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TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 12 settembre 2002 n. 3940 – Pres. ed Est. Ferrari - Palumbieri (Avv. Bazzicalupo) c. Ministero della giustizia (Avv. Stato Marrone) e Amato (n.c.) – (dichiara inammissibile e irricevibile il ricorso ex art. 1, comma 1, L. n. 205 del 2000; rigetta il ricorso principale).

1. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Diniego – Impugnativa mediante istanza presentata al Presidente del T.A.R. – Ex art. 1, 1° comma, della L. n. 205/2000 – In pendenza del giudizio di merito – Condizioni – Notifica dell’istanza entro il termine di 30 giorni dal diniego – Necessità.

2. Atto amministrativo – Diritto di accesso – Diniego – Impugnativa – Nel caso di diniego che riguardi il rilascio di elaborati di altri concorrenti – Notifica del ricorso a tali concorrenti, da considerare controinteressati – Necessità – Mancanza - Inammissibilità del ricorso.

3. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Controinteressato o no - Soggetti partecipanti ad una procedura concorsuale idoneativa – Non sono controinteressati – Ragioni.

4. Concorso – Abilitazione alla professione di avvocato – Commissione giudicatrice Sottocommissioni – Presidenza affidata ad uno dei vicepresidenti - Legittimità – Ragioni.

6. Concorso – Abilitazione alla professione di avvocato – Commissione giudicatrice –Componenti supplenti – Nomina dopo l’espletamento delle pèrove scritte - Legittimità.

6. Concorso – Abilitazione alla professione di avvocato – Commissione giudicatrice – Composizione – Componenti supplenti – Funzione surrogatoria – Rispetto delle professionalità previste dalla legge – Non occorre.

7. Concorso – Prove – Valutazione – Valutazione espressa in forma numerica – Sufficienza.

8. Concorso – Prove – Valutazione – Sindacabilità in sede giurisdizionale - Limiti – Fattispecie.

9. Concorso – Prove – Valutazione - Tempo ridotto impiegato per la valutazione degli elaborati – Irrilevanza.

1. Anche se l’art. 21, 1° comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 1, 1° comma, della L. n. 205 del 2000, consente all’interessato – in pendenza di un ricorso - di impugnare il diniego di accesso mediante istanza presentata al Presidente del Tribunale, deve ritenersi che tale possibilità possa essere esercitata a condizione che il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso il diniego di accesso non sia già scaduto alla data di  deposito del ricorso principale,  atteso che la data del deposito segna il momento a partire dal quale il processo amministrativo, a differenza di quello civile, può considerarsi pendente (1).

2. E’ inammissibile un ricorso avverso il diniego di accesso agli elaborati relativi alle prove di concorso sostenute da alcuni candidati, che non sia stato notificato anche ai controinteressati, dovendosi intendere tali coloro che sono "interessati" alla riservatezza dei documenti oggetto della domanda di accesso (2).

3. La qualità di controinteressato non spetta ai soggetti partecipanti ad un giudizio idoneativo, quale è quello per l’ammissione all’esercizio della professione di avvocato; tale principio risulta applicabile anche nel caso in cui il ricorrente abbia dedotto, tra l'altro, censure riguardanti la composizione della commissione esaminatrice, atteso che in un processo avente ad oggetto gli esiti di un giudizio idoneativo l’eventuale loro accoglimento rileverebbe solo nei limiti dell’interesse.

4. Le sottocommissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato possono essere legittimamente presiedute dal vicepresidente (3), atteso che l’unicità della funzione di presidente della commissione si ricollega alla funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni, a lui affidata, e non necessariamente alla loro presidenza; argomentando diversamente, verrebbe frustrata la ratio sottesa all’art. 22, comma 6, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, con il risultato di rallentare, anziché accelerare, il lavoro della Commissione (4).

5. Legittimamente il Ministro della Giustizia nomina un componente supplente della commissione per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato dopo le prove scritte, atteso che il potere-dovere del Ministro di provvedere alla sostituzione del componente originario, non più disponibile allo svolgimento dell’incarico originariamente assegnatogli, previsto dall’art. 22, comma 6, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, non incontra limiti temporali, risultando prevalente l’esigenza di assicurare all’organo collegiale la possibilità di continuare a svolgere le proprie funzioni.

6. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come sostituito dall’art. 1 della L. 27 giugno 1988 n. 242, ciascun componente della Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può sostituire un qualsiasi membro effettivo della Commissione stessa, anche se il sostituto viene nominato in relazione ad una qualifica diversa da quella posseduta dal componente titolare sostituito, e ciò in quanto è proprio l’alto grado di professionalità di ogni componente dell’organo collegiale, derivante dalla qualifica posseduta, ad assicurare l’adeguatezza della valutazione sull’idoneità dei candidati, indipendentemente dal fatto che il membro supplente non appartenga alla stessa categoria professionale del membro effettivo sostituito (5).

7. Anche dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla Commissione giudicatrice degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come una formula sintetica ma eloquente, che esterna compiutamente la valutazione tecnica eseguita (6).

8. Il giudizio della commissione giudicatrice di un pubblico concorso o di una procedura idoneativa è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice della legittimità solo sotto il profilo della manifesta illogicità, contraddittorietà o grave parzialità (7), cioè in presenza di un quadro patologico nel modus procedendi dell’organo collegiale (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto inammissibile il motivo con il quale si contestava nel merito il giudizio espresso dalla Commissione nei confronti dell’atto giudiziario in materia di diritto civile, redatto dal ricorrente).

9. Il tempo ridotto impiegato dalla commissione di concorso per la valutazione degli elaborati e per gli adempimenti connessi alla valutazione stessa è irrilevante ai fini del sindacato sulla legittimità del giudizio negativo reso nei confronti di un candidato.

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(1) Cfr. T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 2 novembre 2000, n. 4248.

Dispone l'art. 1, 1° comma, della L. n. 205/2000 che "in pendenza di un ricorso l’impugnativa di cui dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio".

Su tale nuovo strumento di tutela del diritto di accesso v. in questa Rivista N. SAITTA, Verso un accesso sempre più accessibile.

(2) Cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 giugno 1999, n. 16 e Sez. VI , 8 novembre 2000, n. 6012.

(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2000, n. 2398; T.A.R. Puglia-Bari, I Sez., 29 settembre 2001, n. 3878.

(4) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 6160 e 1 febbraio 2001 n. 367.

(5) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2000, n. 2398, 20 novembre 2000, n. 6160 e 1 febbraio 2001, n. 367; C.G.A.,11 ottobre 1999 n. 437; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 29 settembre 2001, n. 3878.

(6) Nel testo della sentenza si richiama l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 6 aprile 1998 n. 543 e 9 aprile 1999 n. 538; Sez. V, 13 febbraio 1998, n. 163; Sez. VI,13 gennaio 1999 n. 14; T.A.R. Marche, 25 giugno 1999 n. 818), al quale il T.A.R. Puglia-Bari aveva in precedenza aderito (v. Sez. I, 26 settembre 2000 n. 3788; 27 settembre 2000 n. 3804; 3 gennaio 2001 nn. 16 e 17; 3 ottobre 2001 n. 4143) e dal quale la stessa Sezione del T.A.R. Puglia dichiara non ritiene di doversi discostare "specie dopo l’intervento chiarificatore del giudice delle leggi (Corte cost., ord. 3 novembre 2000, n. 466)".

In realtà, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R. Puglia, quest'ultima ordinanza della Corte (pubblicata in questa Rivista: clicca qui per consultarla) non ha chiarito molto, dato che si è limitata a dichiarare la questione inammissibile "perché essa non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte costituzionale a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito, tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati".

Sulla necessità o meno di una motivazione nel caso di valutazione negativa delle prove scritte v. da ult. TAR VENETO, SEZ. I – Sentenza 21 gennaio 2002 n. 137 e CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 15 maggio 2002 n. 2601 ed ivi ulteriori riferimenti.

(7) T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 3 maggio 2000, n. 494.

Sulle modalità di formazione delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato v. in questa Rivista:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 20 novembre 2000 n. 6160

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Ordinanza 20 settembre 2000 n. 4711

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza 25 luglio 2001 n. 4069

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. III - Sentenza 11 giugno 2001 n. 1219

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 17 gennaio 2001 n. 148

Sulla sindacabilità delle valutazione espresse dalla commissione giudicatrice di un concorso v. da ult. TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 4 luglio 2002 n. 635 e TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. II – Sentenza 1 luglio 2002 n. 3836

