assimilati “alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, e, conseguentemente, per le controversie riguardanti tali procedure non può ritenersi operante l’eccezione alla giurisdizione del Giudice Ordinario regolata dall’art.68 D.Lgs. 29/1993, come novellato dal D.Lgs. 80/1998 (cfr. anche, in termini, Cass., SS.VV. Civ., n. 7859 dell’11.06.01).
Ciò precisato in termini generali, va ancora puntualizzato che gli atti che vengono in rilievo nella presente controversia, attengono alla regolamentazione ed indizione di procedure selettive interne e svolgono l’esclusiva funzione di disciplinare le modalità di progressione di carriera di dipendenti dell’amministrazione.
Sulla base dei principi affermati nei richiamati precedenti, ritiene il Collegio che il sindacato su detti atti sfugga alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e rientri nell’ambito di competenza del Giudice Ordinario, ai sensi dell’art.68 D. Lgs. 29/1993, come novellato dal D. Lgs. 80/1998.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2002, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Cosimo Di Paola - Consigliere
- Nicola Maisano - Referendario Estensore
Angelo Pirrone, Segretario.
Depositata in Segreteria il 24.01.2003.