CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 settembre 2002 n. 4746 - Pres. Quaranta, Est. Farina - Gulli (Avv.ti Panuccio e Aguglia) c. Lo Presti (Avv. Infantino), Madaffari (Avv. Battaglia), Azienda Ospedaliera "Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria (Avv. Gangemi) - (annulla T.A.R. Calabria, Sezione di Reggio Calabria, 11 maggio 2000, n. 673).
Giurisdizione e competenza - Concorso - Procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali - Controversie in materia - Giurisdizione del Giudice del lavoro - Sussiste - Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora v. l'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), la cognizione delle controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti; se questi ultimi sono rilevanti e, nel contempo, illegittimi, il giudice ordinario li disapplica (1).
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(1) V. il commento di L. OLIVERI, di seguito riportato.
Alla stregua del principio nella specie la Sez. V ha ritenuto che la procedura in questione (si trattava del conferimento dell'incarico quinquennale, nel ruolo sanitario - profilo professionale: medici, posizione funzionale: dirigente di secondo livello - presso l'azienda ospedaliera) era da considerare un concorso interno e che, pertanto, la relativa controversia rientrava nella giurisdizione dell'A.G.O.
Per l'art. 15, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo all'epoca vigente (è stato sostituito con l'art. 13 del d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229), l'attribuzione dell'incarico, di competenza del direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, era disposta "sulla base di un parere di un'apposita commissione di esperti".
Ha osservato in proposito la Sez. V che, ove il parere reso dall'apposita commissione di esperti sia da definire atto amministrativo presupposto, della sua legittimità non è precluso conoscere all'a.g.o. per la sua eventuale disapplicazione.
E' ormai prevalente l'orientamento della giurisprudenza che ritiene sussistente la giurisdizione del Giudice del lavoro in materia di concorsi interni; v. per tutte in questa Rivista:
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - Ordinanza 27 febbraio 2002 n. 2954
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 luglio 2001, n. 965
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 11 giugno 2001 n. 7859
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V - Sentenza 15 marzo 2001 n. 1519 (con nota di L. OLIVERI)
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE, Sentenza 26 gennaio 2002, n. 20 (con nota di MICELLI)
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 20 dicembre 2001, n. 1050 (con commenti di G. BUONO e L. OLIVERI).
T.A.R. VENETO - Sentenza 3 settembre 2001, n. 2509 (che tuttavia ritiene criticabile la scelta del legislatore).
T.A.R. SICILIA - PALERMO - Ordinanza 23 novembre 2000 n. 1922
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO - Sentenza 15 gennaio 2002
Nel senso invece di ritenere sussistente per i concorsi interni la giurisdizione del G.A. v. di recente:
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sentenza 22 aprile 2002 n. 213
TAR LAZIO, SEZ III BIS, Sentenza 17 dicembre 2001 n. 11405
TRIBUNALE DI LUCCA - Sentenza 5 marzo 2002 n. 210 (con nota di commento di C. LAZZARINI)
Per una disamina degli orientamenti emersi, L. OLIVERI, La giurisdizione relativa alle assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
V. pure in materia:
CORTE COSTITUZIONALE -
Sentenza 23 luglio 2001. n. 275, secondo cui è legittimo l'art. 18 del D.L.vo n. 387/98 che ha devoluto all'A.G.O. le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (con nota di L. OLIVERI).TRIBUNALE DI TRAPANI, SEZ. LAVORO -
Ordinanza 2 gennaio 2001, che ritiene sussistente la giurisdizione dell'A.G.O. per una selezione interna per progressioni verticali (con nota di A. PROVENZANO).TAR ABRUZZO-PESCARA -
Sentenza 26 febbraio 2000 n.132, che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure per il conferimento di incarichi di dirigente medico.TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I -
Ordinanza 23 novembre 2000 n. 1925, secondo cui esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo la impugnazione di un concorso interno per il passaggio a categoria o qualifica superiore.TRIBUNALE DI NOVARA -
Ordinanza 28 gennaio 2000, n. 208, che dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in materia di procedure di conferimento incarichi.TAR LIGURIA, SEZ. II -
Sentenza 30 novembre 1999, n. 680 e TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 18 dicembre 1999, n. 1282 (con breve nota), che hanno dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa in materia.TAR FRIULI 6 dicembre 1999, n. 1273 che ha ritenuto illegittima un'analoga procedura, ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione amministrativa.
