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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

TAR VENETO, SEZ. II – Sentenza 20 febbraio 2003 n. 1498 - Pres. Trivellato, Est. Stevanato - Zaramella ed altro (Avv.ti Sardos Albertini, Scaglia, Annunziata e Zambelli) c. Comune di Verona (Avv.ti Caineri, Squadroni, Moretto e Mondadori) e S.a.s. Novellini (Avv.ti Vignola e Pinello) - (accoglie).

Edilizia ed urbanistica - Abusi edilizi - Accertamento di conformità - Ex art. 13 L. n. 47/1985 - Presupposti - Conformità delle opere agli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda - Necessità - Sanatoria c.d. "giurisprudenziale" - Che richiede la conformità solo con riferimento alla disciplina urbanistica alla data di rilascio della concessione in sanatoria - Non può essere riconosciuta.

L'Amministrazione comunale è tenuta a negare la concessione in sanatoria richiesta ex art. 13 L. n. 47/1985 nel caso in cui manchi la conformità delle opere abusive agli strumenti urbanistici vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria; né, d'altra parte, può configurarsi alcuna ipotesi di sanatoria (c.d. "giurisprudenziale") che ricorrerebbe ogni qualvolta vi sia conformità della costruzione abusiva alla sola normativa vigente al momento del rilascio della concessione, atteso che tale tipo di sanatoria è da ritenere in contrasto insuperabile con le disposizioni di legge sopra citate (1).

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(1) Sull’ammissibilità della sanatoria c.d. "giurisprudenziale" v. tuttavia T.A.R. Lombardia-Brescia, sentenza 18 settembre 2002 n. 1176, in questa Rivista n. 9-2002 ed ivi ulteriori riferimenti.

 

 

(omissis)

per

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della concessione edilizia n. 7616/PG-1490/98SK rilasciata dal Comune di Verona alla S.a.s. Novellini in data 5.1.2000, nonché per il risarcimento dei danni.

Visto il ricorso notificato il 14.3.2000 e depositato presso la segreteria il 7.4.2000, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente in data 31.1.2003;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona, depositato il 3.10.2000 e della Novellini S.a.s., depositato il 19.2.2003;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 19 febbraio 2003, convocata a’ sensi dell’art.. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Lorenzo Stevanato - gli avv.ti Sandra Antico, in sostituzione di Sardos Albertini, per la parte ricorrente e Giorgio Pinello, per la Novellini S.a.s.;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che è fondato ed assorbente il settimo motivo di ricorso. Invero, l'Amministrazione è vincolata a negare la concessione in sanatoria, ex art. 13 L. 47/85 ed art. 97 LR 61/85, se manca la conformità agli strumenti urbanistici sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda, né può configurarsi alcuna ipotesi diversa di sanatoria (c.d. "giurisprudenziale") che ricorrerebbe ogni qualvolta vi sia conformità alla sola normativa vigente al momento del rilascio della concessione, ma è in contrasto insuperabile con le disposizioni di legge sopra citate;

che il ricorso va perciò accolto, salvo la domanda risarcitoria che è inammissibile per genericità;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie - salvo la domanda risarcitoria - e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato indicato in epigrafe.

Condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.500,00.= (duemilacinquecento/00) a carico del Comune intimato e in € 2.500,00.= (duemilacinquecento/00) a carico della Novellini S.a.s., al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2003.

Il Presidente L’Estensore

Depositata in segreteria in data 20 febbraio 2003.

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