CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 7 febbraio 2002 n. 685 - Pres. Quaranta, Est. Pinto - Galletti Amerigo e Arias s.n.c. (Avv. M. P. Chiti) e Comune di Pomarance (Avv. N. Napoleoni) c. Giordano Costruzioni s.r.l. (n.c.) - (annulla T.A.R. Toscana, sez. II, n. 189 del 1999).
1. Contratti della P.A. - Gara - Collegamenti tra imprese - Situazione di controllo ex 2359 cod. civ. o di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza - Necessità.
2. Contratti della P.A. - Gara - Collegamenti tra imprese - Situazione di controllo ex 2359 cod. civ. - Non inficia ex se la gara - Dimostrazione dell'influenza negativa che ha avuto tale collegamento sull'esito della gara stessa - Necessità.
3. Contratti della P.A. - Gara - Collegamenti tra imprese - Imprese indicate quali subappaltatrici - Partecipazione alla stessa gara con proprie autonome offerte - Possibilità.
1. In materia di appalto di opere pubbliche, il collegamento tra imprese suscettibile di ricondurre due o più offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente automatica violazione del principio di segretezza, si verifica soltanto nel caso in cui tra le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante perché esiste un controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., oppure perché la comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza che faccia ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte (1).
2. In materia di appalto di opere pubbliche, la sussistenza di un rapporto di controllo tra società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. tuttavia non inficia ex se l'esito della gara, ove non sia dimostrata la sua influenza negativa sul corretto andamento della gara medesima (2).
3. In sede di gara per il conferimento di un appalto di opere pubbliche, la preventiva dichiarazione delle ditte alle quali una impresa intende ricorrere per l'esecuzione delle opere per mezzo del subappalto non impedisce, in assenza di una espressa previsione di legge, che le stesse imprese indicate quali subappaltatrici possano direttamente concorrere con proprie autonome offerte alla medesima gara (3).
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(1-3) V. Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056, in questa Rivista, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds6_2000-1056.htm, secondo cui: "Il collegamento tra imprese suscettibile di ricondurre due o più offerte ad un unico centro decisionale - con conseguente automatica violazione del principio di segretezza delle offerte - si può verificare solo quando tra le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante di una sull'altra o perché esiste un controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o perché la comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza che faccia ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte. Tale collegamento non può ritenersi sussistente invece nel caso in cui l'impresa risultata poi aggiudicataria abbia indicato tra i propri (possibili) subappaltatori un'impresa che - oltre ad essere stata indicata quale subappaltatrice anche da altre imprese offerenti - ha anche partecipato direttamente alla stessa gara (in a.t.i. con altra impresa)".
V. anche in materia di collegamenti tra imprese nelle gare di appalto da ult. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 27 dicembre 2001, ivi, n. 1/2002, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds6_2001_12-27.htm secondo cui, in particolare, è legittima la clausola di un bando che prevede l'esclusione dalla gara di imprese che si trovano in rapporto di collegamento tra di loro, anche al di fuori dei casi di controllo societario previsti dall'art. 2359 cod. civ.
Sulla partecipazione a gare di imprese indicate quali subappaltatrici v. sempre in questa rivista F. CARINGELLA, L'assetto delegificato della normativa antimafia e la nuova disciplina del subappalto.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. per la Toscana, su ricorso della Giordano Costruzioni s.r.l., annullava il provvedimento n. 20/98 del 21 agosto 1998, con il quale il Comune di Pomarance aveva aggiudicato alla Impresa Galletti Amerigo & Arias s.n.c. i lavori di completamento della circonvallazione nord di quel comune. Osservava il Tribunale che l'impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, essendo stata indicata come subappaltatrice da altre imprese partecipanti alla gara ed avendo essa stessa indicato come subappaltatrice altra impresa partecipante.
Avverso la predetta sentenza proponevano separati appelli il Comune di Pomarance e l'impresa Galletti.
La società già ricorrente in primo grado non si costituiva.
DIRITTO
1. In via preliminare va disposta la riunione degli appelli, che hanno ad oggetto la stessa sentenza.
2. Nel merito gli appelli sono fondati.
3. La Sezione non ritiene di doversi discostare dall'orientamento già assunto da questo Consiglio sulla questione oggetto della presente controversia (Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1056).
In tema di appalto di opere pubbliche, la preventiva dichiarazione delle ditte cui l'impresa intende ricorrere per l'esecuzione delle opere per mezzo del subappalto non impedisce, in assenza di una espressa previsione di legge, che le stesse possano direttamente concorrere con proprie autonome offerte alla medesima gara.
In tema di appalto di opere pubbliche, il collegamento tra imprese suscettibili di ricondurre due o più offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente automatica violazione del principio di segretezza, si verifica soltanto nel caso in cui tra le imprese concorrenti vi sia una situazione di influenza dominante perché esiste un controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. , oppure perché la comunanza di interessi è ravvisabile in una situazione di intreccio degli organi amministrativi e di rappresentanza che faccia ritenere plausibile una reciproca conoscenza o condizionamento delle rispettive offerte.
In tema di appalto di opere pubbliche , la sussistenza di un rapporto di controllo tra società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., non inficia ex se l'esito della gara ove non sia dimostrata la sua influenza negativa sul corretto andamento della gara medesima.
La sentenza impugnata non è conforme agli anzidetti principi, in quanto nessuno degli elementi suindicati risulta dagli atti di causa. Cosicché, la predetta sentenza non può essere confermata.
4. In conclusione, gli appelli vanno accolti. Per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va rigettato.
5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli, li accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2001, con l'intervento dei signori
Alfonso Quaranta Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Marzio Branca Consigliere
Marco Pinto Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marco Pinto f.to Alfonso Quaranta
Depositata in segreteria il 07/02/2002.