TAR FRIULI,
17 gennaio 2000, n. 2, con la quale si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per controversie riguardanti procedure selettive volte a valutare l'attitudine a svolgere incarichi di pubblici dipendenti in servizio.TAR VENETO, SEZ. III -
Sentenza 3 settembre 2001, n. 2509, che ritiene sussistente la giurisdizione dell'A.G.O.Sulla giurisdizione in materia di procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, v. part. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V -
Sentenza 15 marzo 2001, n. 1519 (con nota di L. OLIVERI)Commento
di
LUIGI
OLIVERI
La
legge 145/2002 e gli effetti sulla giurisdizione
relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18
settembre 2002, n. 4746, non è che l'ultima della serie di pronunce
giurisprudenziali che accertano la giurisdizione del giudice ordinario in merito
alle controversie relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, con specifico riferimento agli incarichi
dirigenziali.
Si tratta di un orientamento giurisprudenziale ormai
assestato, anche se piuttosto sofferto, il cui fondamento è l'interpretazione
letterale dell'articolo 63 del D.lgs 165/2001. La lettera della norma, infatti,
pare poter dirimere ogni incertezza, quando afferma che "sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative
ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti
l'assunzione al lavoro, il conferimento e
la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e
corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".
La soluzione giurisprudenziale, che trova larghi
consensi in dottrina ed è da ritenere dominante, trova le sue basi anche su un
altra e più rilevante argomentazione: a ben vedere, la giurisdizione del
giudice ordinario prescinde dalla natura dell'oggetto della tutela (diritto
soggettivo, piuttosto che interesse legittimo), ma è posta in modo generale ed
astratto dalla legge, sicchè è operante comunque si qualifichi il
provvedimento di conferimento (e revoca) dell'incarico dirigenziale [1].
Questa ricostruzione, ora, deve necessariamente
tenere conto delle modifiche apportate all'articolo 19, comma 2, del D.lgs
165/2001, dall'articolo 3, comma 1, della legge 145/2002, che ha riportato il
conferimento dell'incarico nell'alveo del diritto amministrativo puro,
qualificandolo espressamente come provvedimento amministrativo tout
court.
Sembra necessario verificare se e quali conseguenze
determini la riforma del citato articolo, vista in rapporto proprio alle
disposizioni contenute nell'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento del
personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Ora, stando all'interpretazione classica, che vede
la giurisdizione influenzata dalla natura della posizione giuridica tutelata, in
realtà la qualificazione dell'assegnazione dell'incarico come provvedimento
amministrativo romperebbe la coerenza con la previsione dell'articolo 63 del
D.lgs 165/2001.
Se, però, si acceda all'interpretazione su esposta,
secondo la quale in sostanza al giudice ordinario sia stata devoluta una
giurisdizione esclusiva, allora la linea di continuità e di omogeneità tra
l'incarico pubblicistico e la tutela del giudice ordinario potrebbe ritenersi
ancora sussistente.
Del resto, il comma 2 dell'articolo 63 citato
prevede espressamente che "il giudice
adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di
accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti
dalla natura dei diritti tutelati". Dunque, la norma pare proprio
indifferente alla natura dei diritti (meglio sarebbe intendere posizioni
giuridiche) di cui si chiede tutela.
Pertanto, alla luce di queste considerazioni, la
novellazione dell'articolo 19 del D.lgs 165/2001 pare non aver comportato alcuna
conseguenza rispetto alla giurisdizione.
Tale conclusione, tuttavia, deve fermarsi al
problema dell'individuazione del giudice da adire. Ma, detto che la tutela va
richiesta al giudice ordinario, occorre comprendere qual è la portata dei
poteri che esso può esercitare.
Infatti, se si trattasse effettivamente di una
giurisdizione esclusiva, allora non vi dovrebbe essere alcun dubbio che il
giudice ordinario, trattando di interessi legittimi, dovrebbe poter esercitare i
medesimi poteri del giudice amministrativo.
Dovrebbe, ovvero, conoscere direttamente dell'atto
illegittimo che causa, indirettamente, una lesione della posizione giuridica
altrui, ed agire con potestà piena per l'eliminazione dall'ordinamento di tale
atto.
Ora, se l'atto di nomina è amministrativo, è
chiaro che esso non può ledere un diritto soggettivo. In realtà, la nuova
formulazione dell'articolo 19, comma 2, del D.lgs 165/2001 esclude che i
dirigenti pubblici vantino diritti soggettivi ad un certo incarico.
Poiché, tuttavia, l'articolo 19 disciplina in
termini generali, ma molto precisi, i criteri in base ai quali gli organi di
governo possono assegnare gli incarichi, appare logico che un dirigente possa
avanzare pretese giudiziali avverso provvedimenti di conferimento di incarichi
adottati in violazione dei criteri previsti dalla legge, ogni qualvolta detto
dirigente subisca un pregiudizio indiretto da tale provvedimento. Tale
pregiudizio può consistere nella sua esclusione dall'incarico, a beneficio di
un altro soggetto privo dei requisiti richiesti o, comunque, dotato di minori
qualità professionali.
