TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. I – Ordinanza 17 aprile 2003 n. 455 – Pres. Fedullo, Est. Portoghese - Wwf Italia Onlus Balletta (Avv.ti Balletta e Razzano) c. Ministero dell'ambiente ed Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (Avv.ra Stato), Regione Campania (Avv.ti Abbamonte e Baroni) – (accoglie la domanda di sospensione).
Enti pubblici - Spoils system - Previsto dall’art. 6 della L. n. 145/2002 - Revoca del Presidente e del Consiglio direttivo di Ente pubblico - Motivazione adeguata in ordine all’accertamento della idoneità tecnica - Necessità - Mancanza – Domanda di sospensione – Va accolta.
Va sospeso il decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 145/2002, è stata revocata la nomina di presidente e dei componenti del Consiglio direttivo di un Ente parco (nella specie, Ente Parco Naz.le del Cilento e Vallo di Diano), ove il decreto stesso non contenga alcuna motivazione in ordine alla scelta effettuata; invero, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 6 della L. n. 145/2002 non costituiscono atti politici, ma atti di alta amministrazione e necessitano pur sempre di un supporto motivazionale, ancorché attenuato in relazione al notevole tasso di discrezionalità della nomina e della successiva revoca, di carattere essenzialmente fiduciarie (nella specie il T.A.R. Campania ha ritenuto che la motivazione era necessaria, quanto meno per giustificare il diverso avviso rispetto al parere del Presidente della Regione Campania, il quale aveva ritenuto che il presidente dell'Ente parco avesse ben operato) (1).
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(1) Come risulta dall motivazione dell’ordinanza in rassegna, nella specie il T.A.R. Campania ha richiamato la recente sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 8 aprile 2003 n. 3276, in questo numero della presente Rivista, con la quale è stato tra l’altro affermato che "è illegittimo un provvedimento che, ai sensi dell'art. 6 della L. 15 luglio 2002 n. 145, dispone la revoca di un commissario straordinario di un Ente pubblico, il quale non rechi un'adeguata motivazione in ordine all’accertamento della inidoneità tecnica del soggetto a garantire, nel rispetto dei principi della imparzialità e del buon andamento, continuità all’azione amministrativa, pure in occasione del cambiamento del programma e degli obiettivi che sono da raggiungere come impegno politico del nuovo Governo".
Nella motivazione dell'ordinanza in rassegna si richiama anche la sentenza del Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 1981 n. 340, in Foro amm. 1981, I, 838, che ha qualificato come atto non politico ma di alta amministrazione il provvedimento di nomina dell’Avvocato Generale dello Stato, richiedendo il conseguente obbligo di motivare la scelta compiuta.
Con quest'ultima sentenza in particolare è stato affermato che "il Governo all'atto della nomina dell'Avvocato generale dello Stato è tenuto a rendere chiaramente manifeste le ragioni della scelta compiuta ed in misura ancor più particolareggiata ove la scelta cada su personalità esterna all'Avvocatura generale dello Stato".
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA
SALERNO
PRIMA SEZIONE
Registro Generale: 787/2003
nelle persone dei Signori:
ALESSANDRO FEDULLO Presidente
FILIPPO PORTOGHESE Cons. , relatore
FRANCESCO GAUDIERI Cons.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 17 Aprile 2003
Visto il ricorso 787/2003 proposto da:
WWF ITALIA ONLUS
rappresentato e difeso da:
BALLETTA AVV. MAURIZIO
RAZZANO AVV. ROSELLA
con domicilio eletto in
VIA S. LEONARDO N 169 C/O WWF
presso
BALLETTA AVV. MAURIZIO
contro
MINISTERO DELL'AMBIENTE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO EMANUELE N.58
presso la sua sede
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA STATO
con domicilio eletto in SALERNO
CORSO VITTORIO EMANUELE N.58
presso la sua sede
REGIONE CAMPANIA
rappresentato e difeso da:
ABBAMONTE AVV. GIUSEPPE
BARONI AVV. VINCENZO
con domicilio eletto in SALERNO
C.SO GARIBALDI, 33 - AVVO.RA REG.LE
presso
BARONI AVV. VINCENZO
e nei confronti di
TARALLO GIUSEPPE
e nei confronti di
BARBATO NATALINO
e nei confronti di
COSENTINO ALDO
e con l'intervento ad opponendum di
COMITATO CIVICO CILENTANO "FEOLA PRESIDENTE"
rappresentato e difeso da:
GALDI AVV. MARCO
ARMENANTE AVV. FRANCESCO
LONGO AVV. ERMINIO
CASTIELLO AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in SALERNO
VIA ARCE N.22 C/0 M.D'URSO
presso
LONGO AVV. ERMINIO
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione: 1) del decreto ministeriale n.33/03, recante revoca della nomina di Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Naz.del Cilento e Vallo di Diano; 2) del decreto n.34/03;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMITATO CIVICO CILENTANO "FEOLA PRESIDENTE"
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO
MINISTERO DELL'AMBIENTE
REGIONE CAMPANIA
Udito il relatore Cons. FILIPPO PORTOGHESE e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;
Considerato che, come già osservato dal TAR del Lazio (sez.II ter n.3276/2003), deve escludersi la natura di atto politico del provvedimento impugnato (vedi anche Consiglio di Stato, sez.IV, n.340/1981, che non ha riconosciuto tale qualità persino al al provvedimento di nomina dell’Avvocato Generale dello Stato, richiedendo il conseguente obbligo di motivare la scelta compiuta);
Considerato quindi che, trattandosi di atto di alta amministrazione, lo stesso provvedimento necessita pur sempre di un supporto motivazionale, ancorché attenuato in relazione al notevole tasso di discrezionalità della nomina e della successiva revoca, di carattere essenzialmente fiduciarie;
Considerato per contro che l’atto in contestazione non contiene alcuna ragione in ordine alla scelta effettuata tra le varie facoltà concesse al Ministro dall’art. 6 della L. n. 145/2002, essendo necessaria la motivazione quanto meno per giustificare il diverso avviso rispetto al parere del Presidente della Regione Campania, il quale aveva ritenuto che il Presidente del Parco avesse ben operato.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000, n. 205.
Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
SALERNO , li 17 Aprile 2003
IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE
IL SEGRETARIO