TAR FRIULI VENEZIA GIULIA – Sentenza 14 ottobre 2002 n. 818 - Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - Debianchi (Avv.ti C. e L. Pellegrini) c. Comune di Trieste (Avv.ti Giraldi e Filipuzzi) e Martemucci (Avv.ti Occhialini, Tommasino, Kobec e Bellavista) - (respinge).
1. Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Controversie riguardanti il procedimento di vendita di immobili da parte di un ente pubblico - Rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del G.A.
2. Comune e Provincia - Contratti - Stipula - Preventiva determinazione del responsabile di spesa - Ex art. 192 del T.U. EE.LL. - Non occorre nel caso di contratti di alienazione di immobili - Possibilità per gli ee.ll. di prescindere dalle norme che regolano l’alienazione dei beni dello Stato - Sussiste ex art. 12 L. n. 127/1997, che non è stato abrogato dal T.U. EE.LL. (attesa la efficacia compilativa e non novativa del T.U. stesso).
3. Comune e Provincia - Generalità - Testo unico ee.ll. - Approvato con D. Lgs. n. 267/00 - Ha natura compilativa e non innovativa.
4. Comune e Provincia - Contratti - Stipula - Preventiva determinazione del responsabile di spesa - Ex art. 192 del T.U. EE.LL. - Necessità - Sussiste solo nel caso di contratti passivi e non già nel caso di contratti attivi.
5. Comune e Provincia - Alienazioni - Possibilità di derogare alle norme che regolano l’alienazione dei beni dello Stato ed in particolare di procedere alla vendita mediante trattativa privata - Ex art. 12, 2° comma, L. n. 127/1997 - Sussiste.
6. Comune e Provincia - Alienazioni - Prelazione prevista in favore dell’affittuario coltivatore diretto - Ex art. 8 della L. n. 590/1965 - Nel caso in cui la estensione dell’area non consenta l’esercizio di attività professionale del coltivatore diretto - Non può essere riconosciuta.
1. Rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo l’impugnazione degli atti con cui un ente pubblico procede alla vendita di un immobile da parte di chi vanti su di esso un diritto di prelazione, atteso che tale impugnazione mira all’annullamento di determinazioni autoritative che si situano "a monte" della stipulazione del contratto di vendita di diritto privato (1).
2. L’art. 192 del D. Lgs. n. 267/00 (secondo cui "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa..") non si applica alle alienazioni del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali, i quali vi possono provvedere anche in deroga alle norme che regolano l’alienazione dei beni dello Stato, ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L. 15 maggio 1997 n. 127, che riproduce l’art. 56 della L. 8 giugno 1990 n. 142; d’altra parte, l’art. 12 della L. 15 maggio 1997 n. 127, non rientra fra le disposizioni della L. n. 127/97 abrogate dall’art. 274 del testo unico.
3. Il D. Lgs. n. 267/00, con il quale è stato approvato il T.U. enti locali non ha capacità novativa, dal momento che l’art. 31 della L. 3 agosto 1999 n. 265 ha delegato il Governo ad adottare un testo unico di carattere compilatorio, in cui le norme vigenti sono solo "riunite e coordinate" (2).
4. L’art. 192 del D. Lgs. n. 267/00, nello stabilire che prima della stipulazione dei contratti deve essere adottata apposita determinazione "del responsabile del procedimento di spesa", riguarda i contratti passivi e non quelli attivi.
5. La facoltà prevista dall’art. 12, 2° comma, della L. n. 127/97 per i Comuni e le Province di procedere alle alienazioni del loro patrimonio immobiliare senza particolari vincoli che non siano "i principi generali dell’ordinamento giuridico – contabile" ed in deroga "alle norme sulla contabilità generale degli enti locali", non obbliga gli Enti locali all’osservanza delle singole norme di contabilità dello Stato e consente senz’altro la vendita a trattativa privata di detti beni.
6. Il diritto di prelazione previsto nei confronti dell’affittuario di fondi rustici dall’art. 8 della L. 26 maggio 1965, n. 590, non può ritenersi sussistente nel caso in cui risulti che il fondo concesso in locazione abbia una superficie (nella specie si trattava di un lotto di soli 110 mq. destinato ad orto familiare) che non consenta l’esercizio di attività professionale del coltivatore diretto, la quale deve svolgersi su di un fondo che costituisce, per dimensioni e caratteristiche, un bene produttivo, suscettibile di affitto (3).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 1993, n. 16, in Foro amm. 1993, 66, secondo cui "rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la impugnazione proposta dall'affittuario di un terreno, titolare di diritto di prelazione all'acquisto, avverso la deliberazione con la quale un ente pubblico statuisce di procedere alla vendita dell'immobile in favore di un terzo, subordinatamente al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario, in quanto la fase entro la quale si iscrive il provvedimento impugnato è anteriore alla stipulazione del contratto di diritto privato".
