CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 1 ottobre 2002 n. 5124 - Pres. Quaranta, Est. De Ioanna - Pittaluga (Avv.ti Kivel Mazuy e Palma) c. USL n. 42 della Campania (n.c.) e ASL Napoli n. 1 (Avv. Iodice) - (conferma T.A.R. Campania-Napoli, Sez. IV, 25 agosto 1995, n. 529).
1. Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Mansioni superiori - Svolte dal personale sanitario - Differenze retributive - Spettanza - Condizioni - Individuazione - Fattispecie.
2. Pubblico impiego - Mansioni e funzioni - Mansioni superiori - Svolte dal personale sanitario - Sostituzione che rientra negli ordinari compiti della posizione funzionale del dipendente - Ex art. 29 D.P.R. n. 761/1979 - Non comporta l'esercizio di mansioni superiori.
1. Ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, il riconoscimento delle differenze retributive per il personale sanitario che svolga mansioni superiori è subordinato alla concomitante verifica delle seguenti condizioni: a) deve esservi un formale atto di attribuzione delle mansioni superiori, deliberato dall'organo gestorio competente ad adottare tali determinazioni di natura organizzativa, con conseguenze finanziarie; b) deve esservi nell'organico della A.S.L. il posto sul quale devono essere svolte le mansioni superiori e tale posto deve risultare libero; c) non debbono essere state avviate procedure concorsuali per coprire il posto in questione.
Le condizioni in questione possono subire deroghe solo nell'ipotesi di svolgimento delle funzioni apicali di primario, la cui presenza assume un carattere di inderogabilità ai fini del buon andamento del servizio sanitario (1).
2. Ai sensi dell'art. 29, 3° comma, del D.P.R. n. 761 del 1979, non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, quando la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti e responsabilità della propria posizione funzionale.
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(1) Alla stregua del principio nella specie la Sez. V ha ritenuto nella specie legittimo il diniego di riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori svolte da un sanitario, che rivestiva la qualifica di assistente, atteso che nel caso in questione non era stato rinvenuto in atti alcun riconoscimento formale dell'attribuzione, pro tempore, del profilo professionale superiore: c'era solo una presa d'atto della circostanza che l'appellante aveva assunto di fatto i compiti dell'aiuto su un posto poi resosi vacante e sul quale era stato poi bandito un pubblico concorso, sulla base delle obbligatorie disposizioni che regolano il funzionamento delle articolazioni dei presidi sanitari, essendo l'assistente più anziano.
E' stato ricordato in proposito che il terzo comma dell'art. 29 del DPR n. 761 del 1979, chiarisce che non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, quando la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti e responsabilità della propria posizione funzionale.
Si era dunque, secondo la Sez. V, di fronte alla fisiologica ed ordinaria espansione del campo di attività dell'assistente più anziano, così come regolata dalle norme in vigore.
Sui presupposti per il riconoscimento, sotto il profilo economico, delle mansioni superiori svolte dai sanitari, v. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 28 giugno 2001 n. 3543
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 20 ottobre 2000 n. 5650
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il TAR per la Campania, sez.IV, ha respinto il ricorso di Pittaluga Giancarlo volto ad ottenere la corresponsione di differenze retributive tra il trattamento iniziale della qualifica di assistente e quella di aiuto, a decorrere dal 4 febbraio 1985; il Pittaluga infatti presta servizio presso la USL 42 ( ora ASL Na 1) con la qualifica di assistente di ruolo nela II Divisione di Neurologia dell'Ospedale S.Gennaro di Napoli ed assume di aver svolto le mansioni della qualifica superiore a decorrere dalla data prima indicata.
Contro la sentenza del TAR-Campania il Pittaluga ha proposto appello, che è stato trattenuto per la decisione nella pubblica udienza del 12 marzo 2002.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e deve essere respinto. La giurisprudenza richiamata dall'appellante risulta superata da un orientamento, ormai stabilmente consolidatosi, che sulla base delle prescrizioni contenute nella legge 20.5.1985,n. 207, ritiene possibile il riconoscimento delle differenze retributive per il personale sanitario che svolga mansioni superiori, alla concomitante verifica delle seguenti condizioni:
a) deve esservi un formale atto di attribuzione delle mansioni superiori, deliberato dall'organo gestorio competente ad adottare tali determinazioni di natura organizzativa, con conseguenze finanziarie;
b) deve esservi nell'organico della ASL il posto sul quale devono essere svolte le mansioni superiori e tale posto deve risultare libero;
c) non devono essere state avviate procedure concorsuali per coprire il posto in questione.
Le condizioni ora indicate possono subire deroghe solo nell'ipotesi di svolgimento delle funzioni apicali di primario, la cui presenza assume un carattere di inderogabilità ai fini del buon andamento del servizio sanitario.
2. Nel caso al nostro esame non si rinviene in atti alcun riconoscimento formale dell'attribuzione, pro tempore, del profilo professionale superiore: c'è una presa d'atto della circostanza che il Pittaluga, in assenza dell'aiuto, su un posto poi resosi vacante e sul quale veniva poi bandito un pubblico concorso, sulla base delle obbligatorie disposizioni che regolano il funzionamento delle articolazioni dei presidi sanitari, essendo l'assistente più anziano, assumeva di fatto i compiti dell'aiuto; al riguardo, il terzo comma dell'art.29 del DPR n 761 del 1979, chiarisce che non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale più elevata, quando la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti e responsabilità della propria posizione funzionale.
Siamo dunque di fronte alla fisiologica ed ordinaria espansione del campo di attività dell'assistente più anziano, così come regolata dalle norme in vigore.
Il tenore delle deliberazioni richiamate dall'appellante,nn.244 1351 del 1988,depone chiaramente nel senso ora chiarito: si prende atto della situazione che si è instaurata con il trasferimento dell'aiuto titolare.
A fronte di tale situazione, non vi è spazio per riconoscere differenze retributive.
3. L'appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare, per questo grado del giudizio, le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.
Spese di lite compensate tra le parti, per il presente grado di giudizio.
Ordina che la pubblica Amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2002, con la partecipazione di:
Alfonso Quaranta Presidente
Giuseppe Farina Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Francesco D'Ottavi Consigliere
Paolo De Ioanna Consigliere estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Paolo De Ioanna f.to Alfonso Quaranta
Depositata in segreteria il 1° ottobre 2002.