CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sentenza 22 aprile 2002 n.
213 - Pres. Virgilio, Est. Carboni - Stracquadanio e Cicero (avv. G. e L. Tafuri) c. Comune di Modica (avv. D'Urso) - (annulla con rinvio T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. III, 10 ottobre 2001, n. 1834).Giurisdizione e competenza - Concorsi - Giurisdizione del G.A. - A seguito dell'art. 68 del D.L.vo n. 29/1993 - Sussiste non solo per i concorsi di prima assunzione, ma anche per i concorsi interni.
Anche a seguito dell'art. 68 del D.L.vo n. 29/93, sostituito dall'art. 29 del D.L.vo n. 80/98, la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste non solo per ciò che concerne i concorsi di prima assunzione, ma anche per i concorsi interni, riservati a dipendenti dell'amministrazione, dal momento che la procedura e i principi regolatori in ragione dei quali il legislatore ha mantenuto la giurisdizione al giudice amministrativo sono i medesimi, tanto per il concorso pubblico di prima assunzione, quanto per il concorso interno per posti di qualifica superiore (1).
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(1) In senso contrario è tuttavia la prevalente giurisprudenza.
Nel senso di ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice del lavoro per le controversie riguardanti i concorsi interni v. in particolare in questa Rivista Internet:
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Ordinanza 27 febbraio 2002 n. 2954, pag. http://www.giustamm.it/private/corte/casssu_2002-02-27.htm
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 17 luglio 2001, n. 965, pag. http://www.giustamm.it/private/ago/ccassuciv_2001_07-17.htm
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 11 giugno 2001 n. 7859, pag. http://www.giustamm.it/private/ago/casssu_2001-06-11-1.htm
CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V - Sentenza 15 marzo 2001 n. 1519, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-03-15-1.htm, con nota di L. OLIVERI.
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE, Sentenza 26 gennaio 2002, n. 20, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarfriuli_2002-20.htm, con nota di MICELLI.
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO - Sentenza 15 gennaio 2002, pag. http://www.giustamm.it/private/ago/tribcampobasso_2002-01-15.htm
T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 20 dicembre 2001, n. 1050, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparma_2001-12-20-1.htm, con commenti di G. BUONO e L. OLIVERI.
T.A.R. VENETO - Sentenza 3 settembre 2001, n. 2509, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarveneto3_2001-2509.htm (che tuttavia ritiene criticabile la scelta del legislatore).
T.A.R. SICILIA - PALERMO - Ordinanza 23 novembre 2000 n. 1922, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tatsiciliapa1_2000-1922o.htm
Nel senso invece di ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa v. di recente:
TAR LAZIO, SEZ III BIS, Sentenza 17 dicembre 2001 n. 11405, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlazio3bis_2001-12-17.htm
TRIBUNALE DI LUCCA - Sentenza 5 marzo 2002 n. 210, pag. http://www.giustamm.it/private/ago/triblucca_2002-03-05.htm, con nota di commento di C. LAZZARINI.
V. anche, per una disamina degli orientamenti emersi, L. OLIVERI, La giurisdizione relativa alle assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pag. http://www.giustamm.it/articoli/oliveri_assunzioni.htm
V. pure in materia:
TRIBUNALE DI TRAPANI, SEZ. LAVORO - Ordinanza 2 gennaio 2001, che ritiene sussistente la giurisdizione dell'A.G.O. per una selezione interna per progressioni verticali, con nota di A. PROVENZANO.TAR ABRUZZO-PESCARA - Sentenza 26 febbraio 2000 n.132, che ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per procedure per il conferimento di incarichi di dirigente medico.
TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I - Ordinanza 23 novembre 2000 n. 1925, secondo cui esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo la impugnazione di un concorso interno per il passaggio a categoria o qualifica superiore.
TRIBUNALE DI NOVARA - Ordinanza 28 gennaio 2000*, che dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in materia di procedure di conferimento incarichi.
TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 30 novembre 1999* e TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 18 dicembre 1999 (con breve nota), che hanno dichiarato il difetto della giurisdizione amministrativa in materia.
TAR FRIULI 6 dicembre 1999 che ha ritenuto illegittima un'analoga procedura, ritenendo implicitamente sussistente la giurisdizione amministrativa.
TAR FRIULI, 17 gennaio 2000 n. 2, con la quale si ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa per controversie riguardanti procedure selettive volte a valutare l'attitudine a svolgere incarichi di pubblici dipendenti in servizio.
TAR VENETO, SEZ. III - Sentenza 3 settembre 2001 n. 2509, che ritiene sussistente la giurisdizione dell'A.G.O.
Sulla giurisdizione in materia di procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, v. sempre in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 15 marzo 2001*, secondo cui rientra nella giurisdizione dell'AGO una controversia riguardante il conferimento di incarichi dirigenziali, con nota di L. OLIVERI.
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 23 luglio 2001 n. 275, secondo cui è legittimo l'art. 18 del D.L.vo n. 387/98 che ha devoluto all'A.G.O. le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, con nota di L. OLIVERI.
DIRITTO
L'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito, da ultimo, dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80, dopo avere, al comma 1, devoluto al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, al comma 4 recita: «Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».
La specificazione «per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» posta dopo la generica locuzione «procedure concorsuali» (la quale è riferibile anche a materie che nulla hanno a vedere con il pubblico impiego), individua i concorsi d'impiego, ed è sinonimo di "per posti d'impiego presso le pubbliche amministrazioni".
Nulla, nel testo della disposizione, autorizza a limitare la giurisdizione del giudice amministrativo ai concorsi di prima assunzione e ad escluderne i concorsi interni, riservati a dipendenti dell'amministrazione che indice il concorso, dal momento che la procedura e i principi regolatori - in ragione dei quali il legislatore ha mantenuto la giurisdizione al giudice amministrativo - sono i medesimi tanto per il concorso pubblico di prima assunzione quanto per il concorso interno per posti di qualifica superiore.
D'altra parte, come giustamente osservano le appellanti, nel sistema attuale del pubblico impiego ai posti di qualifica non iniziale si accede, in princìpio, per concorso al quale sono ammessi tanto gl'impiegati di qualifica inferiore quanto i concorrenti esterni; e in ogni caso vi sono concorsi cui possono partecipare sia gl'impiegati dell'amministrazione che gli esterni, nei quali, secondo il principio affermato da giudice di primo grado, la giurisdizione verrebbe differenziata secondo la qualità personale del ricorrente.
La sentenza che ha declinato la giurisdizione dev'essere perciò annullata, con rinvio della causa al giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese del presente grado di giudizio, in applicazione dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 sui tribunali amministrativi regionali (sul punto vedasi, da ultimo e tra le tante decisioni, Consiglio di Stato, sesta sezione, 25 marzo 1999 n. 327).
P.Q.M.
il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale accoglie l'appello indicato in epigrafe, e per l'effetto annulla la sentenza impugnata e rimette parti e causa davanti al giudice di primo grado. Spese al definitivo.
Depositata in cancelleria in data 22 aprile 2002.