TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 3 luglio 2002 n. 3259
– Pres. Baccarini, Est. De Zotti - Fassanelli (Avv. Sicchiero) c. Consiglio Notarile di Padova (n.c.) e Piovene (n.c.) – (accoglie).1. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Disciplina contenuta nella L. n. 241/90 – Applicabilità anche agli ordini professionali.
2. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Disciplina contenuta nella L. n. 241/90 – Prevalenza sulle norme interne dei singoli enti – Ragioni.
3. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Disciplina prevista dalla legge notarile e dal relativo regolamento di esecuzione – E’ da ritenere abrogata dalle norme contenute nella L. n. 241/90.
4. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Modalità di esercizio – Diritti di visione e di estrazione della copia – Possono essere esercitati congiuntamente.
5. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Diniego – Riferimento a ragioni di riservatezza – Nel caso in cui la istanza sia stata presentata dal soggetto al quale si riferisce l’atto – Illegittimità – Fattispecie relativa ad esposto presentato al Consiglio dell’ordine nei confronti di un notaio.
1. La disciplina in materia di diritto di accesso prevista dalla legge n. 241/1990 è applicabile anche agli ordini professionali, ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in relazione alle loro potestà certificative e disciplinari (1).
2. Il diritto di accesso, salvi i limiti posti dalla stessa legge 241/1990, non può essere subordinato alle norme interne vigenti presso le amministrazioni pubbliche menzionate dall’art. 23 della stessa legge, trattandosi di diritto creato ex novo proprio per superare la tradizionale configurazione restrittiva ed inaccessibile dell’azione amministrativa, per affermare il principio di trasparenza e per garantire la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino nei confronti dei soggetti che detengono atti e documenti in funzione dei poteri autoritativi di cui sono titolari e che spesso utilizzano senza alcun controllo o possibilità di contraddittorio (2).
3. Le disposizioni contenute nella legge notarile n. 89/1913 e nel relativo regolamento approvato con R.D. 1326/1914 (v. in part. l’art. art. 101 di tale regolamento, che prevede il rilascio di copie solo "a coloro ai quali le delibere si riferiscono", mentre nulla dispone in ordine ad altri atti di cui il Consiglio notarile sia depositario), risalenti all’inizio del secolo scorso, che limitano la possibilità di ottenere il rilascio di atti e documenti amministrativi, sono da ritenere abrogate nella parte in cui non consentono l’esercizio del diritto di accesso e sono da integrare con le nuove norme dove il diritto sia previsto ma in forme condizionate ed incompatibili con la sua piena esplicazione, come previsto dagli art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
4. Nel caso in cui sussista il diritto all’accesso agli atti, esso non può essere limitato alla semplice visione, in quanto la legge prevede esame ed estrazione di copia del documento come modalità congiunte dell’esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta (3).
5. Il diritto alla riservatezza non può essere opposto per negare l’accesso agli atti al soggetto che dai fatti riferiti o contenuti negli atti a lui ignoti può subire conseguenze giuridiche e la cui conoscenza sia necessaria per esercitare o tutelare i propri diritti (alla stregua del principio è stato ritenuto il Consiglio del Notariato, nel momento stesso in cui ha comunicato ad un iscritto all’albo l’esistenza di un esposto presenteto nei suoi confronti e le sue finalità, era obbligato a consentire al destinatario il pieno diritto di accedere alla sua completa conoscenza e dunque a rilasciarne copia).
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(1) V. in tal senso C.G.A. 1 luglio 1999 n. 298; ibidem, 2 ottobre 1997 n. 367; T.A.R. Lazio, sez. I, 28 gennaio 2000 n. 466.
(3) V. sul punto da ult., in questa Rivista Internet, T.A.R. Lazio, sez. III – sentenza 4 luglio 2002 n. 6127 (secondo cui, in particolare, le disposizioni regolamentari interne in materia di accesso vanno disapplicate dal G.A. ove siano in contrasto con la L. n. 241/90 e con il D.P.R. n. 352/92).
(3) Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1627.
per l'accertamento
del diritto al rilascio di copia autentica dell’esposto datato 28 novembre 2000 a firma Giulio Piovene Porto Godi e di qualsiasi atto istruttorio acquisito od effettuato dalla ricezione dell’esposto alla deliberazione del 13 marzo 2001.
(omissis)
FATTO
Il notaio Giorgio Fassanelli riceveva, verso la fine dell’anno 2000, notizia, da parte del segretario del Consiglio notarile di Padova, che era giunto un esposto nei suoi confronti firmato dall’arch. Giulio Piovene, figlio del dott. Andrea Piovene Porto Godi, collega del dott. Fassanelli, deceduto nel 1992.
