TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 31 ottobre 2002 n. 6160 - Pres. ff. Stevanato, Est. Antonelli - Bergamo (Avv. d’Elia) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidoni e Morino) - (respinge).
1. Edilizia ed urbanistica - Concessione od autorizzazione edilizia - Nel caso di realizzazione di recinzione senza opere edilizie permanenti - Non occorre - Nel caso di realizzazione opere edilizie permanenti - Occorre.
2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Necessità - Per realizzazione di una recinzione con un muretto di sostegno in calcestruzzo e sovrastante rete metallica - Occorre.
1. Nel caso di realizzazione di una recinzione, l’atto di assenso comunale può non ritenersi necessario solo se non vengano realizzate opere edilizie permanenti, mentre all’opposto occorre l’atto autorizzativo comunale quando la recinzione viene realizzata con opere di tal fatta (1) (alla stregua del principio è stata ritenuta legittima la sanzione pecuniaria inflitta perchè il ricorrente, senza alcuna autorizzazione, aveva sostituito la preesistente recinzione in rete metallica con un’altra costituita da un muretto in calcestruzzo su cui era stato infisso un grigliato zincato).
2. In particolare deve ritenersi necessaria la concessione edilizia per eseguire una recinzione con un muretto di sostegno in calcestruzzo e sovrastante rete metallica (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2000, n. 3320, in Foro amm. 2000, 2163 ed in Riv. giur. edilizia 2000, I, 1171, secondo cui "è necessaria la concessione edilizia per la recinzione d'un fondo rustico, se realizzata con opere edilizie permanenti, mentre tale atto non serve nel caso di recinto con semplici paletti conficcati nel terreno e d'ogni altro manufatto che, per le loro caratteristiche di precaria installazione, ben possono essere dismessi in ogni momento e, come tali, costituiscono effettivamente opere precarie".
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 1998, n. 1537, in Giur. bollettino legisl. tecnica 1999, 77 ed in Appalti urbanistica edilizia 2000, 343, secondo cui "la concessione edilizia è necessaria per eseguire una recinzione con un muretto di sostegno in calcestruzzo e sovrastante rete metallica; non occorre invece per modeste recinzioni di fondi rustici, senza opere murarie, cioè realizzate semplicemente con rete metallica sostenuta da paletti di ferro o di legno senza alcun muretto di sostegno".
Nel senso di ritenere non necessaria la concessione edilizia, essendo sufficiente l’autorizzazione edilizia, per la realizzazione di muri di recinzione v. da ult. Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2002 n. 5610, in questa Rivista, n. 10-2002, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2002-10-16-2.htm ed ivi ulteriori riferimenti.
PER
l'annullamento del provvedimento dirigenziale 20.12.1993 n. 932557/126 avente ad oggetto comminazione di sanzione pecuniaria per violazione edilizia.
(omissis)
FATTO
Il ricorrente premette in fatto che il Comune di Venezia gli ha addebitato l’esecuzione di alcuni lavori consistenti in una recinzione di rete metallica e due colonne in metallo zincato.
Il ricorrente assume di aver provveduto solo ed unicamente alla sigillatura con cemento, nel terreno, delle due colonne in metallo zincato ubicate all’inizio delle due recinzioni.
Le strutture metalliche interessano più proprietà e sono sostitutive di strutture in ferro delle stesse dimensioni e delle stesse caratteristiche che a seguito della ruggine si erano sbriciolate in più punti ed erano un pericolo costante per la circolazione pedonale e veicolare.
Il provvedimento impugnato viene ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per travisamento del presupposto di fatto.
L’ordinanza impugnata si basa sul presupposto di fatto erroneo che il ricorrente avendo eseguito i lavori di sostituzione della recinzione mentre in realtà ha solo provveduto a sigillare col cemento le basi infisse nel terreno.
2) Eccesso di potere per carenza di legittimazione passiva.
Il ricorrente non ha eseguito i lavori di cui all’ordinanza impugnata e pertanto non ne può essere il soggetto passivo.
3) Violazione del vigente regolamento edilizio e violazione degli artt. 76 e 94 della Legge Regionale n. 61 del 1985.
La normativa richiamata nell’ordinanza impugnata è stata erroneamente applicata nel caso di specie posto che si è trattato di un intervento urgente e necessario di sostituzione di una recinzione metallica deteriorata che era di pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.
Non era necessaria quindi alcuna autorizzazione da parte del Comune di Venezia e conseguentemente la pena pecuniaria comminata è illegittima.
Si è costituito in giudizio il Comune interessato costituito nel merito la fondatezza del ricorso.
All’udienza del 27.6.2002 la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dalla documentazione acquisita al giudizio si evince che le opere realizzate dal ricorrente non si sono risolte in una mera manutenzione della preesistente recinzione in rete metallica ma nella sostituzione della stessa con un’altra costituita da un muretto in calcestruzzo su cui è stato infisso un grigliato zincato, il tutto per la lunghezza di mt. 18,50.
Ciò stante, deve ritenersi che nella specie fosse necessario quanto meno un atto di autorizzazione edilizia e ciò alla luce del principio giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui nelle ipotesi di recinzione, l’atto di assenso comunale può non ritenersi necessario solo se non vengano realizzate opere edilizie permanenti, mentre all’opposto occorre l’atto autorizzativo comunale quando la recinzione viene realizzata con opere di tal fatta (cfr. C.S. V Sez. 15 giugno 2000 n. 3320).
In particolare è stato statuito che "la concessione edilizia è necessaria per eseguire una recinzione con un muretto di sostegno in calcestruzzo e sovrastante rete metallica" (cfr. C.S. V Sez. 26 ottobre 1998 n. 1537).
Alla luce di quanto premesso, devono ritenersi infondate le censure dedotte avverso l’impugnato atto di comminazione della sanzione.
Ciò a prescindere che il ricorrente ha dedotto censure che in realtà si appuntano avverso il presupposto ordine di demolizione che non è stato impugnato (neppure con il presente ricorso).
Un solo cenno per dire che la sanzione correttamente è stata comminata al ricorrente quale ditta esecutrice dei lavori.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune, di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di spese e onorari del giudizio, oltre a I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 27.6.2002.
Il Presidente f.f. L'Estensore
Depositata in segretaria il 31 ottobre 2002.