Sembra evidente che una simile richiesta di tutela
al giudice ordinario rischia di avere scarso successo, se il giudice ordinario
medesimo non assuma la consapevolezza di esercitare una vera e propria
giurisdizione esclusiva, ricomprendente tutti i poteri volti a tutelare sia i
diritti soggettivi, sia gli interessi legittimi dei ricorrenti.
Talvolta, però, i giudici ordinari non si sono
spinti oltre il potere di disapplicare l'atto amministrativo presupposto di un
provvedimento gestionale del rapporto di lavoro. Il che, in particolare per i
provvedimenti di conferimento degli incarichi, impone l'illegittimità dei
provvedimenti organizzativi generali alla base dei conferimenti, ovvero i
regolamenti di organizzazione. I quali, però, proprio in quanto provvedimenti
generali difficilmente hanno fornito lo spunto per una contrarietà evidente
alla legge e, dunque, ad una loro disapplicazione.
Per altro, molte volte i giudici del lavoro proprio
prendendo atto della netta distinzione tra atti generali di organizzazione,
regolati dal diritto amministrativo, e atti di gestione del rapporto di lavoro,
quali erano qualificati i conferimenti degli incarichi, appartenenti
all'ordinamento civile, hanno ritenuto non esservi alcuna possibilità di tutela
per il dirigente "defraudato" di un incarico, attribuito ad altro soggetto
meno qualificato o privo di qualificazione, proprio in virtù di un
provvedimento generale che non si è considerato immediatamente incidente sulla
posizione giuridica soggettiva del dirigente.
Dopo la legge 145/2002, però, si riscontra:
1)
una continuità evidente tra il provvedimento organizzativo generale ed
il provvedimento di conferimento dell'incarico, entrambi appartenenti alla
disciplina amministrativa;
2)
una scissione tra la natura della posizione giuridica tutelabile in tema
di incarichi, da ritenere interessi legittimi, e la natura di giudice ordinario
del giudice del lavoro;
3)
la riconduzione ad unità del sistema, derivante dall'assegnazione al
giudice del lavoro di una vera e propria giurisdizione esclusiva.
Ma se così stanno le cose, allora il giudice del
lavoro non può limitarsi solo a conoscere dei diritti soggettivi ed
eventualmente disapplicare gli atti presupposti rilevanti nelle vertenze volte
ad ottenere tutela per detti diritti.
Detto giudice deve conoscere direttamente degli atti
amministrativi contro i quali è data tutela, anche se emergano in causa non
diritti soggettivi, ma interessi legittimi.
Il che comporta che il giudice del lavoro deve poter
non solo disapplicare gli atti presupposti, ma direttamente annullare gli atti
provvedimentali, immediatamente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive dei
dirigenti, in quanto adottati in violazione della legge.
In effetti, il comma 2 dell'articolo 63 del D.lgs
165/2001, pare possa autorizzare il giudice del lavoro a fornire una più
penetrante tutela anche agli interessi legittimi, in tutto parificata alla
tutela garantita dal giudice amministrativo.
Se, infatti, la legge ammette che il giudice del
lavoro può adottare provvedimenti costitutivi nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni, ciò significa che può annullarne gli atti, visto che
l'annullamento è un provvedimento costitutivo di una nuova situazione giuridica
[2].
In tal modo, il giudice del lavoro può realmente
apprestare una tutela completa, a prescindere dalla natura dei diritti tutelati
(usando il lessico del legislatore). Il che risolve il problema della coerenza
tra la configurazione dell'incarico come provvedimento amministrativo, e la
giurisdizione ordinaria, in quanto si rivelerebbe, a ben vedere, di un falso
problema.
[1] In questo senso, F. Carinci, Errare humanum est, perseverare autem diabolicum, in Il lavoro nelle pubbliche asmministrazioni, n. 2/2002, pag. 205.
[2]
In tal senso, O. Forlenza, in La riforma del pubblico impiego,
Milano 1998, pag. 134; concorda F. Carinci cit., nell'affermare che si possa
parlare di una giurisdizione esclusiva.
FATTO
1. Il ricorso in appello n. 6352 del 2000 è stato notificato il 3 - 5 luglio 2000 e depositato il 7 luglio.
E' chiesta la riforma della sentenza n. 673/2000 del T.A.R. di Reggio Calabria, con la quale sono stati accolti i ricorsi delle due persone intimate, proposti per l'annullamento della deliberazione n. 1027/30 aprile 1999 del direttore generale dell'azienda ospedaliera, pure intimata. Il provvedimento conferisce all'appellante l'incarico quinquennale, nel ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: dirigente di secondo livello - disciplina: medicina interna, presso l'azienda ospedaliera.