Di tale esposto il ricorrente prendeva visione al fine di fornire i propri chiarimenti in merito a quanto in esso veniva denunciato: apprendeva così che oggetto dell’esposto erano le vicende del contratto associativo concluso tra i due notai, nonché la denuncia di obblighi che il Fassanelli non avrebbe mai onorato nei confronti dei familiari del collega deceduto.
Per tali fatti l’autore dell’esposto sollecitava l’inizio di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente.
Il Fassanelli produceva una memoria difensiva e non avendo ricevuto alcuna notizia in merito al procedimento disciplinare nonostante le richieste formulate nel corso dell’anno 2001, con raccomandata del 26 febbraio 2002 ha formulato istanza ex art. 25 l. 241/1990 per il rilascio delle copie degli atti del procedimento.
All’istanza ha fornito risposta il segretario del Consiglio notarile con lettera del 28 marzo 2002, comunicando il nominativo del responsabile del procedimento, nella sua persona, e trasmettendo la delibera assunta il 13 marzo 2001 dal Consiglio in ordine al procedimento disciplinare: il segretario non ha rilasciato però alcuna copia degli atti richiesti riferendo di aver sollecitato al riguardo un parere al Consiglio nazionale del notariato in quanto nella legge professionale notarile e nel relativo regolamento nulla viene stabilito per quanto riguarda la possibilità di accesso ad atti diversi dalle suddette deliberazioni.
Il ricorrente chiede pertanto che il Tribunale ordini ex art. 25 l. 241/1990 il rilascio a suo favore dell’esposto presentato dall’arch. Andrea Piovene Porto Godi e, qualora esistano, tutti gli altri atti e documenti dell’istruttoria anteriori alla delibera consiliare 13 marzo 2001, e ciò sia per valutare le iniziative da intraprendere agli effetti dell’azione disciplinare che al momento è sospesa, sia per ogni altra iniziativa in sede civile e penale nei confronti dell’autore dell’esposto.
Sostiene preliminarmente la natura di ente pubblico del consiglio professionale in relazione alla sua potestà certificativa e disciplinare; che alla fattispecie si applica l’art. 25 della legge n. 241/1990 in quanto la diversa disciplina normativa richiamata dal Consiglio dell’ordine per contrastare la sua richiesta di accesso risulta abrogata; che la semplice visione dell’esposto non esaurisce il diritto di accesso del ricorrente e che la richiesta di parere formulata dal Distretto notarile di Padova al Consiglio Nazionale non è idonea a differire il diritto ad ottenere le copie richieste, che il ricorso è tempestivo e che esso è rituale in quanto è stato notificato per tuziorismo all’autore dell’esposto, nella qualità eventuale di controinteressato.
DIRITTO
Come esposto in fatto il ricorrente ha azionato il diritto di accesso nei confronti del Consiglio dell’ordine professionale, chiedendo, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990, copia autentica della lettera-esposto con la quale si sollecitava l’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, e di ogni altro atto istruttorio acquisito od effettuato dal momento della ricezione dell’anzidetto esposto sino alla deliberazione del 13 marzo 2001.
Il Consiglio notarile di Padova non si è costituito in giudizio ma con lettera del 28 marzo 2002, depositata in atti dal ricorrente, ha comunicato a quest’ultimo, per il tramite del suo legale, di non avere alcuna difficoltà a rilasciare l’estratto del verbale della riunione del giorno 13 marzo 2001 che riporta la delibera adottata in pari data; di non ritenere possibile, invece, il rilascio di copia delle comunicazioni intercorse tra gli eredi Piovene ed il Consiglio notarile, ivi compreso l’esposto per cui è causa, in quanto le norme specifiche (legge notarile n. 89/1913 e relativo regolamento approvato con R.D. 1326/1914), prevedono unicamente il rilascio di copie "a coloro ai quali le delibere si riferiscono" (art. 101 regolamento citato) mentre nulla dispongono in ordine ad altri atti di cui il Consiglio notarile sia depositario; che per tale ragione è stato proposto un quesito agli organi centrali e, nel frattempo, sospesa ogni determinazione al riguardo.
Ciò stante la Sezione osserva preliminarmente che la legge n. 241/1990 è applicabile agli ordini professionali, ai quali viene riconosciuta natura di enti pubblici in relazione alle loro potestà certificative e disciplinari (in tal senso cfr. C.G.A. 1 luglio 1999 n. 298; idem C.G.A. 2 ottobre 1997 n. 367; T.A.R. Lazio sez. 1^ 28 gennaio 2000 n. 466).
Ne consegue che il ricorso è, sotto questo profilo, ammissibile.