Sulla necessità di predisporre in via preventiva dei criteri per la valutazione delle prove v., con riferimento ad un concorso per l’abilitazione alla professione di avvocato, TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. II – Sentenza 26 aprile 2001 n. 491 e TAR LIGURIA, SEZ. II - Sentenza 2 aprile 2001 n. 310 TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. II - Ordinanza 9 novembre 2000 n. 1642

V. anche in generale A.L. TARASCO, La tutela giurisdizionale nel concorso per avvocato.

 

 

per l’annullamento,

previa sospensione degli effetti: a) del provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari – sessione 2001-2002 – non ha ammesso il ricorrente alle prove orali; b) del verbale n. 10 del 18 aprile 2002 della I sottocommissione per gli esami di avvocato, nella parte in cui ha espresso un giudizio complessivamente negativo sulle prove scritte del ricorrente; c) dell’eventuale provvedimento con il quale è stata attribuita al componente della commissione, avv. Garofalo, la funzione di Presidente della 1^ sottocommissione; d) dell’eventuale provvedimento di nomina, quale componente della 1^ sottocommissione, della dott.ssa Caterina Lombardo Pijola; e) di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi o consequenziali.

(omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con atto (n.1051/2002) notificato in data 14 giugno 2002 e depositato il successivo 9 luglio il dott. Claudio Palumbieri ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso i provvedimenti in epigrafe indicati e ne ha chiesto l’annullamento. Afferma che, alcuni giorni dopo la conoscenza del provvedimento che non lo ammetteva alle prove orali degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, e precisamente in data 3 maggio 2002, aveva presentato alla Commissione esaminatrice istanza di accesso ex L. n. 241 del 1990: a) ai propri elaborati, b) a quelli relativi all’atto giudiziario in materia di diritto civile dei candidati, giudicati dalla 1^ sottocommissione, che in quella prova avevano ottenuto una votazione pari o superiore a 30, c) all’intero verbale (comprensivo delle votazioni degli altri candidati) del giorno in cui si era svolta la correzione dei suoi elaborati, d) all’atto giudiziario dei candidati Germinarlo Francesco Giovanni, Lenoci Angela Giuseppina, Forina Maria Grazia e Sembronio Giovanni Battista.

L’istanza era stata peraltro accolta solo in parte, giacché la Commissione aveva autorizzato il rilascio di copia solo degli elaborati del ricorrente. La stessa istanza veniva rinnovata in data 15 maggio 2002 con esclusivo riferimento agli elaborati dei candidati sopra indicati, ma era nuovamente respinta. In prosieguo di tempo, peraltro solo in via informale, il ricorrente riusciva ad ottenere copia del verbale della riunione plenaria della Commissione, tenutasi il 21 gennaio 2002, e copia del verbale n. 10 del 1^ sottocommissione relativo alla revisione dei suoi scritti.

Ciò premesso, deduce:

a) Violazione dell’art. 22, co. 6, R.D.L. 27 novembre 1993 (rectius, 1933) n. 1578 e successive modifiche, per illegittima composizione della commissione esaminatrice conseguente alla mancanza del requisito dell’unicità’ del Presidente, atteso che la sottocommissione, che ha esaminato il ricorrente, non era presieduta dal Presidente titolare della Commissione, avv. Nicola Marino, ma dal componente avv. Luciano Garofalo, il quale ha svolto le funzioni presidenziali in tutte le riunioni tenutesi per la correzione degli elaborati dei candidati e, quindi, non per sopperire ad un temporaneo impedimento del titolare, ma con carattere di continuità ed in contrasto con i principi elaborati nella materia de qua dalla prevalente giurisprudenza del giudice amministrativo;

b) Violazione dell’art. 22, co. 6, R.D.L. 27 novembre 1993 (rectius, 1933) n. 1578 e successive modifiche, per illegittima composizione della commissione esaminatrice dovuta ad illegittima nomina di un componente, atteso che la dott.ssa Caterina Lombardo Pijola non è stata nominata componente della Commissione prima dell’inizio delle prove scritte;

c) Violazione dell’art. 22, co. 4 e 6, R.D.L. 27 novembre 1993 (rectius, 1933) n. 1578 e successive modifiche, per illegittima composizione della Commissione esaminatrice dovuta ad illegittima nomina di un membro della Commissione, atteso che l’avv. Garofalo, che era stato nominato dal Ministro con funzioni di componente l’organo collegiale, ha svolto funzioni presidenziali;

