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Giurisprudenza
n. 5-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 29 aprile 2003 n. 2196 - Pres. Elefante, Est. Branca - Ponziano (Avv. L. Tosches) c. Comune di Palo del Colle (Avv. L. Paccione) - (conferma la sentenza del T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 8 luglio 2002 n. 3256, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo).

Silenzio della P.A. - Silenzio rifiuto - Ricorso ex art. 2 L. n. 205/2000 - Oggetto del giudizio - Individuazione - Accertamento della sussistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di esercitare un pubblico potere di cui sia titolare - Necessità - Ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi su atto di diffida tendente all'affermazione dell'obbligo di stipulare un contratto di compravendita - Inammissibilità.

Il procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione di competenza del giudice amministrativo, secondo la disciplina risultante dall'art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 2 della L. n. 205/2000, deve tendere all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di esercitare un pubblico potere di cui essa sia titolare e, quindi, di emettere un provvedimento di cura dell'interesse pubblico; è pertanto inammissibile un ricorso avverso il silenzio serbato da un Comune su di una diffida a stipulare un atto pubblico di trasferimento di un terreno di proprietà comunale cui si sarebbe in precedenza obbligato, atteso che tale azione afferisce alla tutela di un diritto soggettivo e cioè di una situazione giuridica soggettiva rientrante, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, nella giurisdizione del giudice ordinario (1).

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(1) Sui ricorsi avverso il silenzio della P.A. v. in questa Rivista:

N. SAITTA, Ricorsi contro il silenzio della p.a.: quale silenzio?, pubblicato altresì in Giustizia amministrativa, n. 9/2001, p. 1012 ss.

S. PELILLO, Il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.

G. BACOSI, Silenzio....parla Palazzo Spada (nota ad Ad.Plen., sentenza 9 gennaio 2002, n. 1, sui ricorsi avverso il silenzio della P.A.).

G. SARTORIO, Ricorsi in materia di silenzio della P.A.

 

(omissis)

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. Antonio Ponziano avverso il silenzio rifiuto osservato dal Comune di Palo del Colle sulla diffida a stipulare l'atto pubblico di trasferimento in suo favore di un terreno di proprietà comunale;

che il TAR, in considerazione della natura dell'attività richiesta al Comune, ha ritenuto che la materia esulasse dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che avverso la sentenza il sig. Ponziano ha proposto appello chiedendo la riforma della decisione;

che il Comune di Palo del Colle si è costituito in giudizio per resistere al gravame;

che con ord. 12 novembre 2002 n. 4890 la Sezione ha rigettato la domanda di sospensione della sentenza;

che alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2003 la causa veniva trattenuta per la decisione;

che l'appellante assume la sussistenza dell'obbligo del Comune di Palo del Colle di procedere alla stipula dell'atto pubblico necessario al fine di trasferire al suo patrimonio un appezzamento di terreno, del quale si è già disposta la assegnazione a suo favore;

che in tal senso ha notificato al Comune apposita diffida a provvedere, senza che il Comune di Palo del Colle si sia attivato

che, tuttavia, il procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione di competenza del giudice amministrativo, secondo la disciplina risultante dall'art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, deve tendere all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di esercitare un pubblico potere di cui sia titolare, e quindi di emettere un provvedimento di cura dell'interesse pubblico;

che, invece, nella specie si chiede che il Comune sia condannato a compiere un atto di natura privatistica, ossia la stipula del contratto compravendita del terreno assegnato al ricorrente, cui si sarebbe in precedenza obbligato;

che una pronuncia del genere suindicato non può essere conseguita con il procedimento avviato dall'appellante dinanzi al giudice amministrativo, in quanto afferisce alla tutela di un preteso diritto soggettivo, materia rientrante, salve le ipotesi di giurisdizione esclusiva, nella giurisdizione del giudice ordinario;

che, pertanto, deve essere confermata la decisione impugnata con conseguente dichiarazione di inammissibilità dell'appello;

che le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, dichiara inammissibile l'appello in epigrafe;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2003 con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante Presidente

Aldo Fera Consigliere

Marzio Branca Consigliere est.

Gerardo Mastrandrea Consigliere

Carlo Deodato Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Marzio Branca f.to Agostino Elefante

Depositata in segreteria in data 29 aprile 2003.

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