T.R.G.A., SEDE DI TRENTO - Sentenza 9 giugno 2003 n. 244 - Pres. Numerico, Est. Mosconi - Buffa (Avv. Pantezzi ) c. Comune di Cinte Tesino (Tn) (Avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) e Duro Coroni e altri - (accoglie).
1. Atto amministrativo - Procedimento - Comunicazione di avvio - Ex art. 7 della L. n. 241/90 - Necessità - Nel caso di deliberazione del consiglio comunale di sdemanializzazione e vendita, a trattativa privata, di un tratto di strada - Utilizzato da abitanti in zona adiacente - Comunicazione di avvio - Nei confronti degli abitanti - Necessità - Sussiste - Mancanza - Illegittimità.
2. Comune e Provincia - Delibere - Deliberazione del consiglio comunale di sdemanializzazione e vendita di un tratto di strada - Partecipazione e votazione di un consigliere comunale affine ad uno degli acquirenti - In violazione dell'art. 78, comma 2°, T.U.ee.ll. - Illegittimità.
1. E’ illegittima una deliberazione con cui il consiglio comunale ha stabilito di provvedere alla sdemanializzazione e vendita, mediante trattativa privata, di un bene pubblico (nella specie si trattava di mq. 33 di una strada urbanisticamente destinata a viabilità storica e parcheggio) utilizzato da più soggetti abitanti e aventi dimora abituale nelle immediate adiacenze dello stesso, nel caso in cui la P.A. abbia omesso di comunicare a detti soggetti - titolari, nella specie, di un interesse specifico di natura partecipativo-procedimentale - l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla vendita dell’immobile medesimo (1).
2. E’ illegittima, ai sensi dell'art. 78, comma 2°, del T.U. ee.ll. approvato con D.L.vo n. 267/2000, una deliberazione con cui il consiglio comunale abbia stabilito di provvedere alla sdemanializzazione e vendita, a trattativa privata, di un bene pubblico (mq. 33 di strada destinati a viabilità storica e parcheggio), nel caso in cui al segmento procedimentale di votazione dell’atto collegiale, finalizzato all’adozione dello stesso, abbia partecipato e votato un consigliere comunale legato ad uno degli acquirenti da un rapporto di affinità.
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(1) Sulla possibilità di un ente pubblico di alienare un proprio immobile mediante trattativa privata, v., di recente, Cons. Stato, sez. V, sent. 1 ottobre 2002 n. 5121, in questa Rivista n. 10/2002; v. anche in arg. T.A.R. Friuli Venezia Giulia – sent. 14 ottobre 2002 n. 818, ivi n. 10/2002.
(omissis)
per l’annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Cinte Tesino n. 19 di data 21 settembre 1999 di “sdemanializzazione e vendita di mq 33 della p.f. 3925 bene pubblico strada” e di ogni altro atto connesso e conseguente.
(omissis)
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Cinte Tesino ha venduto, a trattativa privata esclusiva, ai controinteressati qui intestati, un tratto finale di pubblica strada urbanisticamente destinata a viabilità storica e parcheggio; asseritamente adibito - a dire del ricorrente, la cui proprietà è intertiziale col medesimo e con la proprietà dei citati controinteressati e vicini, - a comune ed esclusivo luogo di sosta, di deposito e cortile.
1.1 L’istante, in particolare, asserisce di essere venuto a conoscenza del su-richiamato atto di compravendita solo allorquando i detti vicini l’hanno avvertito che non avrebbe più potuto utilizzare, anche per sé, il suddetto spazio pubblico.
1.2 Lamenta così lo stesso, quale mezzo al fine di creare utili presupposti alle proprie tesi demolitorie, come la connessa deliberazione che, in uno, disponeva la contrattazione di cui sopra, la vendita e la sdemanializzazione del bene in discussione, si basi su un accertamento in fatto non corrispondente a realtà; e ciò proprio allorquando in tale atto si assume come detta porzione di suolo pubblico serva, esclusivamente e sotto tutti i sopra elencati aspetti pratici, i soli vicini acquirenti; e questo in asserito contrasto con le attestazioni dell’U.T.C.
1.3 Il medesimo istante riferisce poi che, nel caso, la detta deliberazione qui in discussione sarebbe stata adottata con la presenza di un consigliere comunale che, in quanto affine rispetto ad uno dei vicini acquirenti - qui controinteressati - risultando così anch’esso direttamente interessato rispetto all’atto medesimo, avrebbe dovuto, per ciò solo, non prendere parte in alcun modo alla relativa votazione (art. 14 - D.P.G.R. 27.2.95 4/L - TU.EE.LL.).
2. Il Collegio, dopo avere verificato che il contraddittorio risulta integrato nei termini e nei modi prescritti, ritiene di dover dar conto, in primo luogo, della sussistenza di un particolare interesse del ricorrente a porre, quantomeno, in discussione la intervenuta scelta del sistema di ricerca del privato contraente ut dicitur di procedere tramite trattativa privata con i soli vicini per la cessione del bene de quo.