d) Violazione dell’art. 22, co. 3, R.D.L. 27 novembre 1993 (rectius, 1933) n. 1578 e successive modifiche, per illegittima composizione della Commissione esaminatrice conseguente all’assenza della categoria dei professori universitari, e tale assenza vizia gli atti del procedimento impugnato atteso che la Commissione, in ragione della sua natura di collegio perfetto, è illegittimamente composta non solo nel caso in cui alle sue sedute non partecipa il plenum dei suoi componenti, ma anche quando manchi nelle suddette sedute il rappresentante di una delle categorie professionali individuate dalla legge;

e) Violazione dell’art. 3, co. 1, L. 7 agosto 1990 n. 241 per difetto di motivazione, atteso che il solo punteggio numerico non consente di conoscere le ragioni sottese al giudizio di insufficienza reso nei confronti dell’atto giudiziario in materia di diritto civile redatto dal ricorrente;

f) Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento, atteso che l’elaborato del ricorrente, pur avendo ricevuto un punteggio di assoluta insufficienza (20/50), è del tutto simile, dal punto di vista contenutistico, a quello di altri candidati che hanno invece ottenuto una votazione pari o superiore a 30/50, con palese disparità di trattamento e irragionevolezza.

2.- Con istanza ex art. 1, co. 1, L. n. 205 del 2000, indirizzata al Presidente del T.A.R. per la Puglia, notificata in data 10 luglio 2002 e depositata il successivo 19 luglio, il dott. Claudio Palumbieri ha chiesto l’annullamento delle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice in data 6 maggio 2002, con la quale è stata parzialmente rigettata la sua istanza di accesso del 3 maggio, e in data 20 maggio 2002, con la quale è stata totalmente rigettata la sua istanza del 15 maggio.

3.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e la Commissione di esami, i quali hanno depositato in giudizio ampia documentazione ed una relazione, a firma del Presidente della !^ sottocommissione, nella quale sono contestate, in fatto e in diritto, le censure dedotte dal ricorrente.

4.- Con atto notificato in data 9 settembre 2002 e depositato, con il consenso del difensore delle Amministrazioni resistenti nel corso della camera di consiglio, il ricorrente ha proposto, nella via dei motivi aggiunti, ulteriore censura di:

g) eccesso di potere per carenza di istruttoria, in relazione al tempo estremamente ridotto nel quale il Collegio giudicante ha provveduto alla revisione degli elaborati e agli adempimenti ad essa connessi.

5.- Visti gli atti di causa, il Collegio rileva innanzi tutto l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso proposto, ex art. 1, co. 1, L. n. 205 del 21 luglio 2000, per l’annullamento dei dinieghi opposti dalla Commissione alle due istanze di accesso ai documenti, presentate dal ricorrente in data 3 e 15 maggio 2002.

Il primo "parziale" diniego di accesso è stato infatti adottato il 6 maggio 2002 con decretazione apposta in calce all’istanza, e non è stato impugnato nei termini fissati dall’art. 25, co. 5, L. 7 agosto 1990 n. 241, come prescritto dall’art. 21, co. 1, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 1, co. 1, L. 21 luglio 2000 n. 205.

La stessa istanza è stata riproposta integralmente – e non limitatamente agli elaborati dei candidati Germinario, Forina, Lenoci e Sembronio, come invece afferma il ricorrente a pag. 3 dell’atto introduttivo del giudizio principale – il 15 maggio 2002, ed anche in questo caso il sopravvenuto diniego del 20 maggio 2002 non è stato impugnato nei termini.

Considerato che il ricorso ex art. 1, co. 1, L. n. 205 del 2000 è stato notificato solo il 10 luglio 2002 e, quindi, ben oltre il prescritto termine di giorni trenta, è palese la sua tardività.

Non varrebbe opporre che l’art. 21, co. 1, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo sostituito dall’art. 1, co. 1, L. n. 205 del 2000, consente all’interessato di provvedere – in pendenza di un ricorso - all’impugnativa del diniego di accesso mediante istanza presentata al Presidente del Tribunale; è infatti ragionevole ritenere che tale possibilità può essere esercitata a condizione che il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso il diniego di accesso non sia già scaduto all’atto del "deposito" del ricorso successivo , che come è noto segna il momento a partire dal quale il processo amministrativo, a differenza di quello civile, può considerarsi pendente (T.A.R. Bari, I Sez., 2 novembre 2000 n. 4248) e che nel caso in esame è avvenuto il 9 luglio 2002, e cioè quando il suddetto termine di 30 giorni era da tempo decorso.

