CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 30 luglio 2002 n. 3244
- Pres. Trotta, Est. Saltelli - Coop. Impianti Termo sanitari s.r.l.(Avv.ti N. Marcone e S. Briotti) c. Provincia autonoma di Bolzano (Avv.ti M. Larcher, M. Costa e R. Von Guggenberg), Schmidhammer GMBH s.r.l. (n.c.) - (respinge).Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Impugnazione - Domanda cautelare - Discussa allorché sia già stato stipulato contratto il contratto di appalto - Non può essere accolta.
Va respinta la domanda cautelare avverso un'aggiudicazione di appalto se, in aggiunta ad un incerto fumus boni iuris, vi sia anche la circostanza dell'avvenuta stipula del contratto tra aggiudicatario ed amministrazione, che rende prevalente l'interesse pubblico alla esecuzione dei lavori (1).
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(1) V., in senso analogo, l'ordinanza della stessa Sez. IV, 2 luglio 2002 n. 2807, pubblicata in questo numero della Rivista.
V. anche G. SAPORITO, Le limitazioni al potere cautelare del Giudice amministrativo in materia di appalti do oo.pp. e di espropriazioni per p.u. (commento dell'art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 20 agosto 2002, n. 190).
Per l'annullamento
dell'ordinanza TRGA Bolzano, 80/2002 resa tra le parti, concernente esclusione gara affidamento lavori ristrutturazione scuola (omissis).
Vista la reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Rilevato che i motivi di appello non sembrano assistiti dal necessario fumus e che l'intervenuta stipula del contratto osta, anche in ragione del prevalente interesse pubblico all'esecuzione dei lavori dell'appalto di cui si tratta, alla sospensione del provvedimento impugnato,
P.Q.M.
respinge l'appello.