CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 25 settembre 2002 n. 4927 - Pres. Paleologo, Est. Troiano - Tricoci (Avv. Cosentino) c. Prefetto della Provincia di Cosenza (Avv.ra Stato) - (conferma T.A.R. per la Calabria, Sezione di Catanzaro, 28 settembre 1992, n. 492).
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione delle norme in materia - Ordine di demolizione - Emanato prima della L. n. 241/90 - Specifica motivazione - Non occorre - Mero richiamo della normativa - Sufficienza.
2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distanze dalle autostrade - Nel caso di costruzioni realizzate fuori dal perimetro urbano - Sono inderogabili - Nel caso di costruzioni realizzate entro il perimetro urbano - Sono derogabili.
3. Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Costruzioni realizzate in violazione delle distanze dalle autostrade - Fuori dal perimetro urbano e dopo l'imposizione del vincolo - Non sono suscettibili di sanatoria.
4. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distanze dalle autostrade - Finalità - Casi in cui operano - Individuazione.
1. L'ordine di demolizione di un manufatto costruito a distanza inferiore a quella prescritta, adottato ai sensi dell'articolo 20 T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, non richiede una specifica motivazione, ove l'atto sia stato emanato prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente il richiamo alle disposizioni in materia di distanze rispetto al nastro stradale (1).
2. Il vincolo di inedificabilità previsto dall'articolo 41-septies, commi 1 e 2 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo aggiunto dall'articolo 19 della l. 6 agosto 1967, n. 765) a protezione del nastro stradale è configurato come assoluto nel caso di autostrade per le aree situate al di fuori del centro abitato, perché - ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 - è esclusa ogni possibilità di deroga alla distanza minima, fissata in sessanta metri; la fascia di rispetto è, invece, ridotta a venticinque metri all'interno del perimetro del centro abitato ed è derogabile a mente dell'articolo 9, comma 1 della legge 24 luglio 1961, n. 729.
3. Le opere realizzate all'interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del perimetro del centro abitato (fascia di 60 metri) sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l'imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di condono edilizio, anche se si tratti di mere soprelevazioni di manufatti preesistenti ed anche se l'opera resti al di sotto del livello della strada (2).
4. Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto, le distanze previste dalla suddetta norma vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello (3), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti della sede stradale (4) o che costituiscano mere sopralevazioni (5), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.
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(1) Cfr. C.G.A., 6 settembre 1986, n. 138; Sez. IV, 28 febbraio 1978, n. 144.
(2) V. in tal senso Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193, secondo cui non è suscettibile di sanatoria, ai sensi della citata legge n. 47 del 1985, la sopraelevazione di edificio che disti dal ciglio dell'autostrada, all'esterno dei centri abitati, meno di quanto previsto dal d. m. 1 aprile 1968, se la sopraelevazione è stata realizzata dopo l'imposizione del vincolo autostradale; v. anche Cass. civ., 26 gennaio 2000, n. 841, che per tale ragione esclude la natura edificatoria del terreno rientrante nella fascia di rispetto) e Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 1994, n. 968, (che qualifica come inedificabile l'area ricompresa nella predetta fascia di rispetto).
Ha osservato in proposito la Sez. IV che l'art. 32, comma 4, lettera c) della legge n. 47 del 1985 stabilisce che "sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: [.] c) in contrasto con le norme del D.M. 1 aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico")
Nel caso invece in cui il vincolo sull'area sia stato imposto prima della costruzione del manufatto, trova applicazione l'articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il quale esclude la possibilità di sanatoria delle opere di cui al precedente articolo 31 "quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: [.] d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree".
(3) Cfr. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193.
(4) Cfr. Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118.
(5) Cfr. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193.
Sulle distanze dal nastro stradale v. in questa Rivista:
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE - Sentenza 21 dicembre 1998 n. 680
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 dicembre 2000 n. 6769
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 30 novembre 2000 n. 6361
Sulle distanza di 10 metri tra pareti finestrate v. da ult.:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 12 luglio 2002 n. 3929
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria Francesco Tricoci impugnava il provvedimento del Prefetto di Cosenza 2 novembre 1982 con cui è ordinata "la riduzione al pristino stato della loc. Piana, Km. 206,700 dell'Autostrada SA/RC - Saracena, eliminando le opere abusivamente costruite", ossia un manufatto abusivamente costruito dall'interessato in zona soggetta a vincolo di rispetto stradale.
Con decisione 28 settembre 1992, numero 492 il T.a.r. adito rigettava il ricorso.
Avverso detta pronuncia interponeva appello il sig. Francesco Tricoci con atto notificato il 21 ottobre 1993 e depositato in data 3 novembre 1993, deducendo le seguenti doglianze:
1) Il provvedimento prefettizio non è sufficientemente motivato perché non indica la distanza della costruzione in sopraelevazione dall'autostrada e l'entità planovolumetrica della nuova costruzione.
2) L'abuso edilizio in parola non comporta rischi per la circolazione stradale perché consiste nella modesta sopraelevazione di un fabbricato rurale preesistente alla strada, che anche dopo l'intervento "dista dal ciglio stradale oltre 40 metri ed è sottostante al livello dell'autostrada".
