CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 4 giugno 2003 n. 3068 - Pres. Quaranta, Est. Fera - Panoramica s.n.c. (Avv. N. Fantini) c. De Palma (n.c.) Comune di Rocca San Giovanni (n.c.) e De Simone (Avv. A. Guarino) - (annulla T.A.R. TAR Abruzzo, sezione di Pescara, n. 463 del 1995).
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Rilascio - Per opere in cemento armato - Progetto sottoscritto da un ingegnere quale progettista e direttore dei lavori - Legittimità - Circostanza che il progetto stesso sia stato sottoscritto anche da un geometra - Irrilevanza - Ragioni.
E' legittima una concessione edilizia per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione nel caso in cui il relativo progetto sia stato sottoscritto da un ingegnere quale "progettista e direttore lavori delle opere strutturali", mentre un geometra abbia aggiunto la sua firma in qualità di "tecnico", con ciò sottolineando la limitazione della responsabilità alla sola parte architettonica dell'opera stessa; l'articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, infatti, nello stabilire - con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato - che "il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate", chiarisce il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell'opera intesa nella sua globalità, ma di certo non vieta né impedisce forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale (1).
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(1) Ha osservato in proposito la Sez. V che l'esigenza, imposta dall'art. 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, di individuare un responsabile per quel che attiene agli aspetti strutturali del progetto, è ampiamente soddisfatta nel caso in cui il progetto sia stato sottoscritto da un ingegnere quale "progettista e direttore lavori delle opere strutturali", mentre un geometra abbia aggiunto la sua firma in qualità di "tecnico".
In tale ipotesi, infatti, poiché la presenza dell'ingegnere progettista delle opere strutturali assorbe per intero quella parte che avrebbe potuto esorbitare dalla competenza professionale delle geometra, la contestazione circa l'inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dal comune viene a cadere e, quindi, tale aspetto della vicenda non è suscettibile di incidere negativamente sulla legittimità della concessione edilizia.
Sulle competenze dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori v. in prec. in questa Rivista:
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 31 gennaio 2001 n. 348
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 3 settembre 2001 n. 4620
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - Sentenza 13 gennaio 1999 n. 25
TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA - Ordinanza 21 marzo 2000 n. 58
TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. III - Ordinanza 11 febbraio 2003 n. 260
FATTO
Il Comune di Rocca San Giovanni, su richiesta della S.n.c. Panoramica, ha rilasciato in data 10 settembre 1992 la concessione edilizia n. 50 per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, articolato su due piani e composto da cinque appartamenti , garage e cantine, su un'area confinante con un terreno di proprietà del signor Giovanni De Palma. Il progetto esaminato dalla commissione edilizia comunale venne sottoscritto dal geometra Donato De Simone e, nella qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali, dall'ingegner Italo Bona.
Con sentenza n. 463 del 1995, il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha accolto il ricorso proposto dal signor De Palma per l'annullamento della concessione edilizia in questione, ritenendo fondato l'unico motivo di gravame con il quale veniva contestata la violazione delle norme sulla competenza professionale, prospettato secondo l'assunto che l'opera, per la sua consistenza e la previsione di strutture in cemento armato, esorbitava dai compiti affidati ai geometri e che nessun rilievo poteva essere attribuito "alla circostanza che i calcoli del cemento armato siano stati affidati a parte a un ingegnere..., giacché è il professionista incaricato della progettazione della direzione dei lavori che assume la responsabilità dell'intera costruzione e non gli eventuali i suoi collaboratori (articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086)."
La società Panoramica, con l'appello, contesta sotto i profili giuridico e fattuale la fondatezza dell'assunto e conclude chiedendo, in riforma della sentenza appellata, il rigetto del ricorso di primo grado.
È costituito in appello il geometra Donato De Simone, il quale insiste per l'accoglimento del ricorso proposto dalla società Panoramica e conclude chiedendo il rigetto del ricorso di primo grado proposto dal signor De Palma.
Con decisione interlocutoria n. 3194 del 10 giugno 2002, la sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'atto introduttivo dell'appello al comune di Rocca San Giovanni. L'adempimento risulta essere stato eseguito in data 25 luglio 2002.
DIRITTO
L'appello proposto dalla società Panoramica è fondato.
La questione di fondo intorno alla quale ruota la controversia è quella di stabilire, alla luce delle norme che disciplinano la competenza professionale dei geometri e degli ingegneri, se siano configurabili situazioni di cooperazione professionale, in base alle quali questi professionisti possono assumere autonome responsabilità nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Secondo il primo giudice, ciò non sarebbe possibile "giacché è il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori che assume la responsabilità dell'intera costruzione e non gli eventuali i suoi collaboratori (articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086)."
La tesi non può essere condivisa. La norma richiamata della sentenza appellata, nello stabilire che, con riferimento alle opere di conglomerato cementizio armato, "il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate", chiarisce il contenuto della responsabilità di chi redige il progetto, riferendola alla parte strutturale dell'opera intesa nella sua globalità, ma di certo non vieta né impedisce forme di cooperazione nell'ambito del lavoro progettuale, quale quella che si è verificata nel caso di specie. Nel quale un ingegnere iscritto nel relativo albo ha sottoscritto il progetto qualificandosi come "progettista e direttore lavori delle opere strutturali", mentre un geometra ha aggiunto la sua firma in qualità di "tecnico", con ciò sottolineando la limitazione della responsabilità alla sola parte architettonica dell'opera stessa. È evidente, infatti, che l'esigenza, imposta dalla norma in discorso, di individuare un responsabile per quel che attiene agli aspetti strutturali del progetto, è ampiamente soddisfatta dalla formula qui impiegata.
Pertanto, avendo la presenza dell'ingegnere progettista delle opere strutturali assorbito per intero quella parte che poteva esorbitare dalla competenza professionale delle geometra, la contestazione circa l'inidoneità del geometra a sottoscrivere il progetto esaminato dal comune viene a cadere e, quindi, tale aspetto della vicenda non è suscettibile di incidere negativamente sulla legittimità dell'impugnata concessione edilizia.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.
Appare tuttavia equo compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2003, con l'intervento dei signori:
Alfonso Quaranta Presidente
Goffredo Zaccardi Consigliere
Aldo Fera Consigliere estensore
Francesco D'Ottavi Consigliere
Marzio Branca Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Aldo Fera F.to Alfonso Quaranta