TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 27 maggio 2003 n. 3018 - Pres. Trivellato, Est. Farina - Società Manifesti Affissioni - S.M.A. S.p.A (Avv.ti Cesari e Tanzarella) c. Comune di Rosà (VI) (n.c.) e Ente Ferrovie dello Stato (n.c.) - (accoglie).
Autorizzazione e concessione - Autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari - Per c.d. "pubblicità ferroviaria" - Diniego - Generico ed esclusivo riferimento a ragioni di estetica e ornato - Omessa indicazione del contrasto con la disciplina urbanistica - Insufficienza della motivazione - Sussiste - Illegittimità.
E’ illegittimo, per insufficienza della motivazione, e, pertanto, va annullato, il diniego opposto da un Comune avverso un’istanza avanzata da una società concessionaria dell’Ente Ferrovie dello Stato, per l’effettuazione della c.d. "pubblicità ferroviaria", allo scopo di conseguire un’autorizzazione per l’apposizione di un cartello pubblicitario, nel caso in cui detto diniego sia fondato esclusivamente sul generico riferimento al parere negativo espresso dalla commissione edilizia, per ragioni di estetica e di ornato, senza la specifica indicazione del contrasto del prospettato intervento di installazione del mezzo pubblicitario con la disciplina urbanistica (1).
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(1) In materia di autorizzazione per l’installazione di impianti pubblicitari, v. di recente T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 15 aprile 2003 n. 1009, in questa Rivista, n. 4-2003, secondo cui "è illegittimo il diniego opposto da un Comune avverso un’istanza avanzata da una società, finalizzata a conseguire un’autorizzazione per l’installazione di cartelloni pubblicitari nel caso in cui detto diniego, da un lato, non sia fondato su uno specifico presupposto normativo, e, dall’altro, sia stato espresso al di fuori delle ipotesi ostative all’installazione di cartelloni pubblicitari, specificamente previste dal regolamento comunale sulla pubblicità e sulle affissioni".
(omissis)
PER
l’annullamento del provvedimento sindacale 1.6.1989, n. 12597, di diniego concessione edilizia per apposizione cartello pubblicitario.
(omissis)
FATTO
La società ricorrente, Società Manifesti Affissioni – S.M.A., è concessionaria dell’Ente Ferrovie dello Stato per l’effettuazione della cd. "pubblicità ferroviaria".
In tale veste la stessa ha presentato istanza al Comune di Rosà per il rilascio dell’autorizzazione all’istallazione, sulla spalletta del cavalcavia ferroviario che sovrappassa la S.S. n. 47 in direzione Trento – Rosà, di un cartello pittorico ad uso pubblicitario.
Con provvedimento del 1 giugno 1989 n. 12597 il Sindaco del Comune di Rosà, richiamato il parere espresso dalla Commissione Edilizia, respingeva l’istanza della ricorrente adducendo ragioni di carattere estetico e di ornato.
Avverso il provvedimento di diniego la S.M.A. S.p.a. proponeva il ricorso in oggetto, lamentando, in primo luogo, la violazione del disposto di cui all’art. 14, comma 4, septies, L. n. 488/86, nonché, in via subordinata, dell’art. 79 della L.r. n. 61/85, oltre alla sussistenza del vizio di eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto assoluto dei presupposti, falsità della motivazione e tardività.
L’istanza presentata dalla ricorrente era stata inoltrata ai sensi dell’art. 14, comma 4 septies della L. n. 488/86, il quale configura l’istituto del silenzio assenso, per cui, decorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta, in mancanza di motivato parere negativo da parte del Comune, si doveva intendere rilasciata l’autorizzazione all’istallazione del mezzo pubblicitario.
In via subordinata, viene rilevata – sotto il profilo della disciplina edilizia, cui è stato ricondotto l’intervento da parte del Comune – l’intervenuta formazione, ai sensi dell’art. 79 della L.r. n. 61/85, del silenzio – assenso decorsi novanta giorni dalla presentazione della richiesta, di modo che l’Amministrazione avrebbe potuto intervenire unicamente in via di autotutela, disponendo, medinate adeguato riferimento alle ragioni di pubblico interesse, la revoca del silenzio assenso.
Rileva, altresì, la ricorrente che il provvedimento impugnato non ha esplicitato in base a quali disposizioni regolamentari comunali, disciplinanti la potestà autorizzatoria comunale in materia di pubblicità ferroviaria, è stata ritenuta non ammissibile l’installazione del mezzo pubblicitario.
Infine, la ricorrente lamenta l’illegittimità, in ogni caso, del diniego sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto non sono state esplicitate in modo adeguato le ragioni di incompatibilità dell’impianto con l’assetto dei luoghi.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
All’udienza dell’8 maggio 2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato con riguardo al terzo motivo di doglianza.
Premesso che la disciplina richiamata in ricorso circa il potere autorizzatorio comunale in materia di disciplina della pubblicità ferroviaria non implica la sottrazione degli impianti pubblicitari alla disciplina edilizia, qualora l’installazione di cartelli pubblicitari assuma rilevanza ai fini urbanistici, essendo diverse le finalità perseguite dalla disciplina di cui alla L. n. 488/86 e da quella urbanistico edilizia, e ritenuto che nella fattispecie non sussistano i presupposti e le condizioni espressamente richieste dalla norma contenuta nell’art. 79 della L.r. n. 61/85 per la formazione del silenzio assenso in materia edilizia, ciò non di meno, il provvedimento di diniego assunto dal Comune di Rosà è insufficientemente motivato, avendo lo stesso fatto genericamente riferimento mediante il richiamo al parere espresso dalla Commissione edilizia, a ragioni di estetica e di ornato, senza minimamente indicare in quali termini il prospettato intervento di installazione del mezzo pubblicitario risultasse in contrasto con la disciplina urbanistica.
Di conseguenza, il ricorso può trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, l’8 maggio 2003.
Il Presidente L’Estensore
Depositata in segreteria in data 27 maggio 2003.