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n. 10-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 25 settembre 2002 n. 4925 - Pres. Paleologo, Est. Troiano - Ministero della Giustizia (Avv. Stato Ferrante) c. Tamburri (n.c.) (annulla T.A.R. Campania-Napoli, 2 gennaio 2001, n. 17).

Concorso - Abilitazione alla professione di avvocato - Commissione giudicatrice - Presidente - Necessità di presiedere anche le sottocommissioni - Non sussiste.

Le sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di avvocato, essendo costituite per esigenze di semplificazione e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove scritte, possono essere presiedute anche da un vicepresidente senza che sia necessaria, allo scopo, una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione del presidente, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 (1).

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(1) Cfr. C.G.A., sent. 11 ottobre 1999, n. 437 e Cons. Stato, Sez. IV, ord. 14 novembre 2000 n. 5794, in questa Rivista, n. 11/2000, con nota di G. SAPORITO.

V. sempre in questa Rivista, nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. IV, sent. 20 novembre 2000 n. 6160.

Nella motivazione della sentenza in rassegna peraltro si dà atto che la stessa Sez. IV in precedenza si era orientata in modo diverso  (v. le sent. 31 marzo 2000, nn. 1855 e 1878, la prima delle quali in Foro it., 2000, III, 243), ma tali precedenti sono rimasti isolati.

Sui criteri di formazione delle commissioni e di valutazione delle prove del concorso per l'abilitazione alla professione di avvocato v. da ult. TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I - Sentenza 12 settembre 2002, n. 3940  ed ivi ulteriori riferimenti. Con quest'ultima sentenza è stato affermato tra l'altro, analogamente a quanto ritenuto con la sentenza in rassegna, che "le sottocommissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possono essere legittimamente presiedute dal vicepresidente, atteso che l'unicità della funzione di presidente della commissione si ricollega alla funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni, a lui affidata, e non necessariamente alla loro presidenza; argomentando diversamente, verrebbe frustrata la ratio sottesa all'art. 22, comma 6, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, con il risultato di rallentare, anziché accelerare, il lavoro della Commissione".

 

 

FATTO e DIRITTO

Le Amministrazioni indicate in epigrafe impugnano la decisione 2 gennaio 2001, numero 17 con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata avverso il provvedimento affisso in data 25 luglio 2000 di non ammissione della stessa alle prove orali relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato indette con D.M. 30 giugno 1999, nonché contro il verbale n. 16 della VI Sottocommissione dell'8 giugno 2000 e tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Il Tribunale ha accolto il ricorso giudicando fondato il motivo con cui era dedotta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 22, comma 6 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, in quanto la Sottocommissione non era presieduta dal Presidente titolare, bensì da un Vicepresidente, senza che tale sostituzione fosse giustificata da obiettive ragioni di impedimento.

L'appello - con cui le Amministrazioni appellanti lamentano l'ingiustizia della decisione - è fondato e può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, e dell'articolo 26, ultimo comma della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 3 e 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205.

In particolare il Collegio, integralmente richiamata la motivazione della decisione Cons. giust. Amm., 11 ottobre 1999, n. 437 e dell'ordinanza di questa Sezione 16 maggio 2000, n. 2398, rese in relazione ad identica questione, conferma il principio ivi enunciato per cui le Sottocommissioni esaminatrici, costituite per esigenze di semplificazione e di velocizzazione del lavoro di correzione delle prove scritte, possono essere presiedute anche da un Vicepresidente senza che sia necessaria, allo scopo, una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione, a mente dell'articolo 22, comma 6 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578.

Tali decisioni sono state in seguito costantemente confermate da questo Consiglio, mentre i precedenti in senso contrario richiamati dal Tribunale amministrativo regionale (Sez. IV, 31 marzo 2000, nn. 1855 e 1878) sono rimasti isolati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in Sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso originariamente proposto dalla sig.ra Maria Tamburri.

Condanna la sig.ra Maria Tamburri al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, spese che liquida in euro 1500 (euro millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

Giovanni Paleologo Presidente

Costantino Salvatore Consigliere

Marcello Borioni Consigliere

Antonino Anastasi Consigliere

Paolo Troiano Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria in data 25 settembre 2002.

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