CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 2 luglio 2002 n. 2807 - Pres. Riccio, Est. Russo - Rizzani de Eccher s.p.a. (Avv.ti A. Clarizia e L. Di Giannantonio) c. Provincia autonoma di Bolzano (Avv.ti M. Larcher, M. Costa e R. Von Guggenberg), Codelfa s.p.a. (Avv.ti M. Calò e S. Dragogna). - (respinge).
Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Impugnazione - Domanda cautelare - Discussa allorché sia già stato stipulato contratto il contratto di appalto - Non può essere accolta.
Va respinta la domanda cautelare avverso un'aggiudicazione di appalto se, in aggiunta ad un incerto fumus boni iuris, vi sia anche la circostanza dell'avvenuta stipula del contratto tra aggiudicatario ed Amministrazione (1).
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----------------------------(1) V. anche, in senso analogo, l'ordinanza della stessa Sez. IV, 30 luglio 2002 n. 3244, pubblicata in questo numero della Rivista.
V. anche G. SAPORITO, Le limitazioni al potere cautelare del Giudice amministrativo in materia di appalti do oo.pp. e di espropriazioni per p.u. (commento dell'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190).
Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
della sentenza TRGA Bolzano, 10/2002 resa tra le parti, concernente aggiudicazione di lavori di partizione e rivestimenti scuola professionale. (omissis)
Considerato che ad una prima sommaria valutazione finalizzata all'emissione del richiesto provvedimento cautelare, nessuna delle censure proposte dalla ricorrente presenta aspetti di immediata percepibilità che possono lasciare prevedere il possibile accoglimento del ricorso, anche con riferimento alla tardività del ricorso in primo grado;
Considerato altresì che l'interesse leso dal provvedimento impugnato non presenta i caratteri della gravità e della irreparabilità del danno, essendo stato, d'altro canto, stipulato il contratto con la controinteressata aggiudicataria,
P.Q.M.
respinge l'istanza cautelare.