2.1 A tale specifico riguardo si osserva che:
- pacifica è la collocazione della abitazione del ricorrente e che la stessa è sua dimora abituale; la medesima in stretta adiacenza almeno con una parte del detto reliquato;
- più che ragionevole e più che certa per atti appare l’affermazione del medesimo alla stregua della quale egli stesso risulta utilizzare, negli stessi modi, il citato tratto finale di strada storica;
- quanto testè annotato trova conferma - poiché non è ivi per nulla escluso - nella relazione dell’U.T.C.
2.2 Ne consegue, per il Tribunale, che il ricorrente gode, nel caso, di una particolare posizione di partenza; uguale in fatto a quella dei vicini; qui controinteressati.
3. Tanto premesso, assume ora il Collegio che il citato istante appare - proprio alla stregua della indicata situazione in fatto - poter essere, in ipotesi, direttamente pregiudicato dall’atto comunale qui in discussione.
3.1 Tuttavia, la sostanzialmente, invocata norma nazionale - ma il caso investe anche aspetti di rito e perciò ciò è divisabile anche solo ex officio - così come le norme locali considerate, non qualificano ulteriormente al dedotto il citato avvertito pregiudizio del ricorrente medesimo (artt. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, 24, 2° c., l.p. 30 novembre 1992 n. 23 e 13, 2° c., l.r. 31 luglio 1993 n. 23).
3.1.1.Tanto basta perciò per inferire che l’istante - come premesso - è, quantomeno, titolare di un interesse specifico di profilo partecipativo-procedimentale; che nel caso risulta pacificamente e per atti pretermesso (vedasi sul punto T.R.G.A n. 388 del 21 settembre 1994).
3.2 Non si vede dunque perché lo stesso, non possa, in questa sede, lamentarsi; almeno di ciò; allegando così la necessità di aver titolo a partecipare, quantomeno, ad una trattativa privata allargata anche a sé medesimo; e così deducendo la demolizione di un atto che in tale senso non dispone e che, in uno, come premesso, tutto realizza.
4. La detta particolare posizione, non solo procedimentale, del ricorrente determina, alla stregua delle norme su-citate, il dovere che delle eventualità pregiudizievoli di cui sopra lo stesso sia, preventivamente, anche avvisato; quantomeno prima che la trattativa raggiunga la sua fase finale e conclusiva; e, comunque, per utile tempo in modo da consentirgli una effettiva partecipazione; anche e non solo propositiva; del resto lo stesso è individuabile (e individuato) in modo certo, sicuro e non equivoco; posta anche la relazione dell’U.T.C., ed è l’unico - come detto - in condizioni di partenza uguali a quelle dei controinteressati.
4.1 Cosicché, se avviso preventivo dell’avvio del procedimento doveva esservi, non si vede quale utilità di specie possa avere la finzione giuridica - asseritamente utile a fini di conoscenza finale dell’atto anche per il ricorrente - della pubblicazione all’albo pretorio della stessa; che, come già detto più volte, il tutto in uno conclude.
4.2 E dunque, nel caso in esame, non può accettarsi quanto di particolare avversamente propugnato dalla difesa comunale.
4.2.1 Ed invero, nel caso medesimo, a ciò osta la sussistenza di un particolare e specifico interesse procedimentale diretto e definitivo con particolari caratteri; non soddisfabile in modo postumo e con la sola pubblicazione della delibera medesima.
4.2.2 E, dall’altra parte, tale situazione rende anche la necessità che dell’accaduto il medesimo debba essere personalmente edotto; aldilà della pubblicazione, poichè, comunque, direttamente interessato sotto i citati profili procedurali.
4.2.2.1 Tanto più che il relativo contratto risulta stipulato ben molto prima del periodo di utilità processuale a ricorrere di giorni sessanta; decorrenti, anche a tutto concedere, dall’ultimo giorno di pubblicazione della citata delibera (si vedano, in atti, le relative date).
5. Di talchè il ricorso non può dirsi nemmeno tardivo.
6. Quanto al merito dello stesso, in ragione di considerazioni di presupposizione logico-strutturale, si intende rilevare la fondatezza del motivo con il quale si assume la necessità di assenza della votazione di adozione della delibera de qua di un consigliere comunale; in quanto è pacifico il dedotto rapporto di affinità con uno dei controinteressati.
6.1 Pacifica è altresì e al riguardo la sua partecipazione alla detta votazione, la quale ultima - data la sua natura e la sua funzione - gode di una resistenza giuridica tale da non poter essere messa nel nulla nè da testimonianze nè da brogliacci e da relazioni informali di seduta. Da qui l’inutilità di questi ultimi o/e di acquisizioni testimoniali, almeno in questa sede.
7. Essendo così il ricorso fondato nei termini su delineati, ne consegue l’assorbenza di tutti gli ulteriori profili di doglianza; anche se non trattati ed esposti.
8. Le spese sono poste a carico delle parti soccombenti in solido e sono quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 86/2001, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione impugnata; salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti della P.A..
Le spese, quantificate in € 2.000,00 (IVA E CPA esclusi), sono poste in solido a carico delle due parti soccombenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2003, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Mario Mosconi Consigliere estensore
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere
Pubblicata nei modi di legge mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 giugno 2003.