(2) Sulla natura meramente compilativa del T.U. EE.LL. v. CONSIGLIO DI STATO, AD. GEN. - Parere 8 giugno 2000 n. 87, in questa Rivista, n. 6/2000, P. VIRGA, Con il testo unico si è raggiunto l'obiettivo della stabilità nella legislazione degli enti locali?, in Giustizia amministrativa, n. 3/2001, p. 300 ss. ed in questa Rivista, n. 1/2001 e TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA, sentenza 30 luglio 2001, ivi, n. 7/8-2001.
In senso diverso, ritenendo invece che "il T.U. enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, non ha carattere ricognitivo e natura meramente compilatoria, ma è provvedimento in grado di operare una novazione dei testi legislativi raccolti e, quindi, costituisce un testo unico-fonte grazie al quale il corpus normativo esistente si adegua ad una realtà in continuo divenire" v., sempre in questa Rivista, TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I – Sentenza 29 novembre 2001 n. 5109 ed ivi ulteriori riferimenti.
(3) V. in senso conforme Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 1986 n. 425, in Giust. civ. Mass. 1986, fasc. 1, secondo cui "ai fini dell'applicabilità della disciplina vincolistica in materia di affitto agrario e per enucleare la qualità di coltivatore diretto, è necessario che il fondo sul quale viene svolta la attività risulti, per le sue dimensioni e caratteristiche, essere un bene produttivo, suscettibile del godimento tipico del contratto d'affitto, e cioè di una concreta utilizzazione attraverso una apprezzabile attività di coltivazione" (alla stregua del principio nella specie la S.C. ha reputato esatto il convincimento del giudice del merito il quale aveva escluso la possibilità di esercitare un'attività abituale organizzata di coltivazione, ai fini della produzione agricola, su particella di terreno di mq. 150, locata come orto familiare).
per l’annullamento
del provvedimento interdirigenziale prot. n. 24/2-19/00 del 24.5.2002, con cui è stata comunicata alla ricorrente l’aggiudicazione definitiva al controinteressato, della p.c.n. 73/47 di Roiano a seguito di trattativa privata mediante gara esplorativa;
della nota dirigenziale prot. n. 24/2-19/00/32 del 2.7.2002, con cui è stata respinta l’istanza della ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto di prelazione per l’acquisto della particella in parola;
del verbale prot. n. 24/2/19/00 del 17.5.2002 con cui la Commissione aggiudicatrice ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore del controinteressato, con riserva di verifica della sussistenza del diritto di prelazione;
dell’art. 13 del Regolamento per la vendita e la locazione dei terreni comunali e annesse tariffe di locazione, approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 8.1.2001;
(omissis)
Considerato che la controversia può andar risolta nel merito con decisione in forma semplificata;
Considerato in fatto che la ricorrente ha in locazione dal Comune intimato una parte della p.c.n. 73/47 di Roiano, della superficie totale di circa mt. 110 ad uso esclusivo di orto e che, per mezzo del suocero, è stata informata, che l’amministrazione, previa gara esplorativa stava provvedendo ad alienare l’intera particella al controinteressato, a favore del quale era stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in data 17.5.2002;
che ne seguivano gli impugnati atti di aggiudicazione definitiva al controinteressato e di rigetto delle istanze di ritiro di tale ultimo atto che, unitamente agli atti presupposti in epigrafe, vengono impugnati per omissione della deliberazione a contrattare, insussistenza delle ipotesi previste dalla legge per ricorrere a trattativa privata, che sarebbero tassative anche in caso in cui detta procedura di scelta del contraente fosse illegittimamente prevista in altre ipotesi da norme regolamentari, che comunque sarebbero state violate non rientrando il controverso terreno fra quelli agricoli, contraddittorietà, mancata informazione dell’intenzione di alienare ed illegittimo diniego del diritto di prelazione sia in base all’art. 8 della L. n. 20.5.1965 n. 590 che all’art. 38 della L. 27.7.1978 n. 392;
Rilevato che, in argomento, sussiste la giurisdizione di legittimità (e non quella esclusiva, che concerne solo i contratti passivi) del giudice amministrativo, in quanto l’impugnazione degli atti con cui un ente pubblico decide la vendita di un immobile, da parte di chi vanti su di esso un diritto di prelazione, mira all’annullamento di determinazioni autoritative che si situano a monte della stipulazione del contratto di vendita di diritto privato (cfr. in senso conforme C.D.S. IV Sez. 11.1.1993 n. 16);
