CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 9 ottobre 2002 n. 5423 - Pres. Elefante, Est. Cerreto - Falcone (Avv.ti M. Marchi e M. Cretella) c. Comune di S. Egidio del Monte Albino (n.c.) e La Femina (Avv. A. Brancaccio) - (conferma TAR Campania-Salerno, 22 giugno 1994, n. 321).
1. Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Riunione dei ricorsi per connessione - Potere del giudice - E' ampiamente discrezionale, tranne il caso di pregiudizialità.
2. Atto amministrativo - Ordinanze - Ordinanze contingibili ed urgenti - Ex art. 52 R.D. n. 148/1915 - Presupposti per l'adozione - Individuazione.
2. Atto amministrativo - Ordinanze - Ordinanze contingibili ed urgenti - Ex art. 52 R.D. n. 148/1915 - Ordinanza emessa in relazione ai rumori provocati da una attività economica - In difetto dei richiesti accertamenti e della situazione di urgenza - Illegittimità.
1. In materia di riunione di ricorsi per connessione, il giudice gode di un potere ampiamente discrezionale ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, salva l'ipotesi di cause connesse con un rapporto di pregiudizialità tale da non consentire di decidere i ricorsi separatamente (1).
2. Le ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 153 T.U. 4 febbraio 1915 n. 148 comportano l'esercizio di un potere di carattere eccezionale e la loro adozione presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione con gli strumenti ordinari (2).
3. E illegittima un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 153 T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, con la quale è stata disposta la sospensione ad horas di una attività economica (nella specie si trattava della attività svolta da un fabbro) emessa a seguito dell'esposto-denuncia di alcuni abitanti della zona, che avevano lamentato la presenza di un elevato livello di rumorosità nonché di forti vibrazioni connesse all'attività, senza attendere l'esito dell'accertamento dell'Ufficio di igiene pubblica della USL e senza che sussistessero i necessari presupposti dell'urgenza.
-------------------------
(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 marzo 1999 n. 339 e sez. V, 13 marzo 2000, n. 1317.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 377.
(3) Ha osservato la sez. V che, nel caso in esame, essendo stata denunciata da alcuni cittadini la presenza di un elevato livello di rumorosità nonché di forti vibrazioni connesse all'attività di fabbro esercitata, occorreva attendere l'esito del disposto accertamento da parte della USL per poi provvedere con gli strumenti ordinari, tanto più che nell'ordinanza veniva evidenziato più lo stato di disagio dei vicini che un imminente pericolo di incolumità pubblica.
In materia di inquinamento acustico v. da ult. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 5 settembre 2002 n. 4457
TAR LAZIO, SEZ. II - Sentenza 26 giugno 2002 n. 5904
FATTO
Il sig. Falcone , con l'appello in epigrafe, ha fatto presente che il La Femina aveva installato nel Comune di S.Egidio del Monte Albino una officina priva di qualsiasi autorizzazione e quindi aveva impugnato presso il TAR Campania l'ordinanza sindacale n.152 del 22.9.1989 ( e la relazione redatta dall'Ufficiale di polizia amministrativa del 14.6.1989), con la quale veniva disposta la sospensione ad horas dell'attività di fabbro; che detta ordinanza era stata emessa a seguito dell'esposto denuncia di alcuni abitanti della zona, tra cui l'odierno appellante, che avevano lamentato l'eccessività dei rumori provocati ed avevano constatato crepi e lesioni lungo i muri dello loro abitazioni causati dalle vibrazioni dei due magli collocati all'interno dell'officina; che il TAR, con ordinanza n. 1178/1989, sospendeva i provvedimenti impugnati ordinando l'adozione degli strumenti tecnici necessari ad eliminare l'inquinamento acustico; che a seguito dei lavori di insonorizzazione effettuati il servizio della ex USL 53, cui era stato demandato il compito di misurare il livello di rumorosità dell'officina, effettuava tale misurazione allorchè era in funzione uno solo dei due magli e concludeva per la preponderanza della rumorosità del traffico veicolare rispetto a quella provocata dall'attività dell'officina, per cui con ordinanza n.186/1991 il TAR accoglieva definitivamente l'istanza cautelare del ricorrente; che intanto instaurato anche giudizio civile, con ordinanze del 31.10.1991 e 8.4.1992 il G.I. del Tribunale di Salerno inibiva l'attività di fabbricazione e forgiatura di materiali in detta officina fino all'esecuzione delle opere ritenute necessarie da parte del C.T.U.; che nel frattempo con decreto sindacale del 14.5.1991 l'attività svolta nell'officina veniva considerata come industria insalubre di 1° classe; che nonostante l'intervento di tali nuovi provvedimenti, il TAR aveva accolto il ricorso.
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:
-il TAR aveva deciso il ricorso avverso l'ordinanza n.152/89 senza procedere alla riunione con l'altro ricorso di impugnativa del decreto n.1 del 14.5.1991 (tuttora pendente);
-il ricorso avverso l'ordinanza del 1989 andava dichiarato improcedibile, essendo stata ormai classificata la relativa attività come industria insalubre;
-la diffida ritenuta necessaria dal TAR non era richiesta dalla legge quale presupposto per l'emanazione dell'ordinanza;
-la relazione dell'ing. Russo non poteva ritenersi predisposta da tecnico privato, trattandosi di tecnico comunale;
-non era necessario attendere il disposto accertamento da parte della USL, essendo stata solo disposta la sospensione e non la rimozione dell'attività, né era necessario apporre un termine di scadenza all'ordinanza.
