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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 23 dicembre 2002 n. 7278 - Pres. Riccio, Est. Mollica - Amministrazione finanziaria dello Stato - Ufficio del Registro di Parma (Avv. Stato De Socio) c. Bertini (Avv. Gaeta) - (annulla in parte T.A.R. Emilia Romagna, Sez. di Parma, n. 101/93).

1. Amministrazione pubblica - Fermo amministrativo - Ex art. 69, comma 6, del R.D. 2440/1923 (L. contabilità Stato) - Finalità - Individuazione - Possibilità di desumere da tale istituto un principio generale in materia di sospensione cautelare dei pagamenti - Non sussiste.

2. Amministrazione pubblica - Crediti vantati - Compensazione giudiziale - Nel caso in cui il credito non sia certo, liquido ed esigibile - Impossibilità.

3. Giustizia amministrativa - Esecuzione del giudicato - Condanna alla rivalutazione monetaria - Nel caso in cui il giudicato non preveda già tale maggiorazione - Impossibilità.

1. Il fermo amministrativo, previsto dall'art. 69 R.D. novembre 1923, n. 2440, attiene all'ipotesi di ragione di credito dell'Amministrazione verso aventi diritto a somme dovute da altre Amministrazioni; da tale disciplina non è possibile desumere un principio generale in materia di sospensione cautelare dei pagamenti (1).

2. Legittimamente viene respinta l'eccezione di compensazione giudiziale di un credito, nel caso in cui non sussistano i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, non potendosi in tale ipotesi far riferimento alla disciplina del fermo amministrativo, previsto dall'art. 69 R.D. novembre 1923, n. 2440.

3. Nel caso in cui sia stata chiesta l'esecuzione di un giudicato formatosi su di una sentenza (nella specie, della commissione tributaria) che ha condannato la P.A. al pagamento di somme, non spetta la rivalutazione monetaria, ove la eseguenda decisione non preveda tale maggiorazione, non potendo il giudice dell'ottemperanza ampliare la portata dell'originario decisum.

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(1) Sul fermo amministrativo v. in questa Rivista:

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI - Sentenza 4 novembre 2002 n. 15382

TAR LAZIO, SEZ. III - Sentenza 7 agosto 2002 n. 7052

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - Sentenza 7 dicembre 2001 n. 6179

 

 

F A T T O

Con ricorso alla Commissione Tributaria di 1° grado di Parma, proposto nel 1986, Bertini Maria Teresa impugnava il silenzio rifiuto del competente ufficio su istanza di rimborso della tassa di successione; il Collegio adito, con decisione in data 24 novembre 1990, n. 3198, accoglieva il ricorso e demandava all'ufficio medesimo di provvedere alla riliquidazione dell'imposta (in quanto duplicata) ed al relativo rimborso.

Stante l'inerzia dell'Amministrazione, il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, si pronunciava in sede di giudizio di ottemperanza, con l'appellata sentenza n. 101/93, accogliendo il ricorso e disponendo, tramite commissario ad acta, la realizzazione del credito vantato dalla Bertini, con interessi legali, rivalutazione monetaria e spese.

L'appellante Amministrazione finanziaria sostiene che erroneamente il T.A.R. adito ha respinto l'eccezione di compensazione ed ha disposto il pagamento della rivalutazione monetaria, ferma la opportunità di precisare che gli interessi legali sono quelli previsti dalla legge speciale tributaria.

Resiste la Bertini con controricorso e memoria difensiva, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità (ed illegittimità) dell'atto di appello proposto nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria, essendo la sentenza eseguenda emessa nei confronti dell'Ufficio del Registro di Parma e non dell'Amministrazione centrale; la sentenza del T.A.R., attesi i contenuti del provvedimento, non integrerebbe una "pronunzia giudiziale" e non sarebbe quindi suscettibile di appello; inammissibile sarebbe altresì la pretesa dell'appellante in ordine alla rilevata erroneità della sentenza sul punto della eccepita compensazione.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2002 la causa è stata ritenuta in decisione.

D I R I T T O

1. - Vanno preliminarmente disattese le eccezioni preliminari della resistente Bertini in quanto palesemente prive di pregio.

Correttamente, invero, l'appello viene proposto dall'Amministrazione centrale in cui è incardinato l'ufficio periferico nei cui confronti è stata emessa la sentenza appellata, a tacere della circostanza che, in realtà, l'atto d'appello è nella specie proposto dall'Amministrazione finanziaria dello Stato - Ufficio del registro di Parma.

Appellabile è la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale in quanto sentenza del primo giudice, in disparte i contenuti che nella stessa intende ravvisare la Bertini.

Circa la residua eccezione di inammissibilità, basti rilevare che essa attiene al merito della questione proposta e non a profili pregiudiziali.

2. - Nel merito, erroneamente l'appellante Amministrazione ritiene di desumere dalla normativa sul fermo amministrativo (art. 69 R.D. novembre 1923, n. 2440) un principio generale in materia di sospensione cautelare dei pagamenti.

Nella specie, il giudice di prime cure ha correttamente respinto l'eccezione di compensazione giudiziale, sollevata dall'Amministrazione, in ragione della mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

Altra ipotesi è quella del fermo amministrativo, che peraltro non rileva nel caso che ne occupa, che attiene all'ipotesi di ragione di credito dell'Amministrazione verso aventi diritto a somme dovute da altre Amministrazioni. Il T.A.R. si è solo pronunciato su una eccezione di compensazione giudiziale per la quale non ricorrevano i presupposti di legge.

3. - Sul punto della accordata (dal primo giudice) rivalutazione monetaria, deve convenirsi con l'appellante circa la non spettanza della stessa: la eseguenda decisione della Commissione Tributaria non prevedeva tale maggiorazione e non poteva il T.A.R., in sede di esecuzione, ampliare la portata dell'originario decisum.

4. - Da ultimo, l'appellante rileva l'opportunità di una precisazione nel senso che gli interessi legali - di cui il giudice di prime cure sancisce la corresponsione - sono "quelli previsti dalla legge speciale tributaria".

Di ciò va dato atto, attesa la specificità delle disposizioni in materia (misura, maturazione per semestri interi, modalità).

5. - In conclusione l'appello va accolto solo in parte (limitatamente al punto 3.) e con la precisazione di cui al punto 4.

Va rigettato nella parte di cui al punto 2.

Le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunziando sull'appello meglio in epigrafe indicato, accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, il ricorso in appello n. 7334/93; respinge il ricorso nella restante parte.

Compensa le spese del presente giudizio per un terzo; per la residua parte condanna l'Amministrazione finanziaria al pagamento, in favore di Bertini Maria Teresa, della somma di euro 4000/00 (quattromila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2002, con l'intervento dei signori:

Stenio RICCIO Presidente

Costantino SALVATORE Consigliere

Raffaele DE LIPSIS Consigliere

Antonino ANASTASI Consigliere

Bruno MOLLICA Consigliere, est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Depositata in segreteria in data 23 dicembre 2002.

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