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n. 6-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - Parere 13 maggio 2003 n. 1350/03 - Pres. Cortese, Est. Sorge - Oggetto: Ministero delle attività produttive. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra Carmela Falabella avverso il provvedimento di revoca dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio commerciale di vendita di piante e fiori su area pubblica. Istanza di sospensiva - (esprime il parere che il ricorso debba essere respinto e debba essere altresì respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato).

1. Comune e Provincia - Competenza - Dei dirigenti - Ad adottare in luogo del Sindaco provvedimenti di autorizzazione, concessione od analoghi - A seguito della L. n. 142/1990 e per effetto del principio di separazione tra politica ed amministrazione - Sussiste - Fattispecie.

2. Commercio ed industria - Autorizzazione amministrativa - Per l'esercizio del commercio su area pubblica - Revoca - Ex art. 5 L. n. 112/1991 - Nel caso di inattività protrattasi per oltre un trimestre - Legittimità - Circostanza che l'interessato abbia chiesto, per motivi di salute, la sospensione dell'attività per un mese - Irrilevanza ove comunque l'attività non sia più ripresa né siano stati indicati i motivi del protrarsi del periodo di sospensione.

1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha introdotto nell'ordinamento il principio della separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di gestione, principio questo che, in sede di riforma delle autonomie locali, è stato riaffermato e disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha attribuito ai dirigenti (e non agli amministratori) degli enti locali tutti i compiti di gestione, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti degli stessi enti, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo. Legittimamente, pertanto, un provvedimento di revoca di una autorizzazione viene adottato non già dal Sindaco e non da un dirigente del Comune (1).

2. Legittimamente viene disposta - ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 112 - la revoca dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su area pubblica (nella specie, di piante e fiori) nel caso di mancata utilizzazione dell'autorizzazione stessa per il periodo di tre mesi, a nulla rilevando il fatto che il titolare dell'autorizzazione, abbia comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 9, della stessa legge, la sospensione dell'attività per ragioni di salute per un periodo limitato (nella specie, di 30 giorni), ove risulti che, dopo la scadenza di tale periodo di sospensione, l'attività non sia stata più ripresa, né l'interessato abbia inviato ulteriore comunicazione circa la permanenza dell'impedimento alla ripresa della propria attività (alla stregua del principio nella specie la Sez. III del CdS ha ritenuto legittimo un provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale, una volta accertato il prolungarsi della chiusura dopo la scadenza del periodo di sospensione di trenta giorni richiesto dall'interessato, aveva disposto la revoca dell'autorizzazione) (2).

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(1) Sulle competenze dei dirigenti dei Comuni e delle Province a seguito della L. n. 142/90 v. in generale in questa Rivista:

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZ. PARMA - Sentenza 20 dicembre 2001 n. 1050

TAR LAZIO, SEZ. II BIS - Sentenza 14 marzo 2001 n. 1896

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 27 ottobre 2001 n. 649

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA - Sentenza 25 marzo 2002 n. 141

L. OLIVERI, L'individuazione dei confini che separano la funzione di indirizzo e controllo spettante agli organi di governo e la funzione gestionale spettante alla dirigenza.

A. DI GIOIA, La difficile attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione negli enti locali: in particolare, le questioni riguardanti gli impegni di spesa e la rappresentanza in giudizio.

Sul principio di separazione tra politica ed amministrazione v. in generale CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE - Parere 10 giugno 1999 n. 7/1999

(2) La legge 28 marzo 1991, n. 112, come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77, è stata poi abrogata dall'art. 30, 6° comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (in suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 24 aprile, n. 95), recate "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59".

 

 

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con la nota n. 549661 in data 14 marzo 2003 con la quale il Ministero delle attività produttive, Direzione centrale per il commercio, le assicurazioni e i servizi commercio, le assicurazioni e i servizi, chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Roberto Sorge;

PREMESSO

Con provvedimento del dirigente superiore reggente della X Circoscrizione n. 2147 in data 2 dicembre 1994 il Comune di Roma dispose la revoca per inattività dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su area pubblica (posteggio) di piante e fiori a suo tempo rilasciata alla signora Carmela Falabella. Infatti l'interessata il 26 marzo 1994 venne investita da un automezzo riportando numerose fratture che la costrinsero all' inattività e riacquistando, secondo quanto affermato nel ricorso in esame, la piena capacità motoria soltanto alla fine del 1994.

Avverso il provvedimento di revoca la sig.ra Falabella ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendone l' annullamento, previa sospensione degli effetti, per incompetenza dell' organo emanante e per violazione degli artt. 3 e 5 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

L'Amministrazione riferente ritiene il ricorso infondato.

CONSIDERATO

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che il provvedimento di revoca avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco e non già da un funzionario comunale.

La doglianza è infondata alla luce del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che ha introdotto nell'ordinamento il principio della separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di gestione, principio che, in sede di riforma delle autonomie locali, è stato riaffermato e disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. Infatti sono stati attribuiti ai dirigenti (e non agli amministratori) degli enti locali tutti i compiti di gestione, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti degli stessi enti, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo.

Ugualmente infondato si appalesa il secondo motivo di gravame.

Sostiene, infatti, la ricorrente che l'autorizzazione amministrativa non avrebbe dovuto essere revocata, in quanto l'art. 5 della legge 28 marzo 1991, n. 112 prevede la revoca nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancata utilizzazione per il periodo di tre mesi, ma l'art. 3, comma 9, della stessa legge esclude la decadenza nei casi di assenza per malattia. Il Comune, sostiene ancora la ricorrente, si sarebbe limitato ad accertare l'inattività dell' esercizio commerciale per un periodo superiore a tre mesi, ma avrebbe omesso, per carenza di istruttoria, di accertare i motivi dell'inattività (malattia della titolare dell'autorizzazione).

Dalla relazione dell' Amministrazione risulta, invece, che la sig.ra Falabella presentò al Comune di Roma istanza di sospensione dell' attività, a causa dell' infortunio subito, per trenta giorni a decorrere dall' 8 aprile 1994 e non fece seguire altre domande di proroga della sospensione né si preoccupò di comunicare la permanenza dell' impedimento alla ripresa della propria attività. Cosicché appare legittimo l'operato del Comune che, una volta accertato il prolungarsi della chiusura dopo la scadenza del periodo di sospensione di trenta giorni richiesto dall' interessata, dispose la revoca dell' autorizzazione con l' impugnato provvedimento del 2 dicembre 1994.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto e debba essere altresì respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

L'Estensore

(Roberto Sorge)

Il Presidente

(Roberto Cortese)

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