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n. 10-2002 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 2 ottobre 2002 n. 5165 - Pres. Varrone, Est. D'Ottavi - Iannotta e c.ti (Avv. Iannuccilli) c. Comune di S. Maria Capua Vetere (Avv. Basile) e Aulicino ed altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Sez. IV, 9 dicembre 1994, n. 502).

1. Giustizia amministrativa - Poteri del giudice - Questioni incidentali riguardanti diritti soggettivi - Potere del G.A. di deciderle - Limiti.

2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Rilascio - Esibizione dei titoli di proprietà dell'area - Sufficienza - Indagini circa la proprietà dell'area - Non occorrono.

1. La possibilità del giudice amministrativo, in sede di legittimità, di pronunciarsi incidenter tantum su questioni riguardanti diritti soggettivi non è illimitata, esulando dalla sua competenza l'esame delle situazioni di diritto soggettivo che non implichino una semplice indagine incidentale sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, ma rendano necessaria una pronuncia giurisdizionale definitiva (1).

2. In sede di rilascio della concessione edilizia, l'Autorità comunale non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sui titoli di proprietà del richiedente, essendo sufficiente l'esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell'atto autorizzativo, facendo ovviamente salvi i diritti dei terzi (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima una concessione edilizia rilasciata per alcuni lavori di realizzazione di un passo carraio sulla base dell'esibizione da parte del richiedente di un atto notarile di acquisto, rimanendo impregiudicata l'azione giudiziaria proposta da terzi davanti al competente giudice civile, tendente ad accertare l'effettiva proprietà della strada) (2).

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(1) Sul potere del G.A. di pronunciarsi incidenter tantum su questioni relative alla ineleggibilità e incandidabilità nel giudizio elettorale v. in part. in questa Rivista CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 24 ottobre 2001 n. 5602.

(2) Sul presupposto della disponibilità dell'area ai fini del rilascio della concessione edilizia v. in questa Rivista di recente:

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 11 giugno 2002 n. 3253

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 22 giugno 2000 n. 3525

O. CARPARELLI, Brevi note in tema di soggetti legittimati a richiedere la concessione edilizia.

In particolare, sul principio secondo cui in sede di rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, l'Amministrazione è tenuta ad accertare solo se la disponibilità dell'area da parte del richiedente derivi da un titolo astrattamente idoneo, indipendentemente dalla sussistenza di contestazioni o controversie sulla titolarità dell'area ovvero sull'esistenza di altri diritti, reali o di obbligazione, di terzi v. TAR VENETO, SEZ. II - Sentenza 24 luglio 2001 n. 2221 ed ivi ult. riferimenti.

 

 

FATTO

Gli attuali appellanti espongono che quali proprietari di lotti di terreno e della strada di lottizzazione denominata I Vico dei Romani, in S. Maria Capua Vetere, fondo Arco Felice, impugnarono dinanzi al competente T.A.R. il provvedimento del 20 luglio 1992 con cui il Sindaco di detto Comune aveva autorizzato il confinante Antonio Aulicino ad eseguire lavori per la realizzazione di un passo carraio.

Con successivo ricorso presentato sempre dinanzi al medesimo T.A.R. della Campania, gli interessati impugnarono anche il silenzio-diniego del Sindaco sulle richieste dai medesimi presentate per ottenere l'autorizzazione in sanatoria in merito alla realizzazione di un muro di cinta sul confine nord-est del predetto I Vico dei Romani.

Con la sentenza in epigrafe menzionata il T.A.R. della Campania, previa riunione, respingeva i ricorsi; in particolare veniva respinto, in quanto infondato, il primo gravame, mentre il secondo veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Contro la predetta decisione gli appellanti, come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno proposto rituale appello deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

In particolare, i ricorrenti ribadiscono la carenza di legittimazione passiva del controinteressato ad ottenere l'autorizzazione per l'accesso alla strada di loro esclusiva proprietà come risulta dall'atto di acquisto per Notaio Maturo del 4 aprile 1964.

Gli appellanti concludono per l'accoglimento del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.

Si è costituito in giudizio il Comune di S. Maria Capua Vetere, come in epigrafe rappresentato e difeso che, con analitica memoria, contesta le censure prospettate dagli appellanti e conclude per la reiezione del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.

Alla pubblica udienza del 8 marzo 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

DIRITTO

Come riportato nella narrativa che precede con l'appello in esame viene impugnata la sentenza n.502/94 del 9 dicembre 1994 con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli, Sezione Quarta, ha respinto, previa riunione, i ricorsi proposti dagli attuali appellati, proposti rispettivamente: a) avverso e per l'annullamento del provvedimento sindacale con cui il controinteressato era stato autorizzato a realizzare un passo carrabile; b) avverso e per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sulle istanze presentate dai medesimi appellanti per ottenere l'autorizzazione a realizzare, sulla medesima via, un muro di cinta.

Come pure riportato in precedenza gli appellanti reiterano in questa sede, rimodulandole avverso il contenuto e la motivazione dell'impugnata decisine, le censure già svolte nel giudizio di primo grado, censure sostanzialmente relative alla pretesa illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati, in quanto sarebbero i proprietari esclusivi della strada di lottizzazione oggetto della controversia.

L'appello è infondato.

Ritiene il Collegio di dover pienamente condividere il presupposto decisionale del Tribunale secondo cui per un'esatta valutazione del petitum e della causa petendi formulati dalgi originari ricorrenti, attuali appellanti, sarebbe necessario, preliminarmente, affrontare e risolvere la questione (in atti controversa) dell'effettiva proprietà della strada di lottizzazione oggetto della controversia. Peraltro, come è pacifico, la possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni di diritto "incidenter tantum" non è illimitata, esulando dalla sua competenza l'esame delle situazioni di diritto soggettivo che non implichino una semplice indagine incidentale sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, ma rendano necessaria - come nella fattispecie - una pronuncia giurisdizionale definitiva.

Sulla base di tale condiviso presupposto, va anche ribadita la legittimità dell'operato del Sindaco in quanto questi in sede di rilascio della concessione edilizia non è tenuto a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richeidente, essendo sufficiente l'esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell'autorizzazione, facendo ovviamente salvi i diritti dei terzi. E questo è accaduto nella fattispecie in cui il Sindaco ha rilasciato l'autorizzazione sulla base dell'esibizione da parte del controinteressato-richiedente di un atto notarile, rimanendo impregiudicata per gli attuali appellanti l'azione giudiziaria davanti al competente giudice circa l'effettiva proprietà della strada.

Va pure confermata l'ulteriore pronuncia del Tribunale sull'improcedibilità del secondo gravame avverso il silenzio-diniego in quanto l'avvenuta successiva adozione dell'esplicito provvedimento negativo da parte del Sindaco, comporta il venir meno dell'interesse a coltivare la precedente, superata, impugnazione.

Conclusivamente quindi il ricorso in appello deve essere respinto.

Sussistono tuttavia validi motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, respinge il ricorso e per l'effetto conferma la sentenza pure in epigrafe indicata.

Compensa tra le parti le spese di ambo i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, l'8 marzo 2002, dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:

Claudio Varrone Presidente

Paolo Buonvino Consigliere

Goffredo Zaccardi Consigliere

Aldo Fera Consigliere

Francesco D'Ottavi Consigliere, rel.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Francesco D'Ottavi F.to Claudio Varrone

Depositata in Segretaria in data 2 ottobre 2002.

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