6.- Lo stesso ricorso è anche inammissibile in quanto non notificato ai 4 candidati innanzi menzionati ai quali, secondo pacifici principi giurisprudenziali (Cons. Stato, Ap., 24 giugno 1999 n. 16 e VI Sez. 8 novembre 2000 n. 6012), va riconosciuta la qualità di controinteressati all’accoglimento del ricorso, perché "interessati" alla riservatezza dei documenti oggetto della domanda di accesso.

Sia il ricorso principale che quello ex art. 1, co. 1, L. n. 205 sono stati invece notificati a tale Mario Amato, non altrimenti identificato ma qualificato dal ricorrente come "controinteressato", senza però che sia specificato quale è l’interesse che lo legittimerebbe ad opporsi all’accoglimento di ambedue i ricorsi di cui si discute.

In mancanza di doverosi chiarimenti da parte del ricorrente è ragionevole presumere che il sig. Amato sia un candidato ammesso alle prove orali: se tale fosse la ragione per la quale è stato evocato in giudizio, sarebbe agevole opporre che, secondo principi giurisprudenziali pacifici, la qualità di controinteressato non spetta ai soggetti partecipanti a un giudizio idoneativo, quale è quello per l’ammissione all’esercizio della professione di avvocato. Né tale conclusione sarebbe suscettibile di revisione per il solo fatto che il ricorrente ha dedotto anche censure riguardanti la composizione della Commissione esaminatrice, atteso che in un processo avente ad oggetto gli esiti di un giudizio idoneativo l’eventuale loro accoglimento rileverebbe solo nei limiti dell’interesse.

7.- I motivi primo e terzo del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente perché deducono nella sostanza la medesima doglianza, devono essere disattesi: essi ripropongono infatti questioni che sono state da tempo affrontate e definite dalla giurisprudenza del giudice amministrativo in senso contrario alle tesi prospettate dal ricorrente. E’ stato infatti chiarito (Cons. Stato, IV Sez., 16 maggio 2000 n. 2398; T.A.R. Bari, I Sez., 29 settembre 2001 n. 3878) che le sottocommissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato possono essere legittimamente presiedute dal vicepresidente e la ragione di tale conclusione è stata individuata nella considerazione che l’unicità della funzione di Presidente della Commissione si ricollega alla funzione di coordinamento dei lavori delle varie sottocommissioni, a lui affidata, e non necessariamente alla loro presidenza, atteso che diversamente risulterebbe frustrata la ratio sottesa all’art. 22, co. 6, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, con il risultato di rallentare, anziché accelerare, il lavoro della Commissione (Cons. Stato, IV Sez., 20 ottobre 2000 n.6160 e 1 febbraio 2001 n. 367).

8.- Privo di pregio è anche il secondo motivo di doglianza, volto a prospettare un ulteriore profilo di illegittimità nella composizione della 1^ sottocommissione per il fatto che la nomina del componente supplente non sarebbe avvenuta prima delle prove scritte, come invece previsto dall’art. 22, co. 6, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578; è agevole infatti opporre che il potere-dovere del Ministro di provvedere alla sostituzione del componente originario, non più disponibile allo svolgimento dell’incarico originariamente assegnatogli, non incontra il limite temporale al quale il ricorrente si riferisce, risultando prevalente l’esigenza di assicurare all’organo collegiale la possibilità di continuare a svolgere le proprie funzioni. Nel caso in esame è documentato che la nomina del magistrato d’appello Caterina Lombardo Pijola a componente supplente è avvenuta in dichiarata sostituzione del componente originariamente nominato, dott. Cirillo, che aveva chiesto di essere esonerato.

9.- Sempre nel tentativo di invalidare il giudizio negativo reso nei suoi confronti, a mezzo di censure volte a contestare la regolare composizione dell’organo collegiale che lo aveva espresso, il ricorrente afferma (quarto motivo) che in tutte o quasi tutte le sedute della 1^ sottocommissione sarebbe mancato il rappresentante della categoria degli insegnanti universitari.

