CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 30 gennaio 2002 n. 515 - Pres. Marrone, Est. Deodato - Gielle (Avv. G. Gallo) c. Comune di Trieste (n.c.) e San Marco Antincendio s.n.c. (n.c.) - (conferma T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21 agosto 2001, n. 532).
Giurisdizione e competenza - Contratti della P.A. - Lavori pubblici - Controversie relative alla risoluzione del contratto di appalto - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussiste.
Sono da ritenere devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l'Amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di affidamento di lavori pubblici ed alla stipula del contratto di appalto, dispone unilateralmente la risoluzione del rapporto, atteso che le controversie in questione riguardano posizioni di diritto soggettivo ed atti aventi carattere negoziale e non provvedimentale (1).
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(1) Cass., SS. UU., 7 marzo 2001 n. 95 e Cons. Stato, Sez. V,
24 aprile 2000 n. 2435.
V. anche in questa rivista
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 novembre 2000
n. 6325, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cds4_2000-6325.htm
TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I - Sentenza 21 febbraio 2001 n. 868, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarcampaniana1_2001-868.htm
COLLEGIO ARBITRALE - Lodo 24 febbraio 2001, pag. http://www.giustamm.it/private/collarb_lodo2001-02-24.htm
In senso opposto v. tuttavia TAR
LOMBARDIA, SEZ. III - Decreto presidenziale 5 giugno 2001 n. 1572, pag. http://www.giustamm.it/tar1/tarlombmi3_2001-1572.htm
con nota di A. PALOMBA, Sulla giurisdizione in tema di
rescissione-risoluzione unitalerale da contratti d'appalto di pubblici servizi
da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Alla stregua del principio nella specie è stata confermata la sentenza dei giudici di prime cure ed è stato ritenuto che rientrava nella giurisdizione dell'A.G.O. la controversia de quo, la quale riguardava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appaltatrice ad una precisa obbligazione stabilita nel capitolato speciale e non, come sostenuto dall'appellante, la legittimità della definizione della gara per l'affidamento del servizio, in realtà già conclusa per effetto dell'aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto.
MOTIVI E DECISIONE
Rilevato, preliminarmente, di dover definire la controversia con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art.26 IV e V comma L. n.1034/71, come modificato dall'art.9 L. n.205/2000, ricorrendo i presupposti stabiliti dalle predette disposizioni per la decisione in forma semplificata;
Considerato, ancora in rito, che la costituzione del Comune appellato va giudicata nulla per la rilevata mancanza della necessaria delibera di incarico al difensore da parte dell'Ente e che, tuttavia, l'anzidetto difetto non pregiudica l'ammissibilità della decisione in forma semplificata, dovendosi intendere per completezza del contraddittorio la rituale instaurazione dello stesso per mezzo della regolare notifica dell'atto introduttivo a tutte le parti necessarie del giudizio e non anche l'effettiva costituzione di queste;
Ritenuto, nel merito, che l'appellante contesta la correttezza della decisione impugnata, assumendo l'erroneità del convincimento, ivi espresso, circa la mancanza della giurisdizione amministrativa nella controversia introdotta in primo grado, invocandone l'annullamento e la riforma;
Considerato che l'assunto difensivo risulta infondato in quanto confliggente con l'univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dalla Sezione, che giudica devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie sugli atti con i quali l'Amministrazione, successivamente alla definizione della procedura di affidamento dei lavori ed alla stipula del contratto di appalto, ha provveduto unilateralmente alla risoluzione del rapporto, attesa l'incidenza di questi su posizioni di diritto soggettivo e sul presupposto del loro carattere negoziale e non provvedimentale (Cass. SS. UU., 7 marzo 2001 n.95, Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2000 n.2435);
Rilevato che il principio di diritto supra affermato risulta applicabile alla fattispecie in esame, vertendosi chiaramente, nel caso di specie, in tema di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa appaltatrice ad una precisa obbligazione stabilita nel capitolato speciale e non, come erroneamente sostenuto dall'appellante, sulla legittimità della definizione della gara per l'affidamento del servizio, in realtà già conclusa per effetto dell'aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto, e che, pertanto, la decisione impugnata va confermata, avendo il primo giudice correttamente declinato la giurisdizione, con conseguente reiezione dell'appello;
Considerato che sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso indicato in epigrafe, respinge l'appello e compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2001, con l'intervento dei signori:
Claudio Varrone Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Filoreto D'Agostino Consigliere
Carlo Deodato Est. Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Deodato Claudio Vrrone
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.