che peraltro sono inammissibili tutte le censure rivolte contro la nota dirigenziale in epigrafe, sia perché essa, successiva all’aggiudicazione al controinteressato dell’area controversa, non ha carattere provvedimentale ed esprime solo il punto di vista personale dell’estensore, sia perché consegue ad una richiesta di esercizio della facoltà di autotutela, al quale l’istante non ha titolo alcuno, essendo rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione;
Ritenuti infondati i primi tre motivi di gravame, in quanto non ricostruiscono correttamente la normativa vigente;
Considerato che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/00, invocato per sostenere che è necessaria, per la stipulazione dei contratti, una previa determinazione a contrarre, non si applica alle alienazioni del patrimonio immobiliare da parte degli enti locali, che vi possono provvedere anche in deroga alle norme che regolano l’alienazione dei beni dello Stato, a’ sensi dell’art. 12, 2° comma, della L. 15.5.1997 n. 127, più recente della precedente, che riproduce l’art. 56 della L. 8.6.1990 n. 142, senza capacità novativa, dal momento che l’art. 31 della L. 3.8.1999 n. 265 ha delegato il Governo ad adottare un testo unico di carattere compilatorio, in cui le norme vigenti sono solo "riunite e coordinate";
che, più in particolare, l’art. 12 non rientra fra le disposizioni della L. n. 127/97 abrogate dall’art. 274 del predetto testo unico;
che inoltre l’art. 192 del T.U. n. 267/00, nello stabilire che, prima della stipulazione dei contratti, deve essere adottata apposita determinazione "del responsabile del procedimento di spesa" sembra voler regolare la materia dei contratti passivi e non di quelli attivi, di cui qui si controverte;
Ritenuto che la facoltà ai Comuni e alle Province di procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare senza particolari vincoli che non siano "i principi generali dell’ordinamento giuridico – contabile" ed in deroga "alle norme sulla contabilità generale degli enti locali" ai sensi dell’art. 12, 2° comma, della L. n. 127/97, non obbliga all’osservanza delle singole norme di contabilità dello Stato e consente senz’altro la vendita a trattativa privata di detti beni, senza la quale la disposizione di semplificazione non avrebbe senso;
che pertanto il ricorso è infondato anche là dove impugna il regolamento per la vendita e locazione dei terreni comunali, sia perché esso è conforme alla legge, sia perché con la deliberazione consiliare n. 2 dd. 8.1.2001 non si sono soltanto approvate le disposizioni dell’articolato, allegato al provvedimento, ma anche (punto 4 del dispositivo) di "prevedere inoltre la vendita dei terreni che comportino oneri passivi di gestione o comunque non ritenuti di pubblica utilità o di utilizzabilità diretta, anche a trattativa diretta, così come previsto dall’art. 12, 2° comma, della legge 127/97", onde ne risulta la piena utilizzabilità della trattativa privata per il terreno in parola;
Considerato che appare inammissibile, per omessa impugnazione degli atti presupposti, il quarto motivo di gravame;
che invero l’art. 13, 2° comma, del regolamento più volte citato prevede che all’individuazione degli interessati alle procedure di vendita, mediante gara ufficiosa, di immobili comunali si provveda – con una sorta di offerta al pubblico - tramite avviso affisso all’albo pretorio e agli albi dei consigli circoscrizionali per un periodo di 30 giorni e lascia alla piena discrezionalità dell’amministrazione l’eventuale effettuazione di ulteriori forme di pubblicità, onde, in mancanza di puntuale impugnazione della norma regolamentare o di contestazione che la pubblicità ivi prevista sia stata effettuata, non vi è luogo a sindacare a quali soggetti il Comune abbia altresì inviato personalmente una nota, volta a verificare l’interesse all’acquisto;
Rilevato infine che la ricorrente non è titolare di alcun diritto di prelazione, né a’sensi dell’art. 8 della L. 26.5.1965 n. 590, in quanto l’esercizio in locazione di un’area di soli 110 mc. a uso di orto familiare non costituisce attività professionale del coltivatore diretto, che deve svolgersi su di un fondo che costituisce, per dimensioni e caratteristiche, un bene produttivo, suscettibile di affitto (cfr. in senso conforme per fattispecie in tutto analoga Cass. civ. 3 Sez. 23.1.1986 n. 425) né ai sensi dell’art. 38 della L. 27.7.1978 n. 392, trattandosi di area nuda, non destinata a nessuna delle finalità di cui al 1° e 2° comma dell’art. 27 della legge medesima;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere rigettato;
che le spese di giudizio possano essere compensate.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 26 settembre 2002.
Vincenzo Sammarco - Presidente
Enzo Di Sciascio – Estensore
Depositata nella Segreteria del Tribunale in data 14 ottobre 2002.