Resisteva all'appello il Ministero dell'Interno, e con semplice memoria di costituzione depositata il 7 dicembre 1994 rassegnava le conclusioni insistendo per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
1. L'appello è infondato.
Il primo mezzo di impugnazione, con cui si censura la carenza di motivazione del provvedimento con cui il Prefetto di Cosenza ha disposto la demolizione di un manufatto abusivamente edificato all'interno della zona di rispetto autostradale, è infondato.
Per costante indirizzo giurisprudenziale l'ordine di demolizione di un manufatto costruito a distanza inferiore a quella prescritta, adottato ai sensi dell'articolo 20 T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, non richiede una specifica motivazione, ove l'atto (come nel caso di specie) sia stato emanato prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente il richiamo alle disposizioni in materia di distanze rispetto al nastro stradale (ex multis, Cons. giust. amm., 6 settembre 1986, n. 138; Sez. IV, 28 febbraio 1978, n. 144).
Va, inoltre, rilevato che nella fattispecie in esame non è contestata l'esattezza dei presupposti di fatto su cui si fonda il provvedimento di demolizione, ammettendosi nello stesso atto di appello che l'opera, distante "dal ciglio stradale oltre 40 metri", è ubicata all'interno della fascia di rispetto.
2. Anche il secondo motivo di appello - con cui si deduce che il manufatto abusivo non comporta rischi per la circolazione stradale perché consiste nella modesta sopraelevazione di un fabbricato rurale preesistente alla strada, che anche dopo l'intervento "dista dal ciglio stradale oltre 40 metri ed è sottostante al livello dell'autostrada" - si appalesa privo di pregio.
Le opere realizzate all'interno della fascia di rispetto autostradale prevista al di fuori del perimetro del centro abitato (fascia di sessanta metri) sono ubicate in aree assolutamente inedificabili e, pertanto, se costruite dopo l'imposizione del vincolo, rientrano nella previsione di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e non sono suscettibili di sanatoria, anche se si tratti di mere soprelevazioni di manufatti preesistenti ed anche se l'opera resti al di sotto del livello della strada.
A tale riguardo giova premettere che, ai sensi dell'articolo 41-septies, commi 1 e 2 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo aggiunto dall'articolo 19 della l. 6 agosto 1967, n. 765) "Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della strada. Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i Lavori pubblici di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'Interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica".
Tale vincolo di inedificabilità è configurato come assoluto nel caso di autostrade per le aree situate al di fuori del centro abitato, perché - ai sensi del D.M. 1 aprile 1968 - è esclusa ogni possibilità di deroga alla distanza minima, fissata in sessanta metri (la fascia di rispetto è, invece, ridotta a venticinque metri all'interno del perimetro del centro abitato ed è derogabile a mente dell'articolo 9, comma 1 della legge 24 luglio 1961, n. 729).
Il ricorrente, che ha realizzato un'opera abusiva all'interno della predetta fascia di rispetto ed al di fuori del perimetro del centro abitato, non può, inoltre, avvalersi della possibilità di sanatoria offerta dall'articolo 32, comma 4, lettera c) della citata legge n. 47 del 1985 (per cui "Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: [.] c) in contrasto con le norme del D.M. 1 aprile 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico"), perché nella fattispecie in esame il vincolo sull'area era stato imposto prima della costruzione del manufatto.
Trova, allora, applicazione la norma di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che esclude la possibilità di sanatoria delle opere di cui al precedente articolo 31 "quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: [.] d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree".
In tal senso si è espressa sia la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193, per cui non è suscettibile di sanatoria, ai sensi della citata legge n. 47 del 1985, la sopraelevazione di edificio che disti dal ciglio dell'autostrada, all'esterno dei centri abitati, meno di quanto previsto dal d. m. 1 aprile 1968, se la sopraelevazione è stata realizzata dopo l'imposizione del vincolo autostradale; v. anche Cass. civ., 26 gennaio 2000, n. 841, che per tale ragione esclude la natura edificatoria del terreno rientrante nella fascia di rispetto) sia quella del Consiglio di Stato (Sez. V, 8 settembre 1994, n. 968, che qualifica come inedificabile l'area ricompresa nella predetta fascia di rispetto).
Va, inoltre, osservato che il carattere assoluto del vincolo sussiste a prescindere dalla concrete caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale, posto dall'articolo 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e dal successivo d.m. 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità delle persone, ma appare correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni. Pertanto le distanze previste dalla norma suddetta vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (in termini, Cass. civ., 1 giugno 1995, n. 6118) o che costituiscano mere sopralevazioni (v. la citata Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 193), o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti.
3. Va, infine, osservato che non è più operante la sospensione del giudizio amministrativo in pendenza di sanatoria, essendo decorso il termine di cui all'articolo 44, comma 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Non è, inoltre, intervenuta nelle more la sanatoria dell'opera, essendo ancora pendente il relativo procedimento, come attestato anche dalla relativa certificazione 19 aprile 2002 del responsabile del procedimento del Comune di Saracena, prodotta dall'appellante
Per le suesposte considerazioni, l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata l'impugnata decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione quarta, respinge l'appello.
Condanna il sig. Francesco Tricoci a rimborsare all'Amministrazione appellata le spese del grado di giudizio, che liquida in euro 1000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Paleologo Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Marcello Borioni Consigliere
Antonino Anastasi Consigliere
Paolo Troiano Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 25 settembre 2002.