Giust.it

Giurisprudenza
n. 4-2001 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 23 marzo 2001 n. 856Pres. Trivellato, Est. Stevanato - Dimensione Natura s.a.s., (Avv.ti Grani, Calai e Zimbelli) c. Comune di Villafranca di Verona (n.c.), Alcatel Italia S.p.A. (Avv. Cassala) e Soc. Canove s.r.l. (Avv.ti M. ed A. Sartori).

Ambiente - Elettrosmog - Impianti per telefonia cellulare - Valutazione di impatto ambientale - Nel caso in cui la legislazione regionale non la preveda espressamente - Non occorre.

L'art. 2 bis, co. 2, del D.L. 115/97 conv. in L. 189/97 (secondo cui "l’installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale") non è immediatamente applicabile alla installazione di impianti di telefonia cellulare, nel caso in cui nella regione manchino norme di legge che individuino specificamente quali impianti radio-base, per tipologia, dimensioni ed impatto, debbano essere sottoposti alla procedura di V.I.A. (alla stregua del principio il TAR Veneto, constatato che le leggi regionali del Veneto 26.3.1999 n. 10 e 27.12.2000 n. 24 non comprendono, tra gli impianti soggetti a V.I.A., anche gli impianti di trasmissione per telefonia cellulare, ha respinto un ricorso proposto avverso una concessione edilizia per la costruzione di infrastrutture per stazione radiomobile di comunicazione, con il quale era stato dedotto il mancato preventivo ottenimento di una valutazione di impatto ambientale) (1).

------------------------

(1) V. tuttavia in senso contrario:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza 28 luglio 2000 n. 3960, con nota di F. P. RICCI, "Elettrosmog": il Consiglio di Stato conferma la necessità del procedimento di V.I.A. regionale per l'installazione delle antenne di telefonia cellulare, in www.giustamm.it, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cds5_2000-3960o.htm 

TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA, SEZ. I – Ordinanza 20 febbraio 2001 (sospende una concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per antenne di telefonia cellulare non preceduta dalla valutazione di impianto ambientale), con nota di A. BERTOI, in www.giustamm.it, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparm_2001-59.htm 

Nella specie invece, così come osservato dall’Avv. Leonardo Penna nella nota di trasmissione della sentenza in rassegna, il TAR Veneto, nel rigettare il motivo di ricorso basato sulla presunta carenza della V.IA, ha affermato che l'art. 2 bis, comma 2 della l. n. 189/97, nella parte in cui prevede che "l'installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", "non è immediatamente applicabile, in mancanza di norme di legge regionale che individuino specificatamente quali impianti radio-base, per tipologia, dimensioni ed impatto, debbano essere sottoposti alla procedure di VIA". Inoltre, per quanto riguarda la Regione Veneto, "le leggi regionali n. 10/99 e 24/00 non comprendono, tra gli impianti soggetti a V.I.A. gli impianti dl telefonia cellulare".

 

 

Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento del Direttore dell'Ufficio Tecnico Comunale di concessione edilizia dell'1.2.2001 n. 3529/2000 rilasciata ad ALCATEL ITALIA S.P.A (locataria) e CANOVE S.R.L. (proprietaria), per la costruzione di "infrastrutture per stazione radiomobile di comunicazione in Dossobuono via Staffali 11/b).

Visto il ricorso notificato l'1.3.2001 e depositato presso la Segreteria il 10.032001;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società controinteressate, depositati il 21.3.2001;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla carnera di consiglio del 21 marzo 2001, convocata a’ sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) gli avv.ti Nicola Grani per la parte ricorrente, Leonardo Penna, in sostituzione dell'avv. Cassola, per la Alcatel Italia S.p.A. e Fausto Scappin, in sostituzione di Sartori, per la Canove S.r.l.;

Rilevata, a’ sensi dell'ari. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L.. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in fornita semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che la censura dedotta con il I° motivo di violazione dell'art. 2 bis, co. 2, del D.L. 115/97 conv. in L. 189/97 (e norme collegate), secondo cui "l’installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale" non è fondata perché tale previsione non è immediatamente applicabile, in mancanza di norme di legge regionale che individuino specificamente quali impianti radio-base, per tipologia, dimensioni ed impatto, debbano essere sottoposti alla procedura di V.I.A.;

che le leggi regionali del Veneto 26.3.1999 n. 10 e 27.12.2000 n. 24 non comprendono, tra gli impianti soggetto a V.I.A. gli impianti di trasmissione per telefonia cellulare;

che non emerge, nemmeno, il difetto di istruttoria dedotto col secondo motivo in quanto il campo elettrico e magnetico di fondo potrà essere misurabile e rilevante solo al momento dell'attivazione del nuovo impianto;

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente infondato;

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 21 marzo 2001.

Il Presidente L’Estensore

Depositata il 23 marzo 2001.

Copertina