Costituitosi in giudizio il sig. La Femina ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando che nella specie era stata adottata ordinanza contingibile ed urgente, senza che ne ricorressero i presupposti, essendosi provveduto ad eliminare una situazione di mero disagio, cui poteva ovviarsi con altri interventi, senza la chiusura dell'officina, tanto più che ciò era avvenuto senza attendere l'esito degli accertamenti della USL; che d'altra parte nell'ordinanza di carattere temporaneo non era stato indicato alcun termine di scadenza. Ha poi evidenziato che correttamente il TAR non aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso a seguito del decreto n.1/1991, il quale non aveva alcun collegamento con l'ordinanza n.152/1989, la quale non aveva perso efficacia; che nell'appello non erano stato contestate tutte le ragioni in base alle quali il TAR aveva accolto il ricorso per mancanza dei presupposti richiesti per adottare un'ordinanza contingibile ed urgente.
Con atto depositato il 16.2.2002, l'appellato ha prodotto documentazione.
Con memoria conclusiva l'appellante ha fatto presente che il sig. La Femina esercitava la sua attività di fabbro senza alcuna autorizzazione, tanto è vero che l'autorizzazione era intervenuta solo con provvedimento del 6.7.1998 a favore del figlio.
Alla pubblica udienza del 19.3.2002, il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
1. Con della sentenza TAR Campania, sez. Salerno, n.321 del 22.6.1994 è stato accolto il ricorso proposto dal sig. La Femina avverso l'ordinanza del Sindaco del comune di S.Egidio del Monte Albino n.152 del 22.9.1989 (e la relazione redatta dall'Ufficiale di polizia amministrativa del 14.6.1989), con la quale veniva disposta la sospensione ad horas dell'attività di fabbro svolta dall'interessato.
Avverso della sentenza ha proposto appello il Sig. Falcone, già costituitosi nel giudizio di 1° grado.
2. L'appello è infondato.
2.1. Nelle more del giudizio di 1° grado il Sindaco del comune aveva adottato il decreto n.1 del 14.5.1991, con il quale l'attività svolta dal sig. la Femina veniva classificata industria insalubre, per cui veniva disposto l'adeguamento dei rumori prodotti nei limiti di accettabilità di cui al D.M. in data 2.3.1991, e l'interessato aveva proposto ricorso al medesimo TAR anche contro tale nuovo provvedimento.
L'appellante lamenta innanzitutto la mancata riunione dei due ricorsi da parte del TAR, ma tale doglianza non è sindacabile dal giudice di appello in relazione al carattere ampiamente discrezionale di cui gode il giudice di 1° grado sulla riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17.8.1907 n.642, salva l'ipotesi di cause connesse con un rapporto di pregiudizialità tale da non consentire di decidere i ricorsi separatamente (V. le decisioni di questo Consiglio, sez. VI n.339 del 25.3.1999 e sez. V n. 1317 del 13.3.2000), ipotesi quest'ultima che nella specie non ricorre.
Invero, il provvedimento del 1991 di classificazione dell'attività come industria insalubre ha carattere autonomo rispetto all'ordinanza sindacale del 1989, fondandosi su nuovi accertamenti e senza alcun riferimento alla precedente ordinanza di sospensione dell'attività di fabbro, la quale aveva continuato a spiegare efficacia in mancanza di un provvedimento di revoca.
Ciò comporta anche che correttamente il TAR ha ritenuto di non poter dichiarare l'improcedibilità del ricorso avverso il provvedimento si sospensione dell'attività di fabbro per effetto dell'adozione del menzionato decreto del 1991, persistendo l'interesse del sig. La Femina alla decisione.
2.2.La ragione fondamentale per cui il TAR ha ritenuto di accogliere il ricorso è che nel caso in esame era stata adottata un'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 153 T.U. 4.2.1915 n.148, senza la sussistenza dei necessari presupposti di pericolo imminente ed attuale, in considerazione del fatto che all'epoca non era stato ancora effettuato l'accertamento dell'Ufficio di igiene pubblica della USL che pure era stato richiesto.
Tale orientamento va condiviso, in quanto l'esercizio di tale potere ha carattere eccezionale e presuppone che non possa farsi fronte alla situazione di pericolo grave ed imminente per la popolazione con gli strumenti ordinari (V. la decisione di questa Sezione n.377 del 30.3.1998).
Nel caso in esame, essendo stata denunciata da alcuni cittadini la presenza di un elevato livello di rumorosità nonché di forti vibrazioni connesse all'attività di fabbro esercitata dal sig. La Femina, occorreva evidentemente attendere l'esito del disposto accertamento da parte della USL per poi provvedere con gli strumenti ordinari, tanto più che nell'ordinanza veniva evidenziato più lo stato di disagio dei vicini che un imminente pericolo di incolumità pubblica.
Irrilevante è poi la circostanza che l'attività di fabbro fosse svolta dall'interessato senza alcuna autorizzazione (che sarebbe poi stata adottata solo nel 1988 a favore del figlio del sig. La Femina) in quanto oggetto di contestazione nell'ordinanza sindacale impugnata non è tale aspetto ma la pericolosità di tale attività.
3.Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
respinge l'appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.3.2002 con l'intervento dei Signori:
Agostino Elefante -Presidente
Corrado Allegretta -Consigliere
Goffredo Zaccardi -Consigliere
Aniello Cerreto -Consigliere rel. est.
Gerardo Mastrandrea -Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto f.to Agostino Elefante
Depositata in segreteria il 9 ottobre 2002.