In effetti non sembra al Collegio che sia idonea a contestare validamente – quanto meno in punto di fatto – la fondatezza della censura la considerazione che il Presidente della 1^ sottocommissione, sempre presente ai suoi lavori, è anche professore universitario (associato di diritto internazionale), come egli stesso ha avuto modo di rammentare nella breve relazione predisposta per l’Avvocatura distrettuale dello Stato: è infatti documentato che il prof. Garofano è stato nominato componente effettivo della Commissione d’esame non per tale qualità, ma come rappresentante dalla categoria degli avvocati designato dal relativo Ordine, sicché egli non è in possesso di un duplice titolo, che lo legittimerebbe a partecipare ai lavori della Commissione in rappresentanza dell’una o dell’altra delle due categorie, a seconda delle qualifiche possedute dagli altri componenti di volta in volta non presenti alle singole sedute.

La censura è invece agevolmente superabile in punto di diritto, cioè richiamando il consolidato principio giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell’art. 22, co. 3, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come sostituito dall’art. 1 L. 27 giugno 1988 n. 242, ciascun componente della Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può sostituire un qualsiasi membro effettivo della Commissione stessa, anche se fu nominato in relazione ad una qualifica diversa da quella posseduta dal componente titolare sostituito, e ciò in quanto è proprio l’alto grado di professionalità di ogni componente dell’organo collegiale, derivante dalla qualifica posseduta, ad assicurare l’adeguatezza della valutazione sull’idoneità dei candidati, indipendentemente dal fatto che il membro supplente non appartenga alla stessa categoria professionale del membro effettivo sostituito (Cons. Stato, IV Sez., 16 maggio 2000 n. 2398, 20 novembre 2000 n. 6160 e 1 febbraio 2001 n. 367; C.si. 11 ottobre 1999 n. 437; T.A.R. Bari, I Sez., 29 settembre 2001 n. 3878).

10.- Anche il quinto motivo di ricorso deve essere disatteso giacché, come questo Tribunale ha più volte avuto occasione di chiarire (I Sez. 26 settembre 2000 n. 3788; 27 settembre 2000 n. 3804; 3 gennaio 2001 nn. 16 e 17; 3 ottobre 2001 n. 4143) , anche dopo l’entrata in vigore della L.7 agosto 1990 n. 241 l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla Commissione giudicatrice degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come una formula sintetica ma eloquente, che esterna compiutamente la valutazione tecnica eseguita.

In questo senso è l’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons.Stato, IV Sez., 6 aprile 1998 n. 543 e 9 aprile 1999 n. 538; V Sez. 13 febbraio 1998 n. 163; VI Sez. 13 gennaio 1999 n. 14; T.A.R. Marche 25 giugno 1999 n. 818), al quale questa Sezione ha sempre aderito e dal quale non ritiene di doversi discostare, specie dopo l’intervento chiarificatore del giudice delle leggi (Corte cost., ord. 3 novembre 2000 n. 466).

11.- Il sesto motivo di ricorso è inammissibile perché volto a contestare, con argomentazioni fra l’altro prive del necessario supporto logico, il merito del giudizio espresso dalla Commissione nei confronti dell’atto giudiziario in materia di diritto civile, redatto dal ricorrente.

E’ appena il caso di ricordare, richiamando principi da tempo pacificamente acquisiti nella giurisprudenza del giudice amministrativo, che il giudizio della commissione giudicatrice di un pubblico concorso o di una procedura idoneativa è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice della legittimità solo sotto il profilo della manifesta illogicità, contraddittorietà o grave parzialità (T.A.R. Bologna, II Sez., 3 maggio 2000 n. 494), cioè in presenza di un quadro patologico nel modus procedendi dell’organo collegiale che nel caso in esame – considerati gli obiettivi limiti contenutistici e concettuali dell’elaborato in questione, fotografati con assoluta fedeltà dall’impugnato punteggio – non è neppure ipotizzabile.

12.- Il motivo di ricorso proposto nella via dei motivi aggiunti e volto a denunciare, sotto il profilo della carenza di istruttoria, il tempo ridotto impiegato dalla Commissione per la valutazione degli elaborati e per gli adempimenti ad essa connessi, è palesemente infondato perchè non tiene conto del pacifico principio giurisprudenziale che considera tale circostanza irrilevante in sede di valutazione del giudizio negativo reso nei confronti del candidato

13.- Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I dichiara inammissibile e irricevibile il ricorso ex art. 1, co. 1, L. n. 205 del 2000; rigetta il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione della giustizia, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in EURO 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’11 settembre 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I, con l’intervento dei signori:

Gennaro Ferrari est. Presidente

Stefano Fantini Referendario

Fabio Mattei Referendario.

Depositata in cancelleria il 12 settembre 2002.

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