CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 18 marzo 2002 n. 1559 - Pres. Varrone, Est. Branca - Montuori e c.ti (Avv. M. Salazar) c. Comune di Melicucco (n.c.) e Pasciullesi (n.c.) - (conferma T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, del 4 aprile 2001, n. 277).
Giustizia amministrativa - Procedimenti speciali - Ex art. 23 bis L. TAR, introdotto dall'art. 4 della L. 205/2000 - Dimidiazione dei termini - Deve ritenersi riferita anche al termine per il deposito del ricorso - Scusabilità dell'errore - Non può essere riconosciuta.
E' inammissibile un ricorso relativo ad una delle materie previste all'art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 4 della legge n. 205 del 2000, che sia stato depositato oltre il termine abbreviato di 15 giorni, atteso che la dimidiazione dei termini prevista dalla richiamata norma deve intendersi riferito anche al termine del deposito del ricorso (1).
In tale ipotesi non può essere nemmeno riconosciuta la scusabilità dell'errore, poiché, anche ammessa la legittimità del dubbio interpretativo, nulla impedisce di seguire la soluzione più prudente.
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(1) In senso opposto, ritenendo inapplicabile il dimezzamento dei termini previsto dall'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 al termine previsto per il deposito del ricorso v., nel n. 10-2001 di questa Rivista Internet, T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 9 ottobre 2001 n. 6697, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarlombmi1_2001-10-9-1.htm, con nota di commento di G. VIRGA.
V. inoltre da ult. Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 10 gennaio 2002, n. 122, in Giustizia amministrativa, fasc. 1/2002, pag. 121 ss., ed in questa Rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds4_2002-01-10o.htm, che ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione se il dimezzamento dei termini processuali previsto l'art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, novellata dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, si riferisca tanto alla notifica, quando al deposito dell'atto di appello, ovvero se il termine (di 60 giorni) per la proposizione del ricorso di primo grado (nonché, quello di trenta giorni per il deposito dello stesso ricorso), di cui al 2° comma dell'art. 23 bis, vada anche riferito all'atto introduttivo dell'appello
Secondo la sentenza in rassegna della Sez. V, invece, la dimidiazione dei termini prevista dall'art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dalla legge n. 205 del 2000, è da ritenersi applicabile anche al termine di deposito del ricorso introduttivo.
A tale soluzione esegetica la Sez. V è pervenuta affermando che "la normativa in esame riproduce pressoché integralmente le disposizioni di cui all'art. 19 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, che stabiliva l'abbreviazione, per i ricorsi in materia di opere pubbliche, la riduzione di tutti i termini processuali".
Si ricorda a tal fine che la originaria disposizione del c.d. decreto salvacantieri, si riferiva anche al termine per la notificazione del ricorso e al relativo deposito (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 1999, n. 935: ma v. anche Ad. Plen. sentenza 14 febbraio 2001 n. 2, in questa Rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/cds1/cdsadplen_2001-2.htm con nota di G. BACOSI).
Si ricorda inoltre che sempre la norma contenuta nel decreto salvacantieri ha superato il vaglio della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 10 novembre 1999 n. 427 (in questa Rivista Internet, pag. http://www.giustamm.it/corte/ccost_1999-427.htm), ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione del rilievo costituzionale degli obiettivi di accelerazione nella definizione delle controversi in materia di opere pubbliche di pubblica utilità.
Ne consegue, secondo la Sez. V, che la innovazione, rispetto alla disciplina di cui al citato art. 19 comma 3, del d.l. n. 67/1997, consistente nell'esclusione della abbreviazione del termine per la proposizione del ricorso deve essere intesa in termini restrittivi, in coerenza con le esigenze di speditezza apprezzate dalla Corte costituzionale, come idonee a comprimere le garanzie processuali.
Se, infatti, appare ragionevole che per la notificazione sia stato ripristinato il termine ordinario in ragione delle obiettive difficoltà e dei tempi tecnici richiesti dalla percezione della lesione, dalla piena conoscenza del provvedimento, dalla scelta del difensore e relativo incarico, fino alla compiuta redazione del ricorso, non altrettanto può dirsi per il deposito, che si risolve in un adempimento materiale cui non si frappongono ostacoli di apprezzabile entità.