Vengono censurate, con altrettanti motivi, i cinque capi della sentenza, rilevanti illegittimità del procedimento svolto, nonché quello relativo alla condanna alle spese.
Con memoria depositata il 1° marzo 2002, sono state illustrate talune censure e si rilevano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello incidentale proposto.
2. Dalla prima delle persone indicate in epigrafe, costituitasi con controricorso, è stato anche prodotto appello incidentale, per censurare il capo della sentenza che ha respinto il motivo di violazione dell'art. 8 del d.p.r. n. 484 del 1997.
Con memoria del 1° marzo 2002, sono state illustrate alcune tesi difensive ed esposte le ragioni per le quali la controversia apparterrebbe alla giurisdizione del giudice amministrativo.
3. La seconda delle persone menzionate in epigrafe si è costituita con controricorso depositato il 26 luglio 2000. Confuta per intero le censure dell'appello.
4. Anche l'Azienda ospedaliera intimata si è costituita nella stessa data del 26 luglio. Essa conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
5. Nella camera di consiglio del 28 luglio 2000, è stata accolta la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
All'udienza del 12 marzo 2002, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. E' stato impugnato, in primo grado, il provvedimento del direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria, con il quale, previa approvazione del verbale di apposita commissione, viene conferito all'appellante l'incarico di dirigente medico di secondo livello, presso l'unità ospedaliera di medicina. Il provvedimento è stato adottato in data 30 aprile 1999.
Il primo giudice ha annullato il conferimento dell'incarico, per avere ravvisato talune illegittimità nel procedimento seguito dalla commissione e nell'atto del direttore generale dell'Azienda ospedaliera.
2. Per l'art. 15, comma 3, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo all'epoca vigente (è stato sostituito con l'art. 13 del d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229), l'attribuzione dell'incarico, di competenza del direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, era disposta "sulla base di un parere di un'apposita commissione di esperti".
Il tenore della norma richiamata fa palese che quella seguita dinanzi alla commissione non si configura come una procedura concorsuale, né è ad essa assimilabile, posto che il collegio in parola era tenuto a predisporre l'elenco degli idonei, previo colloquio e valutazione del curriculum degli interessati, e la scelta fra questi veniva eseguita dal direttore generale. La legge prevede perciò l'individuazione di coloro che, a parere degli esperti, posseggono le attitudini a svolgere l'incarico e lascia alle valutazioni dell'organo direttivo dell'A.U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera la facoltà di conferire ad uno di essi l'incarico dirigenziale.
3. Per l'art. 68, comma 1, del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (ora art. 63, comma 1, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), la cognizione delle controversie relative al conferimento di incarichi dirigenziali è stata devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Se questi siano rilevanti e, nel contempo, illegittimi, il giudice ordinario li disapplica.
Nel caso in esame, ove il parere reso dall'apposita commissione di esperti sia da definire atto amministrativo presupposto, della sua legittimità non è precluso perciò conoscere all'a.g.o. per la sua eventuale disapplicazione.
4. Si tratta, inoltre, di controversia attinente ad una questione insorta nel periodo successivo al 30 giugno 1998 (il conferimento dell'incarico è stato disposto con atto del 30 aprile 1999). Perciò, anche per effetto del discrimine temporale stabilito dall'art. 45, comma 17, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, comma 7, del citato d. lgs. n. 165 del 2001), la controversia in esame deve reputarsi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.
In senso conforme alla declinatoria di giurisdizione, questa Sezione si è già pronunciata con le decisioni 15 marzo 2001, n. 1519 (in termini) e 9 maggio 2001, n. 2609 (con riguardo alla novella, di cui al menzionato d. lgs. n. 229 del 1999). Alla stessa conclusione sono giunte le SS. UU. della Cassazione (confr. 23 aprile 2001, n. 174 e 11 giugno 2001, n. 7859, in termini; e 17 luglio 2001, n. 9650, per il principio generale).
5. L'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio. In dipendenza delle considerazioni che precedono sul riconosciuto difetto di giurisdizione, la sentenza appellata deve essere, perciò, riformata e va dichiarata l'inammissibilità dei due ricorsi introduttivi.
6. Vi sono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione i ricorsi di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 12 marzo 2002, con l'intervento dei Signori:
Alfonso Quaranta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere rel. est.
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Farina f.to Alfonso Quaranta
Depositata in segreteria in data 18 settembre 2002.