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n. 1-2002 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 9 gennaio 2002 n. 60 - Pres. Trivellato, Est. Stevanato - Zaggia ed altro (Avv. R. Gallese) c. Comune di Casalserugo (Avv.ti V. Domenichelli e F. Zambelli Pastore) - (rigetta).

Atto amministrativo - Diritto di accesso - Dei consiglieri comunali - Alla registrazione fonografica della seduta del Consiglio comunale - Non sussiste - Ragioni.

Non sussiste il diritto dei consiglieri comunali di accedere alla registrazione su supporto magnetico dell’adunanza del consiglio comunale, atteso che la registrazione viene effettuata dal segretario comunale a proprio uso ed è assimilabile a dei semplici appunti non ancora tradotti in atti, che il Segretario comunale utilizza per la formazione del verbale della seduta; la registrazione fonografica della seduta, pertanto, non può qualificarsi come un documento amministrativo, ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L. 241/90, dovendosi attribuire tale qualità solo al verbale della seduta (1).

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(1) V. in proposito TAR Lazio, Sez. II, sentenza 9 maggio 2001 n. 4025, in questa rivista, n. 05-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlazio2_2001-05-09-1.htm , secondo cui "il verbale comprensivo del resoconto assembleare (c.d. minuta) relativo ad una delibera del Consiglio comunale - in carenza di una specifica normazione positiva che gli attribuisca la veste ufficiale di atto o documento amministrativo, ancorché strumentale e prodromico - siccome finalizzato al successivo adempimento della verbalizzazione formale, relativa alla determinazione finale e conclusiva effettivamente assunta dall’organo deliberante, non rientra nell'ambito oggettivo di operatività del diritto d'accesso e, quindi, nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22, comma 2 della L. 241/90".

 

 

PER

l'annullamento del diniego al rilascio di copia della registrazione su cassetta magnetica dell’adunanza del Consiglio comunale di Casalserugo del 18.6.2001.

(omissis)

FATTO

I ricorrenti, consiglieri comunali, hanno chiesto di avere accesso alla registrazione su supporto magnetico dell’adunanza del Consiglio Comunale di Casalserugo del 18.6.2001. L’accesso è stato negato dal Sindaco e dal Segretario comunale, col provvedimento 19.10.2001, sul rilievo che non si tratta di un documento amministrativo, ma di un semplice ausilio del Segretario comunale. E’ stato invece messo a disposizione il verbale della seduta consiliare.

I ricorrenti sostengono invece di aver diritto ad ottenere tale registrazione magnetica, trattandosi di notizie ed informazioni che i consiglieri comunali hanno diritto di avere ex art. 43, co. 2, d. lgs. 267/00, utili all’espletamento del mandato.

L’Amministrazione comunale, costituita in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto l’atto in giudizio si riferirebbe ad analoga istanza di altro consigliere e, nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso.

DIRITTO

Si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo nel merito infondato.

La risposta negativa del Comune di Casalserugo è corretta. Non si tratta infatti di documento amministrativo, ma di un mero ausilio, riconducibile a semplici appunti, che il Segretario comunale utilizza per la formazione del verbale della seduta. Quest’ultimo soltanto è il documento amministrativo.

Giova, infatti, osservare che i documenti amministrativi che possono formare oggetto di accesso ex l. 241/90, sono quelli definiti dall’art. 22, c. 2, della stessa l. 241/90, come rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie di atti, anche interni, formati dalla P.A. o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. L’art. 1, c.1, lett. a), del D.P.R. 445/00, ripete sostanzialmente la stessa definizione, con la locuzione "ogni rappresentazione comunque formata".

Ciò posto, è evidente che semplici appunti, come deve considerarsi la registrazione effettuata dal Segretario comunale a proprio uso, non ancora tradotti in atti, non assurgono alla qualificazione di documento amministrativo.

L’azione proposta, per la tutela di diritto all’accesso, ex art. 25 l. 241/90, è, pertanto, infondata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione II, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo rigetta.

Condanna i ricorrenti a rifondere all’Amministrazione comunale le spese e competenze del giudizio che liquida in 3.000,00 (tremila/00) Euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio il 9 gennaio 2002.

Il Presidente L'Estensore

Il Segretario

Depositata il 9 gennaio 2002

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