D'altra parte, l'argomento testuale, basato sull'uso del plurale nella disposizione in questione, non sembra alla Sez. V decisivo, tanto più che al comma 7 dello stesso articolo 4, con riguardo alla proposizione dell'appello, la norma si esprime al singolare.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il ricorso tendente all'annullamento del provvedimento del Comune di Melicucco recante l'esclusione dal concorso per l'incarico di progettazione del piano di recupero antisismico del centro storico.
La decisione è stata assunta sul rilievo che il ricorso, notificato il 6 febbraio 2000 è stato depositato il successivo 28 febbraio, e quindi oltre il termine abbreviato di cui all'art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dalla legge n. 205 del 2000.
Avverso la sentenza è stato proposto l'appello in epigrafe per sostenerne l'erroneità e chiederne la riforma.
Si sostiene che la norma applicata dispone la riduzione dei termini per la proposizione del ricorso e che per proposizione debba intendersi tanto la notificazione quanto il deposito. Si allega il dato testuale, che menzioni al plurale, i termini, e si nega l'insussistenza di ragioni di speditezza della procedura che impedirebbero l'interpretazione patrocinata.
Il Comune intimato non si è costituito.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2001 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appellante lamenta che, erroneamente, a suo giudizio, la sentenza ha ravvisato l'inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di deposito del ricorso, e a tal fine sostiene che l'abbreviazione, disposta dall'art. 4 della legge n. 205 del 2000 per le materie indicate dalla stessa disposizione, facendo salvi i termini per la proposizione del ricorso, avrebbe salvaguardato per tale adempimento, come per la notificazione, il termine ordinario.
La tesi va disattesa.
E' da tenere presente che la normativa in esame riproduce pressoché integralmente le disposizioni di cui all'art. 19 del d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, che stabiliva l'abbreviazione, per i ricorsi in materia di opere pubbliche, la riduzione di "tutti" i termini processuali.
La giurisprudenza amministrativa ha concordemente ritenuto che la disposizione si riferisse anche al termine per la notificazione del ricorso e al relativo deposito (Cons. St., Sez. IV, 31 maggio 1999, n. 935).
La norma ha superato il vaglio della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 427 del 1999, ha escluso la violazione dell'art. 3 Cost., in considerazione del rilievo costituzionale degli obiettivi di accelerazione nella definizione delle controversi in materia di opere pubbliche di pubblica utilità.
La ratio della decisione si attaglia indubbiamente anche alla corrispondente normativa di cui all'art. 4 della legge n. 205, e ne fornisce il criterio interpretativo.
Ne consegue che la innovazione, rispetto alla disciplina di cui al citato art. 19 comma 3, del d.l. n. 67/1997, consistente nell'esclusione della abbreviazione del termine per la proposizione del ricorso deve essere intesa in termini restrittivi, in coerenza con le esigenze di speditezza apprezzate dalla Corte costituzionale, come idonee a comprimere le garanzie processuali.
Va poi considerato, d'altra parte, che la notificazione e il deposito del ricorso rappresentano operazioni, oltre che nettamente distinte dalla legge processuale, anche intrinsecamente diverse quanto all'incidenza sulla effettività del diritto di difesa.
Se, infatti, appare ragionevole che per la notificazione sia stato ripristinato il termine ordinario in ragione delle obiettive difficoltà e dei tempi tecnici richiesti dalla percezione della lesione, dalla piena conoscenza del provvedimento, dalla scelta del difensore e relativo incarico, fino alla compiuta redazione del ricorso, non altrettanto può dirsi per il deposito, che si risolve in un adempimento materiale cui non si frappongono ostacoli di apprezzabile entità.
In altri termini, non vi è motivo che per il deposito non debbano riemergere quelle esigenze di speditezza che hanno giustificato la disciplina derogatoria.
L'argomento testuale, basato sull'uso del plurale nella disposizione in questione, non sembra alla stregua delle considerazioni suesposte, decisivo, tanto più che al comma 7 dello stesso articolo 4, con riguardo alla proposizione dell'appello, la norma si esprime al singolare.
Ritiene inoltre il Collegio che non ricorrano i presupposti per la concessione dell'errore scusabile, poiché, anche ammessa la legittimità del dubbio interpretativo, tutt'altro che infrequente, nulla avrebbe impedito di seguire la soluzione più prudente.
L'appello va quindi respinto, ma le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello in epigrafe;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Varrone Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Bovino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Marzio Branca f.to Claudio Varrone
Depositata in segreteria il 18/03/2002.