Quanto al rapporto tra la legge 241/1990 e le norme che disciplinano l’attività professionale dei notai, alle quali fa riferimento il rifiuto impugnato, la Sezione osserva che il diritto di accesso, salvi i limiti posti dalla stessa legge 241/1990, non può essere subordinato alle norme interne vigenti presso le amministrazioni pubbliche menzionate dall’art. 23, trattandosi di diritto creato ex novo proprio per superare la tradizionale configurazione restrittiva ed inaccessibile dell’azione amministrativa, per affermare il principio di trasparenza e per garantire la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino nei confronti dei soggetti che detengono atti e documenti in funzione dei poteri autoritativi di cui sono titolari e che spesso utilizzano senza alcun controllo o possibilità di contraddittorio.
Ne consegue che il consiglio del notariato non poteva e non potrà opporre al ricorrente alcuna delle norme, risalenti all’inizio del secolo, che limitano la possibilità di ottenere il rilascio di atti e documenti amministrativi, atteso che tali disposizioni sono da ritenere abrogate nella parte in cui non consentono l’esercizio del diritto di accesso e sono da integrare con le nuove norme dove il diritto sia previsto ma in forme condizionate ed incompatibili con la sua piena esplicazione, come previsto dagli art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Posto che il diritto all’accesso da parte del ricorrente sussiste, esso non poteva essere limitato, come sostiene il responsabile del procedimento, alla semplice visione degli atti (ed in particolare dell’esposto) in quanto la legge prevede esame ed estrazione di copia del documento come modalità congiunte dell’esercizio del diritto, senza deroghe o eccezioni di sorta (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 1999, n. 1627).
Nel caso di specie l’oggetto della richiesta del ricorrente riguarda, come chiarito, il rilascio di copia dell’esposto e della risposta del Consiglio notarile, nonché degli atti del procedimento istruttorio intercorsi sino al momento dell’adozione della delibera del 13 marzo 2001.
Tale richiesta è legittima e merita perciò di essere accolta con le seguenti precisazioni.
Il notaio Fassanelli ha diritto ad ottenere il rilascio di copia autentica dell’esposto avanzato nei suoi confronti e mirante alla promozione di azione disciplinare, poiché è evidente che egli ha un interesse giuridicamente rilevante a conoscere i fatti che gli vengono contestati e per i quali può subire conseguenze di carattere amministrativo; l’ente inoltre non può opporre alcun interesse antagonista né proprio né di terzi al rilascio della copia, ed in particolare il diritto alla riservatezza, poiché, anche a prescindere dalla circostanza evidente che l’esposto contiene fatti noti ad ambedue le parti, il diritto alla riservatezza non può essere opposto al soggetto che dai fatti riferiti o contenuti negli atti a lui ignoti può subire conseguenze giuridiche e la cui conoscenza sia necessaria per esercitare o tutelare i propri diritti.
Ne consegue che il Consiglio del Notariato, nel momento stesso in cui ha comunicato al ricorrente l’esistenza dell’esposto e le sue finalità, era obbligato a consentire al destinatario il pieno diritto di accedere alla sua completa conoscenza e dunque a rilasciarne copia.
Analoghe considerazioni valgono in ordine alle eventuali risposte che l’amministrazione ha fornito all’autore dell’esposto, sempre che esse abbiano attinenza con l’esposto stesso e con il procedimento avviato in seguito ad esso.
Anche di tale corrispondenza il ricorrente ha perciò diritto di estrarre copia.
Quanto agli atti istruttori assunti dall’amministrazione nella fase intermedia (dalla presentazione dell’esposto sino alla delibera del 13 marzo 2001) e di cui non è noto il contenuto, essi pure devono essere messi a disposizione del ricorrente perché ne prenda visione e, se lo richiede, ne estragga copia, salvo il potere dell’ente di differirne la visione con determinazione motivata, ai sensi dell’art. 24 comma 6^ "sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa", evenienza che, tuttavia, nella specie non sembra sussistere poiché con la delibera del 13 marzo 2001 il Collegio notarile ha già sostanzialmente formalizzato ed esternato la propria intenzione, che è quella di attendere l’esito delle cause civili pendenti prima di avviare (ovvero di archiviare) il procedimento nei confronti del ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto.
Le spese e le competenze di causa possono essere tuttavia compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina al Consiglio notarile di Padova di consentire da subito al ricorrente l’esercizio del diritto di accesso nelle forme e con le modalità di cui in motivazione.
Spese e competenze di causa compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 22 maggio 2002.
Il Presidente L'Estensore
Depositata in cancelleria in data 3 luglio 2002.